Sentenza n. 4719/2026 - Napoli, Sezione 9
per l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Napoli, sezione lavoro, n. 7982/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Napoli, sezione lavoro, n. 7982/2025
Esito
Favorevole al ricorrente (docente precario)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha agito per l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Napoli, sezione lavoro, n. 7982/2025, notificata al Ministero il 6 novembre 2025 e non impugnata, come attestato dalla certificazione di cancelleria del 7 gennaio 2026. La sentenza aveva condannato il Ministero a riconoscere al docente il beneficio economico di 500 euro annui tramite la carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del personale docente, con le modalità previste per il personale di ruolo, relativamente agli anni scolastici 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025. A fronte dell’inadempimento dell’Amministrazione, il ricorrente ha chiesto di accertare la mancata esecuzione del giudicato, ordinare al Ministero di adempiere entro trenta giorni, nominare un commissario ad acta e porre le spese di giudizio a carico dell’Amministrazione.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo sussistenti i presupposti dell’art. 114 c.p.a., in particolare l’irrevocabilità della sentenza del giudice ordinario, comprovata dalla certificazione di cancelleria, e il decorso infruttuoso del termine dilatorio previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997. Ha ordinato al Ministero di dare puntuale e integrale esecuzione al titolo giudiziale, mediante il pagamento delle spettanze riconosciute, entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza, se anteriore. Per l’eventuale ulteriore inottemperanza ha nominato commissario ad acta il dirigente della Direzione generale competente per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, ovvero un funzionario delegato munito delle necessarie competenze tecniche. Il TAR ha precisato che l’incarico di ausiliario del giudice è obbligatorio e non può essere rifiutato né limitato da disposizioni interne dell’Amministrazione di appartenenza. Ha inoltre rinviato a un successivo decreto collegiale la liquidazione del compenso del commissario, indicando i criteri normativi applicabili, e ha stabilito le modalità telematiche di deposito degli atti del commissario tramite PAT. Il Ministero è stato condannato al pagamento delle spese di lite, liquidate in 500 euro, oltre accessori e contributo unificato se versato.
Norme richiamate
La disposizione costituisce il fondamento dell’azione di ottemperanza; il giudice ne ha ritenuto integrati i presupposti in presenza di un titolo giudiziale irrevocabile e dell’inadempimento dell’Amministrazione.
art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997
Il ricorso in ottemperanza è stato ritenuto procedibile dopo l’inutile decorso del termine dilatorio previsto per l’adempimento delle pubbliche amministrazioni.
Costituisce la base normativa del beneficio economico riconosciuto dal titolo giudiziale al docente con rapporto a tempo determinato, mediante la carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione.
d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, artt. 55, 56 e 71
Gli artt. 55 e 56 sono richiamati per la liquidazione del compenso e delle spese del commissario ad acta; l’art. 71 è richiamato per il termine decadenziale di presentazione della parcella, decorrente dal compimento dell’ultimo atto di esecuzione.
È richiamato, unitamente all’art. 55 d.P.R. n. 115/2002 e alla circolare ministeriale indicata in sentenza, per il rimborso relativo all’utilizzo del mezzo proprio da parte del commissario.
Massime di principio
- L’azione di ottemperanza è esperibile quando il titolo giudiziale posto a fondamento della domanda è divenuto irrevocabile, tale circostanza è adeguatamente documentata e l’Amministrazione non ha adempiuto dopo il decorso del termine dilatorio previsto dalla legge per l’esecuzione delle obbligazioni pecuniarie delle pubbliche amministrazioni.
- In sede di ottemperanza il giudice amministrativo può ordinare all’Amministrazione di dare esecuzione puntuale e integrale al titolo giudiziale entro un termine determinato e nominare contestualmente un commissario ad acta per il caso di ulteriore inottemperanza.
- L’incarico di commissario ad acta, quale ausiliario del giudice, ha natura intrinsecamente obbligatoria e non può essere rifiutato né inciso da disposizioni interne dell’Amministrazione di appartenenza.
- Il compenso del commissario ad acta può essere liquidato con successivo decreto collegiale secondo la disciplina del d.P.R. n. 115/2002; il termine per la presentazione della relativa parcella decorre dal compimento dell’ultimo atto di esecuzione, non dal mero deposito della relazione sull’attività svolta.
- Il commissario ad acta deve depositare gli atti e i documenti dell’incarico esclusivamente mediante il Processo amministrativo telematico, utilizzando il modulo previsto per gli ausiliari del giudice e rispettando le modalità tecniche indicate dall’amministrazione della giustizia amministrativa.
Come è indicizzato
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