Cassazione Civile, Sentenza n. 8067/2020 del 23/04/2020
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
Per l'anno d'imposta 2005 l'Agenzia delle Entrate notificava alla società un avviso di accertamento fondato sugli studi di settore, contestando maggiori ricavi non dichiarati e determinando maggiori imposte Ires, Irap e Iva. La Commissione tributaria provinciale di Siracusa rigettava il ricorso della società con sentenza n. 360 del 2012; la Commissione tributaria regionale della Sicilia, sezione distaccata di Siracusa, rigettava l'appello con sentenza n. 424 depositata il 15 novembre 2013, ritenendo legittimo l'accertamento in presenza di gravi incongruenze e rilevando che la contribuente non aveva giustificato il basso reddito dichiarato in rapporto alle acquisizioni patrimoniali del periodo. In Cassazione la società proponeva due motivi. Con il primo, denunciava violazione dell'art. 112 c.p.c. e nullità per omessa pronuncia, sostenendo che la CTR non avesse esaminato la doglianza secondo cui l'Ufficio aveva applicato gli studi di settore senza ulteriori verifiche capaci di corroborare la pretesa. Con il secondo, denunciava ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c. omessa, insufficiente o apparente motivazione, lamentando l'eccessiva brevità della sentenza e l'omesso esame della cessazione del rapporto di concessione con la ditta principale e dell'asserita insussistenza di incrementi patrimoniali a lei riconducibili.
La decisione
La Corte rigetta il primo motivo: la CTR aveva esaminato la legittimità dell'accertamento basato sugli studi di settore, rilevando le gravi incongruenze e l'assenza di prove idonee a giustificare lo scostamento; aveva inoltre confermato la valutazione del primo giudice circa la mancata dimostrazione, nel contraddittorio preventivo, dell'incidenza della perdita della qualifica di concessionario sul volume d'affari, anche in considerazione delle acquisizioni patrimoniali intervenute nel periodo. Dichiara inammissibile il secondo motivo perché formulato come censura di motivazione omessa o insufficiente secondo il parametro non più previsto dal testo dell'art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c. applicabile ratione temporis; inoltre, trattandosi di doppia conforme, la ricorrente non aveva indicato e confrontato le ragioni di fatto poste a base delle due decisioni di merito, come richiesto dall'art. 348-ter, quinto comma, c.p.c. Condanna la ricorrente a rimborsare all'Agenzia delle Entrate le spese, liquidate in Euro 5.200 oltre spese prenotate a debito, e dà atto dei presupposti processuali per il versamento del doppio contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
La Commissione tributaria regionale si è espressamente pronunciato sul motivo di appello relativo alla legittimità del ricorso all’accertamento mediante studi di settore, osservando che l’Ufficio aveva legittimamente applicato tale modalità di accertamento del reddito in presenza di gravi incongruenze tra i ricavi dichiarati e quelli desumibili dallo studio di settore, e la contribuente non aveva fornito elementi di prova idonei a giustificare il grave scostamento tra reddito dichiarato e reddito ricostruito induttivamente;
Non ricorre omessa pronuncia quando il giudice di appello ha esaminato la questione sottoposta al suo vaglio e ne ha dato una risposta, anche se la parte contesta la correttezza o la sufficienza della valutazione.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
La concreta articolazione della censura è svolta sotto il profilo della denuncia di motivazione insufficiente od omessa in riferimento al parametro stabilito dal previgente art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), ma non più previsto dal novellato art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, applicabile alle sentenze, come quella impugnata, pubblicate a decorrere dal 11 settembre 2012.
Per le sentenze pubblicate dall'11 settembre 2012 non è ammissibile una censura per omessa o insufficiente motivazione formulata secondo il previgente parametro dell'art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
art. 348-ter, quinto comma, c.p.c.
Il motivo è ulteriormente inammissibile perchè nell’ipotesi – come quella in esame – di “doppia conforme” prevista dall’art. 348 ter c.p.c., comma 5, applicabile alla sentenza impugnata ratione temporis, il ricorrente in cassazione, per evitare l’inammissibilità del motivo di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5, deve indicare le ragioni di fatto poste a base della decisione di primo grado e quelle poste a base della sentenza di rigetto dell’appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse.
In caso di doppia conforme, il ricorrente che deduce il vizio di cui all'art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c. deve indicare le ragioni fattuali delle due decisioni di merito e dimostrare che sono diverse; in mancanza, il motivo è inammissibile.
D.L. n. 331 del 1993, art. 62-sexies
La Commissione tributaria regionale si è espressamente pronunciato sul motivo di appello relativo alla legittimità del ricorso all’accertamento mediante studi di settore, osservando che l’Ufficio aveva legittimamente applicato tale modalità di accertamento del reddito in presenza di gravi incongruenze tra i ricavi dichiarati e quelli desumibili dallo studio di settore, e la contribuente non aveva fornito elementi di prova idonei a giustificare il grave scostamento tra reddito dichiarato e reddito ricostruito induttivamente;
Nel caso esaminato, il ricorso agli studi di settore è stato ritenuto legittimo in presenza di gravi incongruenze tra i ricavi dichiarati e quelli desumibili dallo studio, non giustificate dalla contribuente con elementi probatori idonei.
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, del doppio contributo unificato, se dovuto.
A seguito del rigetto del ricorso, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento del doppio contributo unificato, se dovuto.
Massime di principio
- Non sussiste omessa pronuncia quando il giudice di appello affronta espressamente la questione devolutagli e ne espone la soluzione; la contestazione della valutazione resa non trasforma la decisione in omissione.
- Per le sentenze pubblicate dall'11 settembre 2012, una censura di legittimità non può essere fondata sul previgente vizio di motivazione omessa o insufficiente previsto dall'art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
- In caso di doppia conforme, il ricorrente che deduce il vizio di cui all'art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c. deve indicare le ragioni di fatto poste a base di entrambe le decisioni di merito e dimostrare che sono diverse; l'omissione comporta l'inammissibilità del motivo.
- Nel caso deciso, l'accertamento mediante studi di settore è stato ritenuto legittimo in presenza di gravi incongruenze fra ricavi dichiarati e ricavi desumibili dallo studio, non giustificate dalla contribuente con elementi di prova idonei.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- Sentenza civile · 23 apr 2020Cassazione Civile, Sentenza n. 8133/2020 del 23/04/2020
- Sentenza civile · 23 apr 2020Cassazione Civile, Sentenza n. 8132/2020 del 23/04/2020
- Sentenza civile · 23 apr 2020Cassazione Civile, Sentenza n. 8131/2020 del 23/04/2020
- Sentenza civile · 23 apr 2020Cassazione Civile, Sentenza n. 8121/2020 del 23/04/2020
- Sentenza civile · 23 apr 2020Cassazione Civile, Sentenza n. 8129/2020 del 23/04/2020
- Sentenza civile · 23 apr 2020Cassazione Civile, Sentenza n. 8128/2020 del 23/04/2020
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →