Cassazione Civile, Ordinanza n. 21104/2023 del 19/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (parti soccombenti)
La controversia
Nel procedimento originato dall'ordinanza della Corte di cassazione che aveva accolto un precedente ricorso e aveva condannato i resistenti alle spese, la parte istante ha chiesto la correzione di un preteso errore materiale. In particolare ha lamentato: a) la mancata condanna espressa dei resistenti al rimborso del contributo unificato e di una marca da bollo; b) la liquidazione delle spese in euro 2.000,00, ritenuta inferiore ai minimi tariffari del d.m. n. 55 del 2014. I resistenti non hanno svolto difese. La Corte ha esaminato la domanda in camera di consiglio ai sensi degli artt. 375 e 380-bis.1 c.p.c. e ha ritenuto che tutte le censure fossero in realtà dirette a modificare il contenuto della decisione e non a correggere un mero errore materiale.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile l'istanza di correzione di errore materiale. Ha affermato che il contributo unificato, essendo un'obbligazione ex lege e implicitamente ricompresa nella condanna alle spese, non richiede una specifica statuizione correttiva; che la mancata esplicita menzione della marca da bollo non integra errore materiale, perché la decisione aveva già liquidato gli esborsi; e che la richiesta di aumentare la liquidazione delle spese perché inferiore ai minimi tariffari configura un errore di giudizio, non emendabile con il procedimento di correzione ex artt. 287 e 391-bis c.p.c. Non è stata pronunciata condanna sulle spese del procedimento di correzione.
Norme richiamate
art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002
il contributo unificato è un'obbligazione ex lege di importo predeterminato che grava sulla parte soccombente per effetto della condanna alle spese e si intende implicitamente ricompreso, senza necessità di specifica menzione nel provvedimento.
la correzione è ammessa solo per errori materiali o di calcolo, cioè per un difetto di corrispondenza tra decisione e sua rappresentazione grafica immediatamente percepibile; non può essere usata per integrare, interpretare o modificare il contenuto decisorio.
art. 375, comma 2, n. 4-bis, c.p.c.
richiamato per la trattazione in camera di consiglio del procedimento di correzione nel testo applicabile ratione temporis.
richiamato quale norma processuale per la trattazione camerale del ricorso/istanza.
art. 35 del d.lgs. n. 149 del 2022
indicato come criterio di applicazione ratione temporis della disciplina processuale camerale.
richiamato dalla parte istante come parametro dei minimi tariffari professionali; la Corte rileva che la doglianza sulla liquidazione integra un errore di giudizio e non un errore materiale.
Massime di principio
- Il procedimento di correzione dell'errore materiale è utilizzabile solo quando emerga immediatamente un difetto di corrispondenza tra la volontà del giudice e la sua esteriorizzazione nel provvedimento; non può essere impiegato per ottenere una diversa valutazione giuridica della decisione.
- La mancata espressa menzione del rimborso del contributo unificato nella condanna alle spese non integra di per sé un errore materiale, perché tale esborso è implicitamente compreso nella statuizione sulle spese in favore della parte vittoriosa.
- La mancata indicazione analitica di una voce di esborso può essere emendata solo se sia evidente che il giudice ha omesso di trascrivere una volontà già formatasi e immediatamente riconoscibile dal testo; altrimenti la domanda è inammissibile.
- La contestazione della congruità della liquidazione delle spese rispetto ai parametri tariffari attiene al merito della decisione e non alla correzione di un errore materiale.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 19 lug 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 21077/2023 del 19/07/2023
- ordinanza_civile · 19 lug 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 21079/2023 del 19/07/2023
- ordinanza_civile · 19 lug 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 21080/2023 del 19/07/2023
- ordinanza_civile · 19 lug 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 21082/2023 del 19/07/2023
- ordinanza_civile · 19 lug 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 21084/2023 del 19/07/2023
- ordinanza_civile · 19 lug 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 21085/2023 del 19/07/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →