Cassazione Civile, Ordinanza n. 17487/2025 del 29/06/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (fallimento)
La controversia
La vicenda trae origine da un contratto stipulato nel luglio 2017 tra una società tedesca e una società italiana poi fallita, avente ad oggetto, secondo la prospettazione della ricorrente, la vendita di macchinari alla società tedesca e il successivo affitto degli stessi beni alla venditrice per cinque anni. La società tedesca ha proposto opposizione allo stato passivo e domanda di rivendica/restituzione dei beni, sostenendo di essere proprietaria dei macchinari e di poter opporre il contratto alla procedura. Il tribunale ha rigettato l’opposizione ritenendo mancante la data certa del contratto e, quindi, l’inopponibilità al fallimento, escludendo anche la prova della proprietà. In cassazione la ricorrente ha dedotto: violazione degli artt. 2704 e 2729 c.c. e dell’art. 103 l.fall. per avere il tribunale negato valore indiziario a bonifici, estratti conto, fatture e annotazioni contabili; omesso esame di fatti decisivi; violazione delle norme sulla prova testimoniale e sulla consulenza tecnica per non aver ammesso i mezzi istruttori richiesti; violazione delle norme sulla rivendica del terzo ex art. 621 c.p.c. e sulla verosimiglianza del diritto; violazione delle norme di diritto internazionale privato e del Regolamento Roma I per non aver applicato la legge tedesca al contratto. Un ulteriore motivo riguardava, in via subordinata, la questione della nullità del contratto per patto commissorio, ma tale censura è rimasta assorbita.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che i motivi fossero inammissibili perché la questione centrale dell’opponibilità del contratto di vendita al fallimento era già stata decisa, tra le stesse parti e sul medesimo rapporto giuridico, con una precedente decisione della Corte di cassazione divenuta definitiva, che aveva negato l’opponibilità del contratto. Tale giudicato esterno precludeva la riesamina della medesima questione nel presente giudizio. È stato quindi confermato, per effetto della preclusione da giudicato, il rigetto dell’opposizione allo stato passivo e della rivendica. Nulla è stato disposto sulle spese per mancata costituzione del fallimento; è stato inoltre dato atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
È la norma processuale invocata per denunciare violazione di legge e omesso esame di fatti decisivi, ma la Corte non entra nel merito delle censure perché le ritiene precluse dal giudicato esterno.
È richiamato come base dell’opposizione allo stato passivo e della rivendica/restituzione del terzo, ma la Corte osserva che la questione dell’opponibilità del contratto è ormai coperta da giudicato.
È la norma sulla data certa opposta ai terzi; la Corte non la applica nel merito perché la relativa questione è già stata definita con giudicato.
È richiamato per sostenere il valore presuntivo dei bonifici e degli altri elementi documentali, ma la Corte non esamina il punto per effetto del giudicato.
È invocato come parametro dell’omesso esame/valutazione delle prove, ma resta assorbito dalla preclusione derivante dal giudicato.
È invocato sulla valutazione delle prove, ma la Corte non affronta la censura nel merito.
È richiamato in relazione alla consulenza tecnica d’ufficio non ammessa dal tribunale.
È richiamato insieme alle norme sulla CTU nell’ambito della censura istruttoria.
È invocato in relazione alla prova testimoniale non ammessa.
È richiamato per sostenere che il terzo rivendicante può provare il proprio diritto sui beni mobili inventariati, ma la Corte non decide sul punto perché la questione sostanziale è coperta da giudicato.
È invocato per sostenere l’applicazione della legge straniera al contratto.
È invocato nel quadro delle norme di diritto internazionale privato richiamate dalla ricorrente.
art. 3 Reg. CE n. 593/2008
È richiamato per affermare la scelta delle parti a favore della legge tedesca.
art. 16 Reg. CE n. 848/2015
È invocato dalla ricorrente in tema di legge applicabile/effetti nell’ambito della procedura concorsuale transfrontaliera.
art. 97, ultimo comma, l.fall.
È richiamato dalla Corte per affermare che l’accertamento reso nel diverso giudizio tra le stesse parti è rilevante anche nel presente ambito di verifica del passivo.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
È applicato per dare atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di inammissibilità del ricorso.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002
È richiamato quale parametro del contributo unificato aggiuntivo.
Massime di principio
- Se tra le stesse parti e sul medesimo rapporto giuridico è già intervenuto un giudicato esterno che ha risolto una questione preliminare o logicamente comune al successivo giudizio, tale accertamento preclude la riesamina della medesima questione anche se il nuovo giudizio ha un petitum diverso.
- Nel giudizio di legittimità, la censura che miri a rimettere in discussione un punto coperto da giudicato esterno è inammissibile, poiché il giudicato può essere rilevato d’ufficio anche quando si sia formato dopo la decisione impugnata.
- Quando la questione della opponibilità di un contratto alla procedura concorsuale è già stata definitivamente decisa, le doglianze sulla data certa, sulla prova documentale, sulla prova testimoniale e sulla legge applicabile restano assorbite e non possono essere riesaminate nel merito.
- L’inammissibilità del ricorso comporta, in difetto di costituzione dell’intimato, la mancata liquidazione delle spese, ma consente comunque di dare atto dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato.
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