Sentenza n. 1109/2026 - Firenze, Sezione 2
per l'ottemperanza alla sentenza n. 1163/2025, pubblicata in data 30.9.2025, emessa dal Tribunale di Firenze, Sezione Lavoro.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Firenze che aveva condannato il Ministero al pagamento delle spese di lite distratte in favore dell'avvocato antistatario
Esito
Favorevole al ricorrente (creditore di spese legali)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza alla sentenza n. 1163/2025 del Tribunale di Firenze, Sezione Lavoro, passata in giudicato, che aveva liquidato in suo favore, quale avvocato antistatario, euro 336,00 per compensi professionali, oltre spese generali, IVA e CPA. La sentenza era stata notificata al Ministero via PEC il 3 novembre 2025 ai sensi dell'art. 475 c.p.c. Il ricorrente ha dedotto l'inutile decorso del termine di 120 giorni previsto dall'art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997, senza che il Ministero provvedesse al pagamento. Ha chiesto l'esecuzione della pronuncia e l'applicazione di una penalità di mora per ogni giorno di ulteriore ritardo ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso. Ha ordinato all'ufficio ministeriale territorialmente competente di procedere, entro sessanta giorni dalla comunicazione della sentenza, al pagamento in favore del ricorrente delle spese di lite liquidate nella sentenza civile, se e nella misura ancora dovute, anche mediante emissione di ordinativo di pagamento in conto sospeso ai sensi dell'art. 14, comma 2, d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997. Ha nominato commissario ad acta il Direttore generale pro tempore dell'Ufficio Scolastico Regionale della Toscana, con facoltà di delega, affinché provveda nei sessanta giorni successivi agli adempimenti necessari, senza diritto a compenso. Ha inoltre applicato, ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., una penalità di mora di euro 10,00 per ogni giorno di ritardo, decorrente dalla scadenza del primo termine di sessanta giorni e fino all'insediamento del commissario ad acta. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio di ottemperanza, liquidate in euro 1.500,00, oltre accessori di legge e rimborso del contributo unificato.
Norme richiamate
La disposizione disciplina il giudizio di ottemperanza e consente al giudice, in caso di accoglimento, di ordinare l'esecuzione della sentenza, nominare un commissario ad acta e adottare le misure necessarie all'attuazione del giudicato.
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
Consente di fissare, su richiesta di parte, una somma di denaro dovuta dall'amministrazione per ogni violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione del giudicato; nel caso concreto è stata determinata in euro 10,00 al giorno fino all'insediamento del commissario ad acta.
art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997
Prevede il termine dilatorio per l'esecuzione forzata nei confronti delle amministrazioni e consente, decorso il termine, il pagamento anche mediante emissione di ordinativo in conto sospeso.
art. 14, comma 2, d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997
È richiamato quale base normativa per l'emissione dell'ordinativo di pagamento in conto sospeso.
È richiamato in relazione alla notificazione della sentenza civile al Ministero via PEC.
Massime di principio
- Quando una pubblica amministrazione non esegue, entro il termine previsto dalla legge, una sentenza passata in giudicato che la condanna al pagamento di somme, il creditore può promuovere il giudizio di ottemperanza per ottenere l'adempimento.
- Nel giudizio di ottemperanza relativo a un'obbligazione pecuniaria della pubblica amministrazione, il giudice può ordinare all'ufficio competente di provvedere entro un termine assegnato, anche mediante emissione di ordinativo di pagamento in conto sospeso quando ciò sia previsto dalla disciplina applicabile.
- In caso di persistente inerzia dell'amministrazione, il giudice dell'ottemperanza può nominare un commissario ad acta, anche con facoltà di delega, affinché provveda in via sostitutiva agli adempimenti necessari all'esecuzione del giudicato.
- Su richiesta del creditore, il giudice dell'ottemperanza può applicare una penalità di mora per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione, fissandone la decorrenza dalla scadenza del termine assegnato all'amministrazione e stabilendo il momento finale nell'insediamento del commissario ad acta.
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