Cassazione Civile, Ordinanza n. 27303/2022 del 16/09/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (finanziatore)
La controversia
Una società incaricata della gestione di un fondo pubblico per finanziamenti agevolati aveva erogato a una impresa poi fallita un finanziamento di euro 500.000. Alla scadenza della prima rata di preammortamento, l’impresa non aveva pagato; la finanziatrice aveva quindi dichiarato la risoluzione del contratto per clausola risolutiva espressa e aveva chiesto l’ammissione al passivo fallimentare in privilegio ai sensi dell’art. 9, comma 5, d.lgs. n. 123/1998. Il giudice delegato aveva ammesso il credito solo in chirografo; l’opposizione allo stato passivo era stata rigettata dal Tribunale di Treviso. Nel ricorso per cassazione la finanziatrice deduceva: 1) violazione dell’art. 9 d.lgs. n. 123/1998, dell’art. 2745 c.c. e dell’art. 12 disp. prel. c.c., sostenendo che il privilegio per i crediti nascenti dai finanziamenti agevolati si applica non solo ai casi di revoca amministrativa, ma a tutte le restituzioni dell’importo finanziato, anche quando la cessazione del rapporto derivi da risoluzione contrattuale per inadempimento; 2) violazione dell’art. 9 d.lgs. n. 123/1998, censurando il rilievo attribuito dal Tribunale alla mancata espressa menzione della norma negli atti dell’operazione, che avrebbe rappresentato un elemento meramente formale non decisivo per negare il privilegio.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto entrambi i motivi, cassando il decreto del Tribunale di Treviso e rinviando allo stesso tribunale, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità. La Corte ha richiamato la propria precedente giurisprudenza secondo cui il privilegio di cui all’art. 9, comma 5, d.lgs. n. 123/1998 si estende ai crediti di restituzione connessi ai finanziamenti agevolati anche quando la fattispecie non coincida con una revoca amministrativa in senso stretto, ma riguardi la fase di gestione del rapporto e le altre ipotesi previste dalla norma. Ha inoltre affermato che non è decisivo, ai fini del riconoscimento del privilegio, l’omesso richiamo espresso del d.lgs. n. 123/1998 negli atti del procedimento di erogazione, dovendosi verificare la concreta riconducibilità dell’operazione alla disciplina dei sostegni pubblici alle imprese. Il giudice di rinvio dovrà dunque riesaminare la natura del finanziamento e la spettanza del privilegio alla luce dei principi indicati.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
È stata utilizzata come base per denunciare la violazione di norme di diritto nei due motivi di ricorso.
Il privilegio per le restituzioni dei finanziamenti agevolati si applica ai crediti nascenti dai finanziamenti erogati e non richiede necessariamente una revoca amministrativa; la norma va letta in senso estensivo in ragione della finalità pubblica di sostegno alle imprese.
Richiamato quale norma generale sulla fonte del privilegio, in collegamento con la disciplina speciale del d.lgs. n. 123/1998.
Richiamato per sostenere un’interpretazione estensiva della disciplina speciale, coerente con la sua ratio pubblicistica.
La Corte lo richiama per rinviare ai propri precedenti senza riprodurre integralmente un nuovo ragionamento.
Consente di enunciare i principi di diritto cui il giudice di rinvio dovrà attenersi.
art. 13, comma 1-bis e comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
La Corte esclude, per effetto dell’accoglimento del ricorso, l’obbligo di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Il privilegio previsto dall’art. 9, comma 5, d.lgs. n. 123/1998 per i crediti di restituzione dei finanziamenti agevolati non è limitato ai soli casi di revoca amministrativa, ma può operare anche quando la restituzione derivi da altre vicende del rapporto, comprese quelle successive alla concessione ed erogazione del finanziamento.
- Ai fini del riconoscimento del privilegio occorre verificare la concreta riconducibilità dell’operazione alla disciplina dei sostegni pubblici alle imprese, avendo riguardo al suo oggetto e alla sua finalità, e non è decisivo che negli atti dell’operazione sia stato richiamato espressamente il d.lgs. n. 123/1998.
- La finalità pubblica di sostegno alle imprese impone una lettura estensiva della disciplina attributiva del privilegio, in coerenza con la ratio della normativa speciale e con i criteri interpretativi delle preleggi.
- Nel giudizio di opposizione allo stato passivo, il credito derivante da finanziamento pubblico agevolato va qualificato in base alla sostanza dell’operazione e non alla sola etichetta formale della sua vicenda estintiva, ove questa sia collegata alla restituzione di somme pubbliche erogate nell’ambito della disciplina speciale.
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