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Cassazione Civile, Ordinanza n. 21104/2023 del 19/07/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (parti soccombenti)

La controversia

Nel procedimento originato dall'ordinanza della Corte di cassazione che aveva accolto un precedente ricorso e aveva condannato i resistenti alle spese, la parte istante ha chiesto la correzione di un preteso errore materiale. In particolare ha lamentato: a) la mancata condanna espressa dei resistenti al rimborso del contributo unificato e di una marca da bollo; b) la liquidazione delle spese in euro 2.000,00, ritenuta inferiore ai minimi tariffari del d.m. n. 55 del 2014. I resistenti non hanno svolto difese. La Corte ha esaminato la domanda in camera di consiglio ai sensi degli artt. 375 e 380-bis.1 c.p.c. e ha ritenuto che tutte le censure fossero in realtà dirette a modificare il contenuto della decisione e non a correggere un mero errore materiale.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile l'istanza di correzione di errore materiale. Ha affermato che il contributo unificato, essendo un'obbligazione ex lege e implicitamente ricompresa nella condanna alle spese, non richiede una specifica statuizione correttiva; che la mancata esplicita menzione della marca da bollo non integra errore materiale, perché la decisione aveva già liquidato gli esborsi; e che la richiesta di aumentare la liquidazione delle spese perché inferiore ai minimi tariffari configura un errore di giudizio, non emendabile con il procedimento di correzione ex artt. 287 e 391-bis c.p.c. Non è stata pronunciata condanna sulle spese del procedimento di correzione.

Norme richiamate

  • art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002

    il contributo unificato è un'obbligazione ex lege di importo predeterminato che grava sulla parte soccombente per effetto della condanna alle spese e si intende implicitamente ricompreso, senza necessità di specifica menzione nel provvedimento.

  • artt. 287 e 391-bis c.p.c.

    la correzione è ammessa solo per errori materiali o di calcolo, cioè per un difetto di corrispondenza tra decisione e sua rappresentazione grafica immediatamente percepibile; non può essere usata per integrare, interpretare o modificare il contenuto decisorio.

  • art. 375, comma 2, n. 4-bis, c.p.c.

    richiamato per la trattazione in camera di consiglio del procedimento di correzione nel testo applicabile ratione temporis.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    richiamato quale norma processuale per la trattazione camerale del ricorso/istanza.

  • art. 35 del d.lgs. n. 149 del 2022

    indicato come criterio di applicazione ratione temporis della disciplina processuale camerale.

  • d.m. n. 55 del 2014

    richiamato dalla parte istante come parametro dei minimi tariffari professionali; la Corte rileva che la doglianza sulla liquidazione integra un errore di giudizio e non un errore materiale.

Massime di principio

  • Il procedimento di correzione dell'errore materiale è utilizzabile solo quando emerga immediatamente un difetto di corrispondenza tra la volontà del giudice e la sua esteriorizzazione nel provvedimento; non può essere impiegato per ottenere una diversa valutazione giuridica della decisione.
  • La mancata espressa menzione del rimborso del contributo unificato nella condanna alle spese non integra di per sé un errore materiale, perché tale esborso è implicitamente compreso nella statuizione sulle spese in favore della parte vittoriosa.
  • La mancata indicazione analitica di una voce di esborso può essere emendata solo se sia evidente che il giudice ha omesso di trascrivere una volontà già formatasi e immediatamente riconoscibile dal testo; altrimenti la domanda è inammissibile.
  • La contestazione della congruità della liquidazione delle spese rispetto ai parametri tariffari attiene al merito della decisione e non alla correzione di un errore materiale.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoOnere della prova

Testo integrale

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