Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 33939/2024 del 22/12/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (condomino)

La controversia

La controversia nasceva da una domanda di rivendica e di ripristino proposta da due coniugi per ottenere l'eliminazione di un portone e il riposizionamento di una parete tra due sottotetti, assumendo che una porzione di circa 3 mq fosse stata illegittimamente occupata. I convenuti resistevano chiedendo in via riconvenzionale l'accertamento della loro proprietà sul vano sottotetto, perché funzionalmente adiacente al proprio appartamento, e in subordine la declaratoria di parte comune ex art. 1117 c.c. Il tribunale aveva accolto la rivendica dei coniugi e ordinato la rimozione del portone; la corte d'appello, invece, ha riformato la decisione, escludendo l'usucapione del sottotetto per difetto di prova del possesso ventennale e dichiarando la proprietà condominiale del vano. Con il ricorso per cassazione i coniugi hanno dedotto: 1) violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e omesso esame di un fatto decisivo, per avere la corte omesso di valutare una testimonianza e travisato la consulenza tecnica d'ufficio; 2) violazione dell'art. 111, comma 6, Cost. e dell'art. 132 c.p.c., per motivazione apparente o mancante, ancora per omessa considerazione della prova testimoniale e travisamento della CTU; 3) violazione dell'art. 115 c.p.c. per non avere la corte posto a base della decisione i fatti non contestati circa il possesso del sottotetto. In memoria i ricorrenti hanno insistito sul libero accesso al vano e sulla pretesa decisività della testimonianza del geometra, oltre al principio di non contestazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibili o infondate le censure perché tutte miravano, in sostanza, a ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio e una diversa lettura di CTU e testimonianze, attività riservata al giudice di merito. Ha inoltre escluso il vizio di omesso esame di un fatto decisivo, osservando che la consulenza tecnica d'ufficio è un elemento istruttorio e non il "fatto storico" in sé, e ha ribadito che la motivazione apparente sussiste solo in ipotesi estreme di mancanza assoluta, apparenza o insanabile contrasto logico. Quanto al principio di non contestazione, la Corte ha rilevato che non può operare rispetto a un fatto storico che l'istruttoria ha accertato inesistente. Nel merito, ha confermato che il sottotetto, per la sua funzione tecnica di intercapedine isolante e per la mancanza di prova di un possesso esclusivo utile per vent'anni, non era usucapibile. Ha condannato i ricorrenti alle spese di lite e, trattandosi di decisione conforme alla proposta ex art. 380-bis c.p.c., anche alle ulteriori somme ex art. 96 c.p.c. e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 115 c.p.c.

    non consente di censurare in cassazione la mera diversa valutazione delle prove ritualmente introdotte; la violazione è deducibile solo se il giudice pone a base della decisione prove non introdotte dalle parti o acquisite d'ufficio fuori dai poteri riconosciuti, salvo fatti non contestati e notorio

  • art. 116 c.p.c.

    la valutazione delle prove e la scelta tra fonti di convincimento appartengono al giudice di merito e non sono sindacabili in cassazione se non nei limiti dell'anomalia motivazionale

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    il vizio riguarda l'omesso esame di un fatto storico decisivo, non la consulenza tecnica d'ufficio né la richiesta di rivalutazione delle prove

  • art. 111, comma 6, Cost.

    la motivazione è sindacabile solo quando manchi del tutto o sia meramente apparente, perplessa o irriducibilmente contraddittoria

  • art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4

    la sentenza deve contenere una motivazione effettiva; il mero dissenso sulla sufficienza della motivazione non integra il vizio

  • art. 1117 c.c.

    richiamato per la domanda subordinata di parte convenuta sulla natura condominiale del sottotetto

  • art. 1158 c.c.

    l'usucapione richiede il possesso continuato per vent'anni; nel caso concreto il termine non risultava maturato prima dell'introduzione del giudizio

  • art. 380-bis c.p.c.

    la decisione è stata resa in conformità alla proposta del consigliere, con applicazione delle conseguenze processuali previste dalla norma

  • art. 96, terzo comma, c.p.c.

    è stata applicata la condanna equitativa per responsabilità aggravata in ragione della definizione conforme alla proposta ex art. 380-bis c.p.c.

  • art. 96, quarto comma, c.p.c.

    è stata disposta una somma in favore della cassa delle ammende

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002

    è stato dato atto dei presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato

Massime di principio

  • In cassazione non è consentito trasformare le censure di violazione di legge o di vizio motivazionale in una richiesta di nuova valutazione del materiale probatorio; l'apprezzamento delle prove, incluse testimonianze e CTU, spetta al giudice di merito.
  • L'omesso esame denunciabile ex art. 360, n. 5, c.p.c. riguarda un fatto storico decisivo e non la mera consulenza tecnica d'ufficio, che è un mezzo istruttorio da cui eventualmente si ricava il fatto.
  • La motivazione è censurabile solo quando presenti anomalie radicali, come mancanza assoluta, apparenza, perplessità o irriducibile contraddittorietà; non basta lamentare una motivazione ritenuta insufficiente o non convincente.
  • La violazione dell'art. 115 c.p.c. è configurabile solo se il giudice pone a fondamento della decisione prove non acquisite dalle parti o acquisite d'ufficio fuori dai poteri consentiti, non quando attribuisce maggior forza persuasiva ad alcune prove rispetto ad altre.
  • Chi invoca l'usucapione di un bene condominiale o comunque comune deve provare un possesso esclusivo, continuo e incompatibile con il godimento altrui per il tempo utile; non basta la mera mancata utilizzazione da parte degli altri o la disponibilità occasionale di accesso.
  • Un sottotetto che svolge funzione meramente tecnica di isolamento o intercapedine rispetto all'unità sottostante, e non sia autonomamente utilizzabile, non è normalmente suscettibile di possesso ad usucapionem da parte di un diverso condomino.

Come è indicizzato

MateriePossessoComunioneImpugnazioniProve
RamiDiritti realiCondominioProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.