Cassazione Penale, Sentenza n. 29250/2022 del 22/07/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava la sentenza di appello con tre motivi: 1) censura sull'affermazione di responsabilità relativa alle ragioni della condotta ma non alla qualificazione giuridica del fatto; 2) mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen.; 3) mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche. Il procedimento trae origine da due capi di accusa per guida senza patente (capo A, art.116 comma 15 C.d.S., e capo B, art.73 d.lgs. n.159/2011 per guida senza patente durante periodo di misura di prevenzione). In primo grado era stata riconosciuta recidiva e continuazione; in appello la recidiva fu esclusa e la pena ridotta.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato i motivi di ricorso, così come formulati, inammissibili per genericità e manifesta infondatezza, in quanto tendevano a un riesame del merito già approfondito dal giudice d'appello. Tuttavia, d'ufficio e per la ragionevole durata del processo, ha rilevato la sopravvenuta abolitio criminis in relazione al capo "A" (guida senza patente nelle modalità contestate) in seguito alla riforma normativa (d.lgs. n.8/2016) e ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente a quel capo, eliminando la pena di un mese. Per il residuo reato contestato al capo "B" la condanna è stata confermata nella misura di sei mesi di arresto. Il resto del ricorso è stato dichiarato inammissibile e, per l'effetto, il ricorrente non è stato condannato al pagamento delle spese processuali né a una somma in favore della Cassa delle ammende in relazione all'annullamento parziale.
Norme richiamate
art. 116, comma 15, codice della strada
art. 116, comma 15, codice della strada
Norma contestata per il capo "A" (guida senza patente). La Corte ha ritenuto che, alla luce della riforma intervenuta con d.lgs. n.8/2016, la condotta nella forma contestata non sia più prevista come reato (abolitio criminis).
art. 73 d.lgs. n.159 del 2011
Norma invocata per il capo "B": guida senza patente commessa durante il periodo di sottoposizione a misura di prevenzione. La condanna per questo capo è stata confermata nella misura di sei mesi.
Norma sulla particolare tenuità del fatto: il ricorrente ne aveva chiesto il riconoscimento, ma il giudice d'appello ha negato la causa di non punibilità e la Cassazione ha ritenuto la motivazione del diniego sufficiente e non illogica, dichiarando la censura inammissibile.
decreto legislativo 15 gennaio 2016, n. 8
decreto legislativo 15 gennaio 2016, n. 8
Riforma normativa che ha determinato la sopravvenuta abolitio criminis rispetto alla fattispecie di guida senza patente (nella forma contestata al capo "A"): la Cassazione ha richiamato tale riforma per annullare senza rinvio la condanna relativa al capo A.
Giurisprudenza di questa Corte (Sez. 4, Sent. n. 25644 del 21/05/2008, Gironi)
Sez. 4, Sent. n. 25644 del 21 maggio 2008, Gironi, Rv. 240848 - 01
Richiamata a supporto del principio che l'inammissibilità per genericità dei motivi impedisce in linea di massima rilievi d'ufficio diversi dall'abolitio criminis o dalla declaratoria di illegittimità costituzionale della norma incriminatrice.
Giurisprudenza di questa Corte (Sez. 5, Sent. n. 44088 del 02/05/2016, Pettinaro)
Sez. 5, n. 44088 del 2 maggio 2016, Pettinaro, Rv. 267751-01
Richiamata per il principio che, in presenza di motivi inammissibili, il giudice può comunque rilevare d'ufficio l'abolitio criminis per evitare un inutile rinvio alla fase esecutiva, in ossequio al principio della ragionevole durata del processo.
Massime di principio
- Se il ricorso per cassazione è generico e mira a un riesame del merito senza evidenziare specifiche carenze argomentative, sarà dichiarato inammissibile.
- Quando una norma che punisce una certa condotta è abrogata o riformata e la condotta non è più prevista come reato (abolitio criminis), la Corte può rilevarlo d'ufficio e annullare la condanna relativa anche se il ricorso è inammissibile per altri motivi.
- La causa di non punibilità per particolare tenuità (art. 131-bis) richiede una motivazione specifica e non può essere ottenuta tramite censure generiche; il diniego ben motivato dal giudice è difficilmente revocabile in cassazione.
- La Corte di Cassazione non è sede per un nuovo esame del merito dei fatti; le contestazioni devono essere rivolte a errori di diritto o a insanabili vizi logico-argomentativi per essere ammissibili.
- In caso di condanne plurime, l'eventuale abolitio criminis per uno dei capi determina l'eliminazione della pena relativa senza necessariamente incidere sui restanti capi, salvo diversi effetti di calcolo della pena complessiva.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 22 lug 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 29016/2022 del 22/07/2022
- Sentenza penale · 22 lug 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 29017/2022 del 22/07/2022
- Sentenza penale · 22 lug 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 29018/2022 del 22/07/2022
- Sentenza penale · 22 lug 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 29019/2022 del 22/07/2022
- Sentenza penale · 22 lug 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 29021/2022 del 22/07/2022
- Sentenza penale · 22 lug 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 29023/2022 del 22/07/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →