Cassazione Civile, Ordinanza n. 33939/2024 del 22/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (condomino)
La controversia
La controversia nasceva da una domanda di rivendica e di ripristino proposta da due coniugi per ottenere l'eliminazione di un portone e il riposizionamento di una parete tra due sottotetti, assumendo che una porzione di circa 3 mq fosse stata illegittimamente occupata. I convenuti resistevano chiedendo in via riconvenzionale l'accertamento della loro proprietà sul vano sottotetto, perché funzionalmente adiacente al proprio appartamento, e in subordine la declaratoria di parte comune ex art. 1117 c.c. Il tribunale aveva accolto la rivendica dei coniugi e ordinato la rimozione del portone; la corte d'appello, invece, ha riformato la decisione, escludendo l'usucapione del sottotetto per difetto di prova del possesso ventennale e dichiarando la proprietà condominiale del vano. Con il ricorso per cassazione i coniugi hanno dedotto: 1) violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e omesso esame di un fatto decisivo, per avere la corte omesso di valutare una testimonianza e travisato la consulenza tecnica d'ufficio; 2) violazione dell'art. 111, comma 6, Cost. e dell'art. 132 c.p.c., per motivazione apparente o mancante, ancora per omessa considerazione della prova testimoniale e travisamento della CTU; 3) violazione dell'art. 115 c.p.c. per non avere la corte posto a base della decisione i fatti non contestati circa il possesso del sottotetto. In memoria i ricorrenti hanno insistito sul libero accesso al vano e sulla pretesa decisività della testimonianza del geometra, oltre al principio di non contestazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibili o infondate le censure perché tutte miravano, in sostanza, a ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio e una diversa lettura di CTU e testimonianze, attività riservata al giudice di merito. Ha inoltre escluso il vizio di omesso esame di un fatto decisivo, osservando che la consulenza tecnica d'ufficio è un elemento istruttorio e non il "fatto storico" in sé, e ha ribadito che la motivazione apparente sussiste solo in ipotesi estreme di mancanza assoluta, apparenza o insanabile contrasto logico. Quanto al principio di non contestazione, la Corte ha rilevato che non può operare rispetto a un fatto storico che l'istruttoria ha accertato inesistente. Nel merito, ha confermato che il sottotetto, per la sua funzione tecnica di intercapedine isolante e per la mancanza di prova di un possesso esclusivo utile per vent'anni, non era usucapibile. Ha condannato i ricorrenti alle spese di lite e, trattandosi di decisione conforme alla proposta ex art. 380-bis c.p.c., anche alle ulteriori somme ex art. 96 c.p.c. e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
non consente di censurare in cassazione la mera diversa valutazione delle prove ritualmente introdotte; la violazione è deducibile solo se il giudice pone a base della decisione prove non introdotte dalle parti o acquisite d'ufficio fuori dai poteri riconosciuti, salvo fatti non contestati e notorio
la valutazione delle prove e la scelta tra fonti di convincimento appartengono al giudice di merito e non sono sindacabili in cassazione se non nei limiti dell'anomalia motivazionale
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
il vizio riguarda l'omesso esame di un fatto storico decisivo, non la consulenza tecnica d'ufficio né la richiesta di rivalutazione delle prove
art. 111, comma 6, Cost.
la motivazione è sindacabile solo quando manchi del tutto o sia meramente apparente, perplessa o irriducibilmente contraddittoria
art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4
la sentenza deve contenere una motivazione effettiva; il mero dissenso sulla sufficienza della motivazione non integra il vizio
richiamato per la domanda subordinata di parte convenuta sulla natura condominiale del sottotetto
l'usucapione richiede il possesso continuato per vent'anni; nel caso concreto il termine non risultava maturato prima dell'introduzione del giudizio
la decisione è stata resa in conformità alla proposta del consigliere, con applicazione delle conseguenze processuali previste dalla norma
è stata applicata la condanna equitativa per responsabilità aggravata in ragione della definizione conforme alla proposta ex art. 380-bis c.p.c.
è stata disposta una somma in favore della cassa delle ammende
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002
è stato dato atto dei presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato
Massime di principio
- In cassazione non è consentito trasformare le censure di violazione di legge o di vizio motivazionale in una richiesta di nuova valutazione del materiale probatorio; l'apprezzamento delle prove, incluse testimonianze e CTU, spetta al giudice di merito.
- L'omesso esame denunciabile ex art. 360, n. 5, c.p.c. riguarda un fatto storico decisivo e non la mera consulenza tecnica d'ufficio, che è un mezzo istruttorio da cui eventualmente si ricava il fatto.
- La motivazione è censurabile solo quando presenti anomalie radicali, come mancanza assoluta, apparenza, perplessità o irriducibile contraddittorietà; non basta lamentare una motivazione ritenuta insufficiente o non convincente.
- La violazione dell'art. 115 c.p.c. è configurabile solo se il giudice pone a fondamento della decisione prove non acquisite dalle parti o acquisite d'ufficio fuori dai poteri consentiti, non quando attribuisce maggior forza persuasiva ad alcune prove rispetto ad altre.
- Chi invoca l'usucapione di un bene condominiale o comunque comune deve provare un possesso esclusivo, continuo e incompatibile con il godimento altrui per il tempo utile; non basta la mera mancata utilizzazione da parte degli altri o la disponibilità occasionale di accesso.
- Un sottotetto che svolge funzione meramente tecnica di isolamento o intercapedine rispetto all'unità sottostante, e non sia autonomamente utilizzabile, non è normalmente suscettibile di possesso ad usucapionem da parte di un diverso condomino.
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