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Sentenza

Sentenza del 26/02/2024 n. 5104 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguardava l’avviso di riliquidazione dell’imposta di registro, che aveva elevato da 100.000 a 1.000.000 di euro il valore dichiarato per gli immobili compravenduti. La Commissione tributaria regionale della Toscana aveva accolto l’appello dell’Agenzia e respinto il ricorso della società. In Cassazione Betamare ha formulato quattro motivi: nullità della notifica dell’appello, perché il plico sarebbe stato consegnato a un addetto non identificato senza raccomandata informativa; omessa valutazione, da parte del giudice d’appello, delle eccezioni di primo grado non riproposte dalla società contumace; violazione dei criteri legali di valutazione degli immobili; insufficiente motivazione dell’avviso per mancata allegazione della stima comunale, redatta successivamente.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto valida la notifica postale diretta dell’appello: per la raccomandata ordinaria non occorrono l’identificazione del ricevente nell’avviso né una successiva raccomandata informativa prevista per le notifiche eseguite tramite ufficiale giudiziario; la consegna presso lo studio professionale a un collaboratore fondava una presunzione di trasmissione, superabile con prova contraria. Ha respinto anche la censura relativa alle questioni di primo grado: l’appellato contumace deve riproporre le domande e le eccezioni non accolte, altrimenti si presumono rinunciate. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile perché riproponeva doglianze non reiterate in appello; inoltre, l’avviso indicava il metodo sintetico-comparativo e i prezzi medi di mercato della zona, elementi sufficienti a consentire la difesa, senza necessità di dettagliare ogni indagine o comparazione. Anche il quarto motivo è stato dichiarato inammissibile e comunque infondato: la stima comunale successiva non era stata richiamata come fondamento dell’avviso, ma costituiva solo un riscontro. Betamare è stata condannata alle spese del giudizio di cassazione, liquidate in 6.000 euro per competenze, oltre accessori e spese prenotate a debito, nonché al versamento dell’ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • Art. 16, comma 3, e art. 53, comma 2, del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    nel processo tributario, ove la parte appellante decida di notificare l'atto di gravame avvalendosi non già dell'ufficiale giudiziario, ma della spedizione diretta a mezzo piego raccomandato (consentita dall'art. 16, comma 3, del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546), le indicazioni che debbono risultare dall'avviso di ricevimento ai fini della validità della notificazione, quando l'atto sia consegnato a persona diversa dal destinatario, sono non già quelle di cui all'art. 139 cod. proc. civ., ma quelle prescritte dal regolamento postale per la raccomandata ordinaria.

    L’appello tributario può essere notificato direttamente tramite il servizio postale. Se si sceglie questa modalità, la validità della consegna è regolata dalle disposizioni sulla raccomandata ordinaria, non dalle formalità proprie della notifica eseguita dall’ufficiale giudiziario.

  • Art. 56 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    La mancata costituzione dell'istante nel giudizio di appello non consentiva, infatti, alla Commissione regionale di scrutinare le domande e le eccezioni non esaminate in prima istanza e non riproposte in sede di gravame, ostandovi la previsione dell'art. 56 D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546.

    La parte vittoriosa in primo grado deve riproporre in appello le domande e le eccezioni non accolte o rimaste assorbite. L’onere vale anche per l’appellato che non si costituisce; in difetto, tali questioni si presumono rinunciate.

  • Art. 51, comma 3, e art. 52, commi 2 e 2-bis, del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131

    è sufficiente che la motivazione contenga l'enunciazione dei criteri astratti, in base ai quali è stato determinato il maggior valore, senza necessità di esplicitare gli elementi di fatto utilizzati per l'applicazione di essi, in quanto il contribuente, conosciuto il criterio di valutazione adottato, è già in condizione di contestare e documentare l'infondatezza della pretesa erariale

    Per motivare la rettifica del valore ai fini dell’imposta di registro è sufficiente indicare il criterio valutativo adottato, se ciò consente al contribuente di comprendere e contestare la pretesa. Non è necessario descrivere ogni indagine di mercato o ciascun bene comparabile; resta ferma la possibilità di contestare la valutazione e l’onere probatorio dell’Amministrazione.

  • Art. 7 della legge 27 luglio 2000, n. 212

    La censura fondata sulla mancata allegazione della stima comunale è stata respinta nel caso concreto: l’avviso non si basava su quella perizia, redatta successivamente, ma indicava autonomamente i criteri di valutazione. La pronuncia non enuncia una regola generale che esoneri dall’allegazione di atti effettivamente richiamati e non riprodotti.

  • Art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Dà atto che ricorrono i presupposti di cui all'art 13, comma 1-quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, per il versamento da parte della ricorrente di una somma pari a quella eventualmente dovuta a titolo di contributo unificato per il ricorso.

    Quando ricorrono i presupposti di legge per il rigetto integrale dell’impugnazione, il giudice dà atto dell’obbligo di versare un ulteriore importo pari al contributo unificato dovuto per il ricorso, se dovuto.

Massime di principio

  • Nel processo tributario, la notifica diretta dell’appello per raccomandata è regolata dalle norme del servizio postale ordinario: la consegna a una persona rinvenuta presso il domicilio indicato può essere valida anche se l’avviso non specifica la qualità del ricevente e non è seguita dalla raccomandata informativa prevista per altre modalità di notifica. La presunzione di consegna effettiva può essere contestata con prova contraria secondo le forme indicate dalla giurisprudenza.
  • L’appellato, anche se contumace e anche se vittorioso in primo grado, deve riproporre in appello le domande e le eccezioni non accolte o assorbite che intende mantenere. La mancata riproposizione comporta la presunzione di rinuncia e impedisce al giudice d’appello di esaminarle.
  • In una rettifica del valore immobiliare ai fini dell’imposta di registro, un avviso può essere motivato indicando il metodo e i criteri valutativi concretamente adottati, ad esempio il confronto con i valori medi di mercato della zona. In genere non occorre riportare ogni dato dell’indagine di mercato, purché la motivazione permetta al contribuente di comprendere la pretesa e difendersi.
  • Una perizia formata dopo l’avviso non ne determina di per sé l’illegittimità per mancata allegazione quando l’avviso non la richiama né fonda su di essa la pretesa: può fungere da elemento successivo di riscontro, ma non sostituisce la motivazione che l’atto deve contenere.

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