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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 19498/2022 del 18/05/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente ha impugnato la sentenza di condanna per lesioni personali volontarie lamentando, in sintesi: motivazione apparente e mancanza di confronto logico con i motivi di appello; omissione di motivazione sulla scriminante della legittima difesa (art. 52 c.p.), atteso che non era chiaro chi avesse iniziato la colluttazione e la persona offesa aveva patteggiato per fatti collegati; mancata valutazione delle circostanze attenuanti di cui all'art. 62, nn. 2) e 5) c.p.; motivazione insufficiente sul trattamento sanzionatorio (multa ritenuta eccessiva rispetto al minimo edittale) e sulla quantificazione del risarcimento del danno, in particolare senza considerare l'eventuale concorso di colpa della persona offesa (art. 1277 c.c.).

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato per motivazione meramente apparente del Tribunale sia in ordine alla responsabilità penale sia circa l'insussistenza della legittima difesa, e per il mancato esame di specifici motivi di appello (attenuanti, quantificazione della pena e del danno). Ha annullato la sentenza impugnata e ha disposto il rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Trento in diversa composizione, prescrivendo che il giudice d'appello dia risposta motivata a tutti i rilievi di parte.

Norme richiamate

  • art. 606, comma 2-bis, cod. proc. pen.

    La Corte ha ritenuto che, pur esistendo lo sbarramento per i motivi già affrontati in motivi ritenuti manifestamente infondati, l'apparente carenza motivazionale consente di prescindere da tale sbarramento e di esaminare il ricorso nel merito.

  • art. 52 c.p. (legittima difesa)

    La Corte ha evidenziato che il Tribunale ha affermato l'insussistenza della scriminante in modo assertivo senza svolgere il necessario esame logico-giuridico; dovevano essere valutati elementi come chi ha iniziato la colluttazione e la condotta della persona offesa.

  • art. 62, nn. 2) e 5) c.p. (circostanze attenuanti)

    Le attenuanti dedotte in appello (es. provocazione, comportamento dell'offeso) non sono state esaminate dal giudice d'appello; la Corte richiede che tali questioni siano valutate e motivate.

  • art. 1277 c.c. (concorso di colpa nel risarcimento)

    La questione della riduzione del risarcimento per concorso di colpa del danneggiato era stata sollevata in appello ma non valutata; la Corte impone che il nuovo giudizio affronti questo profilo.

  • art. 125, comma 3, cod. proc. pen.

    Richiama il dovere del giudice di motivare le decisioni di merito in modo completo e logico; la motivazione "apparente" configura violazione di tale obbligo e legittima l'annullamento.

  • art. 530, comma 3, cod. proc. pen.

    Citato dal ricorrente in relazione al principio del dubbio a favore dell'imputato quando gli elementi probatori non chiariscono chi abbia iniziato la colluttazione; la Corte ha rilevato l'assenza di esame su questo punto.

  • Giurisprudenza: Sez. 6, n. 50946 del 18/09/2014 (Catalano) e Sez. U, n. 25080 del 28/05/2003 (Pellegrino)

    Precedenti citati dalla Corte che consolidano il principio secondo cui una motivazione meramente assertiva è insufficiente e giustifica l'annullamento per carenza di adeguato percorso logico-argomentativo.

Massime di principio

  • Il giudice d'appello deve rispondere in modo motivato e argomentato a ciascun motivo di appello: affermazioni generiche o apodittiche sulla responsabilità o sull'esclusione di scriminanti non sono sufficienti.
  • Se la vicenda processuale presenta una colluttazione reciproca e la controparte ha patteggiato per fatti collegati, il giudice deve valutare espressamente la possibile legittima difesa, la provocazione e il concorso di colpa nella quantificazione del danno.
  • La mancanza di testimonianze chiare su chi ha iniziato l'aggressione può generare un dubbio rilevante ai sensi dell'art. 530 c.p.p.; il giudice deve discutere tale elemento quando è rilevante per l'imputazione o la scriminante.
  • La quantificazione della pena e del risarcimento richiede motivazione specifica, soprattutto se si discosta dal minimo edittale o se è invocata la riduzione per concorso di colpa.
  • Una motivazione giudicata "apparente" dalla Cassazione può far venire meno le barriere procedurali all'esame del ricorso (es. art. 606, comma 2-bis) e determinare l'annullamento con rinvio per nuovo giudizio.

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