Cassazione Penale, Ordinanza n. 13001/2025 del 03/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha quindi confermato la condanna già pronunciata in primo grado e resa definitiva in appello per il reato di detenzione di stupefacenti a fini di cessione. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la condanna emessa in abbreviato per detenzione di sostanze stupefacenti a fini di cessione. La vicenda concreta riguarda il rinvenimento di hashish, cocaina e crack, in parte già suddivisi in dosi, oltre a denaro contante in banconote di piccolo taglio. I motivi di ricorso erano tre: 1) vizio di motivazione sulla finalità di cessione delle sostanze detenute; 2) vizio di motivazione sul diniego della fattispecie di lieve entità ex art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990; 3) omessa motivazione sul mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 4 c.p., sostenendosi la tenuità del danno o del lucro. La Corte di cassazione ha ritenuto il primo motivo manifestamente infondato, il secondo inammissibile perché manifestamente infondato, e il terzo parimenti manifestamente infondato, richiamando anche il principio secondo cui nel giudizio di impugnazione è consentita motivazione per relationem quando le censure ripropongano questioni di fatto già correttamente esaminate o risultino generiche, superflue o manifestamente infondate.
Norme richiamate
art. 73, comma 1, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
Integra il reato la detenzione di sostanze stupefacenti finalizzata alla cessione a terzi, desumibile da dati oggettivi quali tipologia, quantità, frazionamento in dosi e possesso di denaro in piccolo taglio.
art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
Il fatto lieve è escluso quando la detenzione riguardi sostanze di diversa tipologia e di rilevante peso ponderale, con elementi ulteriori che denotino una attività non minima, come denaro in banconote di piccolo taglio.
La circostanza attenuante del lucro o danno di speciale tenuità è incompatibile con una cessione che abbia prodotto un ingente profitto e con un fatto già ritenuto non tenue.
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- In materia di stupefacenti, la finalità di cessione può essere legittimamente desunta da un quadro indiziario composto da quantità significativa, pluralità di tipologie di droga, parziale suddivisione in dosi e disponibilità di denaro contante in piccoli tagli.
- Il giudizio sulla lieve entità ex art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990 richiede una valutazione complessiva del fatto; è legittimo escluderlo quando la condotta evidenzi consistenza quantitativa e qualitativa non marginale.
- La circostanza attenuante del lucro o danno di speciale tenuità non è configurabile quando il fatto abbia prodotto un guadagno rilevante o comunque non compatibile con la minima offensività.
- Nel giudizio di legittimità, censure che si limitino a riproporre questioni di fatto già esaminate in modo logico e coerente dai giudici di merito possono essere dichiarate inammissibili o manifestamente infondate; in tale ipotesi è ammissibile una motivazione per relationem.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento della somma stabilita in favore della Cassa delle ammende.
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