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Cassazione Civile, Ordinanza n. 20616/2025 del 22/07/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (datore di lavoro)

La controversia

Una dirigente biologa, dipendente a tempo indeterminato di una ASL in regime di esclusività, aveva chiesto il rimborso delle spese sostenute per l'iscrizione alla sezione speciale dell'albo dei biologi. La Corte d'appello aveva accolto la domanda ritenendo che tale iscrizione fosse necessaria per lo svolgimento della professione in regime di esclusività alle dipendenze del datore pubblico e richiamando, in via analogica, la giurisprudenza sul rimborso delle spese di iscrizione all'elenco speciale degli avvocati degli uffici legali di enti pubblici. La ASL ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 2 e 47 della legge n. 396/1967 e degli artt. 2, 15 e 21 della legge n. 247/2012, sostenendo che l'iscrizione all'albo dei biologi sia condizione necessaria per l'esercizio della professione e che debba preesistere al rapporto di lavoro subordinato con esclusività, senza potersi configurare un obbligo posto nell'interesse del datore pubblico tale da giustificare il rimborso.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il motivo di ricorso. Ha richiamato il principio già affermato con precedente recente secondo cui i dirigenti biologi dipendenti delle ASL in regime di esclusività non hanno diritto al rimborso delle spese per l'iscrizione all'albo, poiché la disciplina professionale consente comunque lo svolgimento di attività libero-professionale e non prevede un divieto assoluto di compiere atti tipici della professione al di fuori del rapporto di impiego; di conseguenza, l'iscrizione all'albo non può essere considerata imposta dal legislatore nel solo interesse del datore di lavoro pubblico. La sentenza impugnata è stata quindi cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte ha deciso nel merito rigettando le domande originarie della dirigente biologa. Le spese dell'intero processo sono state compensate per la particolarità e novità della questione.

Norme richiamate

  • art. 2 legge n. 396/1967

    l'iscrizione all'albo dei biologi è richiesta per l'esercizio della professione; per i pubblici impiegati cui sia vietata la libera professione è prevista l'iscrizione, su domanda, in uno speciale elenco.

  • art. 47 legge n. 396/1976

    citato nel motivo come errore materiale/rectius rispetto alla legge corretta, ma non risulta centrale nella decisione.

  • art. 2 legge n. 247/2012

    citato nel motivo di ricorso, ma la Corte decide richiamando la disciplina specifica dei biologi e non questa disposizione.

  • art. 15 legge n. 247/2012

    citato nel motivo di ricorso, non assume rilievo decisivo nella ratio.

  • art. 21 legge n. 247/2012

    citato nel motivo di ricorso, non assume rilievo decisivo nella ratio.

  • art. 15-quinquies d.lgs. n. 502/1992

    la disciplina professionale dei dirigenti biologi in esclusività, pur ispirata al dovere di esclusività, consente lo svolgimento di attività libero professionale e non impone l'iscrizione all'albo nell'esclusivo interesse del datore pubblico.

  • artt. 31 e 115 c.c.n.l. dirigenza sanitaria 2016-2018

    la contrattazione collettiva ratione temporis applicabile è stata richiamata per escludere che vi sia un divieto assoluto di esercizio della professione al di fuori del rapporto di impiego.

  • art. 98 Cost.

    richiamato come sfondo del dovere di esclusività, ma non tale da trasformare l'iscrizione all'albo in onere posto solo nell'interesse del datore di lavoro pubblico.

  • art. 384 comma secondo c.p.c.

    consente la decisione nel merito da parte della Corte di cassazione quando non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto.

Massime di principio

  • Il rimborso delle spese di iscrizione ad un albo professionale da parte del datore di lavoro pubblico presuppone che l'iscrizione sia imposta nell'esclusivo interesse dell'amministrazione e non sia, invece, condizione generale per l'esercizio della professione del dipendente anche fuori dal rapporto di impiego.
  • Quando la disciplina di settore consente al professionista dipendente pubblico, pur in regime di esclusività, lo svolgimento di attività libero-professionale, l'iscrizione all'albo non può essere qualificata come onere integralmente riferibile al datore di lavoro pubblico.
  • Se il diritto controverso è definito sulla base di una questione solo giuridica e non occorrono ulteriori accertamenti di fatto, la Cassazione può cassare la sentenza impugnata e decidere nel merito ai sensi dell'art. 384, comma 2, c.p.c.
  • In presenza di un principio di diritto già affermato in precedenti recenti e applicabile al caso concreto, la Corte può limitarsi a richiamarlo e a farne applicazione, senza rinnovare l'intera motivazione di merito.

Come è indicizzato

MaterieDirigentiRicorso per cassazione
RamiLavoroProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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