Cassazione Civile, Ordinanza n. 19765/2023 del 11/07/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia riguarda il pagamento, da parte di una azienda sanitaria locale, di corrispettivi per prestazioni riabilitative asseritamente rese tra il 2002 e il 2003 da una ONLUS poi cedente il credito alla società di factoring ricorrente. In primo grado il Tribunale aveva riconosciuto solo una piccola parte dell’importo richiesto, ritenendo non dovuta la restante somma; la Corte d’appello di Roma ha confermato la decisione. La società ricorrente ha proposto ricorso per cassazione con cinque motivi: 1) violazione dell’art. 2697 c.c. per asserita errata ripartizione dell’onere della prova e per mancata applicazione del principio di non contestazione, sostenendo che il credito fosse stato specificamente allegato e non contestato in modo adeguato; 2) violazione degli artt. 112, 115, 116 e 132 c.p.c. per supposta motivazione apparente e per mancata considerazione di una parte del credito che sarebbe stata incontestata; 3) violazione del principio di vicinanza della prova, dell’art. 2697 c.c. e dell’art. 24 Cost. per il rigetto dell’istanza di esibizione ex art. 210 c.p.c., in un contesto in cui la documentazione era stata sequestrata in sede penale; 4) errata applicazione del d.lgs. 231/2002, lamentando il mancato riconoscimento degli interessi moratori per le prestazioni rese dopo l’8 agosto 2002 e dopo il riaccreditamento della struttura; 5) omessa pronuncia sulla domanda subordinata di interessi moratori convenzionali e, ulteriormente subordinata, di maggior danno, con violazione dell’art. 112 c.p.c.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto inammissibili i primi, il secondo, il terzo e il quinto motivo, perché non idonei a censurare la ratio decidendi della sentenza impugnata o perché nuovi, generici o comunque diretti a sollecitare una rivalutazione del materiale probatorio preclusa in sede di legittimità. Ha ritenuto infondato il quarto motivo, affermando che il regime degli interessi moratori ex d.lgs. 231/2002 per prestazioni sanitarie rese da strutture private preaccreditate presuppone, dopo l’8 agosto 2002, la conclusione di un contratto scritto tra ente pubblico e struttura avente ad oggetto il pagamento di determinate prestazioni, circostanza che non risultava accertata nel caso concreto. La ricorrente è stata condannata alle spese e al raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
La parte che agisce per il pagamento del credito deve provare i fatti costitutivi della propria pretesa quando il credito risulti contestato e non liquido, certo ed esigibile.
La censura per omessa pronuncia è inammissibile se la domanda asseritamente non esaminata non è specificamente riportata e localizzata nel ricorso, o se la questione è nuova.
In cassazione non è deducibile come violazione dell’art. 115 c.p.c. la semplice contestazione della valutazione del materiale istruttorio compiuta dal giudice di merito.
La violazione dell’art. 116 c.p.c. è configurabile solo se il giudice utilizza prove non dedotte o attribuisce valore di prova legale a elementi che non lo sono, non già per una diversa lettura delle risultanze probatorie.
La motivazione è censurabile solo nei limiti in cui sia realmente apparente o manchi, non per una diversa valutazione delle prove da parte del ricorrente.
L’ordine di esibizione non può essere preteso in cassazione come strumento per ottenere una nuova valutazione delle prove, se la ratio della decisione di merito è diversa e autonoma.
art. 24 Cost.
Il diritto di difesa non consente di ottenere in cassazione una rivalutazione del merito sotto il profilo della mancata ammissione delle prove richieste, se la decisione si fonda su una contestazione già ritenuta sufficiente.
Gli interessi moratori nella misura prevista dal decreto spettano alle strutture sanitarie private solo se, dopo l’8 agosto 2002, sia stato concluso un contratto scritto con l’ente pubblico competente, avente a oggetto le prestazioni e i relativi limiti e condizioni.
art. 2, comma 1, lett. a, d.lgs. n. 231 del 2002
Il rapporto considerato deve rientrare nella nozione di "transazione commerciale" e risultare da un accordo scritto successivo all’8 agosto 2002.
La deduzione di violazione delle norme sul contratto è inammissibile se non sono indicate le specifiche disposizioni contrattuali e i canoni ermeneutici asseritamente violati.
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater
In caso di rigetto del ricorso può disporsi il raddoppio del contributo unificato, ove dovuto.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito trasformare la doglianza sulla valutazione delle prove in una censura di violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c.: la violazione è configurabile solo quando il giudice utilizzi prove inesistenti o attribuisca valore legale a prove che non lo hanno, non quando il ricorrente chieda una diversa lettura del materiale istruttorio.
- La censura di violazione dell’art. 2697 c.c. presuppone che sia chiaramente individuato il fatto costitutivo del diritto e il relativo riparto dell’onere probatorio; se la pretesa creditoria è contestata per irregolarità amministrative e contabili e per mancata corrispondenza tra fatturato ed effettivamente erogato, il creditore deve fornire prova adeguata del proprio credito.
- Il principio di non contestazione non opera quando la contestazione della controparte sia specifica rispetto al credito azionato e sia sorretta da fatti incompatibili con la debenza, come irregolarità contabili, note di credito emesse a storno o assenza del titolo che legittima la remunerazione delle prestazioni.
- L’ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. non può essere invocato per superare una ricostruzione di merito già fondata sulla contestazione del credito e su elementi documentali incompatibili con la pretesa, specie se la censura non si confronta con tale ratio decidendi.
- Per le prestazioni sanitarie rese da strutture private preaccreditate, l’applicazione degli interessi moratori di cui al d.lgs. 231/2002 richiede, dopo l’8 agosto 2002, un contratto scritto con l’ente pubblico competente che disciplini specificamente prestazioni, condizioni e limiti del rapporto; il mero riaccreditamento o una disciplina regionale generale non bastano.
- La doglianza per omessa pronuncia è inammissibile se non riporta in modo specifico la domanda asseritamente trascurata e la sua collocazione processuale, oppure se introduce per la prima volta in cassazione un tema non tempestivamente devoluto al giudice di merito.
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