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Cassazione Civile, Ordinanza n. 20704/2025 del 22/07/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

Il Comune ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cosenza, resa in sede di rinvio da precedente cassazione, che aveva parzialmente accolto il ricorso del contribuente nel giudizio di ottemperanza e aveva compensato le spese di lite. Con due motivi, il ricorrente ha denunciato la violazione degli artt. 15, comma 2, del D.Lgs. 546/1992 e degli artt. 91 e 92 c.p.c., sostenendo che la Corte territoriale avesse erroneamente ravvisato una soccombenza reciproca: con il primo motivo, perché la parziale soccombenza nei singoli motivi del gravame non basterebbe a giustificare la compensazione delle spese del giudizio di legittimità; con il secondo motivo, perché la compensazione delle spese del procedimento di legittimità non potrebbe, a sua volta, fondare la compensazione delle spese del giudizio di riassunzione, trattandosi di fasi da valutare separatamente.

La decisione

La Corte di cassazione ha respinto integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondati entrambi i motivi perché il giudice di rinvio, quando è chiamato a provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità, deve applicare il principio di soccombenza avuto riguardo all'esito globale del processo e non alle singole fasi o gradi. Pertanto è legittima la compensazione, totale o parziale, delle spese sulla base dell'esito finale della lite, anche se in qualche fase la parte poi definitivamente soccombente abbia ottenuto una decisione favorevole. È stata inoltre disposta la declaratoria di assorbimento di ogni altra questione. Nulla è stato statuito sulle spese del presente giudizio per la mancata rituale e tempestiva costituzione del resistente. È stato infine dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato da parte del ricorrente.

Norme richiamate

Massime di principio

  • In tema di spese processuali, quando la causa è decisa dal giudice di rinvio anche con riferimento alle spese del giudizio di legittimità, il criterio guida è la soccombenza valutata sull'esito globale della lite e non il risultato delle singole fasi o dei singoli gradi.
  • La compensazione delle spese, totale o parziale, è legittima se coerente con l'esito finale complessivo del processo; non rileva che la parte poi definitivamente soccombente abbia ottenuto un esito favorevole in uno dei gradi precedenti.
  • Nel giudizio di rinvio, la regolazione delle spese non deve essere frazionata per fase quando il giudice sia investito della decisione sull'intero assetto finale del contenzioso.
  • La compensazione delle spese di una fase processuale può essere considerata nel giudizio complessivo, senza costituire di per sé soccombenza reciproca autonoma rispetto alle altre fasi.

Come è indicizzato

MaterieSpese di liteContenzioso tributario
RamiProcesso civileTributi
IstitutiGiudicatoOnere della prova

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