Cassazione Penale, Sentenza n. 23429/2025 del 24/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente era stato condannato per il porto, fuori dall'abitazione e senza giustificato motivo, di un coltello a serramanico rinvenuto in un marsupio nella sua auto alle ore 2:50. In cassazione ha dedotto l'assenza del reato per giustificazione (dimenticanza), la mancanza di offensività concreta per le modalità di porto e le ridotte dimensioni della lama, nonché ha chiesto attenuanti generiche e sospensione condizionale.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha confermato la condanna (ammenda di 800 euro ai sensi dell'art. 4 legge n. 110/1975) ritenendo il coltello qualificabile come arma impropria e il reato come reato di pericolo: il porto di armi improprie è vietato se privo di giustificato motivo. La giustificazione fornita dal ricorrente è stata ritenuta tardiva e contraddittoria, essendo stata resa solo in dibattimento e non immediatamente agli operanti. La Corte ha altresì confermato il diniego delle attenuanti generiche per mancanza di resipiscenza e ha dichiarato inammissibili le richieste generiche relative alla sospensione condizionale. Condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
Legge n. 110/1975, art. 4, comma 3
Il porto di determinati oggetti equiparati ad armi improprie è reato di pericolo quando avviene "senza giustificato motivo"; per le armi improprie non è richiesta la prova di un pericolo concreto, basta l'assenza del giustificato motivo.
Codice di procedura penale, art. 606, comma 1, lett. e)
Consente la censura in cassazione per vizio di motivazione (mancanza, manifesta illogicità o contraddittorietà) su aspetti essenziali; la Corte ha considerato invocata la carenza motivazionale ma l'ha ritenuta infondata.
Indica i criteri e gli elementi considerabili per l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche; la giurisprudenza richiede elementi positivi per la loro concessione, non la mera assenza di elementi negativi.
Regolamento per l'esecuzione del TULPS (art. 80 e richiami agli artt. 19 e 42 TULPS)
L'abrogazione di alcune disposizioni del TULPS ha eliminato la categoria di piccole lame automaticamente esenti dal divieto di porto: la dimensione non esclude di per sé la pericolosità dell'arma, che va valutata sulle caratteristiche e sul contesto.
Massime di principio
- Il porto di coltelli classificabili come armi improprie costituisce reato di pericolo: basta l'assenza di un giustificato motivo per integrare il reato, senza bisogno di dimostrare un pericolo concreto.
- La giustificazione rilevante ai fini dell'art. 4 L.110/1975 deve essere fornita immediatamente agli operanti e idonea ad essere verificata: dichiarazioni fornite solo in dibattimento sono, di regola, inidonee a giustificare il porto.
- Le dimensioni della lama non escludono automaticamente la rilevanza penale; la pericolosità va valutata sulle caratteristiche dell'oggetto e sul contesto (ora, luogo, modalità di porto).
- La valutazione sulla sussistenza delle attenuanti generiche e sulla resipiscenza è giudizio di merito non sindacabile in Cassazione se motivato in modo non contraddittorio; per ottenere le attenuanti servono elementi positivi a favore dell'imputato.
- Le doglianze che richiedono una diversa valutazione del fatto o dell'attendibilità delle prove sono inammissibili in Cassazione: il sindacato si limita a vizi della motivazione (mancanza, manifesta illogicità o contraddittorietà).
- Le richieste di benefici (es. sospensione condizionale) devono essere specifiche e motivate; domande generiche o aspecifiche risultano inammissibili.
Testo integrale
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