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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 23410/2025 del 24/06/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava l'ordinanza che aveva confermato il rigetto della sua istanza di permesso premio (domanda del 12/09/2024) per l'assenza di una revisione critica del passato delinquenziale, rilevata nella relazione criminologica, e per la mancata indicazione del luogo e degli interessi familiari/affettivi per il godimento del permesso. In cassazione denunciava violazione degli artt. 4-bis e 30 Ord. pen. e vizio di motivazione: contestava che il Tribunale non avesse valutato l'applicabilità del nuovo art. 4-bis (che ammette benefici anche ai non collaboranti previa verifica dei requisiti di cui al comma 1-bis), non avesse esaminato la sussistenza di collegamenti attuali con la criminalità organizzata né tenuto conto del tempo di detenzione, dell'età, delle scuse rivolte alle vittime e dell'effettivo programma di fruizione del permesso (parrocchia di Gratosoglio, incontro con figli e nipoti, attività di volontariato). Denunciava inoltre motivazione apparente e mancata valutazione individualizzata, sostenendo che il diniego fosse in realtà fondato sulla mancata collaborazione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha riconosciuto che, pur essendo l'art. 4-bis modificato per consentire benefici anche ai non collaboranti, il giudice di sorveglianza deve verificare la presenza dei requisiti del comma 1-bis; nel caso di specie il Tribunale ha correttamente ritenuto che il detenuto non ha assolto all'onere di allegazione circa l'adempimento delle obbligazioni civili/riparatorie o la loro impossibilità e non ha fornito elementi concreti idonei a escludere collegamenti attuali con la criminalità organizzata. La Corte ha inoltre confermato la valutazione della pericolosità sociale formulata sulla base della relazione di sintesi (09/07/2024): la mancata presa di distanza dalle logiche criminali e la partecipazione insufficiente ad attività trattamentali giustificano il rifiuto del permesso, perché sussiste il pericolo del rafforzamento o del ripristino di collegamenti mafiosi in occasione degli incontri familiari. La motivazione del Tribunale è stata ritenuta adeguata, logica e non apparente; la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 4-bis Ordinamento penitenziario (come modificato dal d.l. n.162/2022, conv. in legge n.199/2022)

    Consente la concessione di benefici anche ai detenuti non collaboranti solo se sono soddisfatti i requisiti di cui al comma 1-bis; il giudice della sorveglianza deve verificarne la sussistenza e il detenuto ha l'onere di allegare l'adempimento delle obbligazioni civili/riparatorie o la impossibilità di adempiere e elementi concreti che escludano collegamenti attuali con la criminalità organizzata.

  • art. 30-ter Ordinamento penitenziario

    Per la concessione dei permessi premio è richiesta, oltre alla regolare condotta, l'assenza di pericolosità sociale; rileva negativamente la mancata revisione critica del comportamento delittuoso passato e il rischio del ripristino o rafforzamento di collegamenti con associazioni criminali.

  • art. 30 Ordinamento penitenziario

    Norma di riferimento sui benefici penitenziari; deve essere letta congiuntamente al regime speciale previsto dall'art. 4-bis e alla valutazione della pericolosità sociale ai fini dei permessi.

  • art. 125 e art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.

    Impongono al giudice penale un obbligo motivazionale rigoroso; non è applicabile al giudizio penale il principio civile della 'ragione più liquida' e la decisione deve contenere adeguata e specifica motivazione.

Massime di principio

  • Un detenuto non collaborante può accedere ai benefici previsti dall'art. 4-bis solo se allega e dimostra i requisiti del comma 1-bis (adempimento degli obblighi risarcitori o impossibilità e elementi concreti per escludere collegamenti attuali con la criminalità organizzata).
  • Il giudice di sorveglianza deve valutare caso per caso sia i requisiti dell'art. 4-bis comma 1-bis sia la pericolosità sociale ai sensi dell'art. 30-ter; non può escludere aprioristicamente la verifica di tali requisiti.
  • La mancata presa di distanza critica dal passato criminale e la non partecipazione a percorsi trattamentali rieducativi costituiscono elementi decisivi per ritenere sussistente la pericolosità sociale e giustificare il diniego di permessi premio.
  • Rapporti familiari o incontri durante i permessi possono essere legittima fonte di rischio se sussiste un pericolo, fondato su valutazioni tecniche, che tali incontri rafforzino vincoli o possano favorire il ripristino di collegamenti criminali.
  • Il ricorrente ha l'onere di allegazione di fatti concreti (adempimenti riparatori, elementi di dissociazione dalla criminalità) per indurre il giudice a ritenere venuta meno la pericolosità; l'omessa allegazione può legittimare il rigetto senza che il giudice debba compiere indagini integrative di ufficio.
  • Il tribunale può fondare la sua valutazione anche su perizie/relazioni criminologiche; se si discosta da tali pareri deve motivare specificamente le ragioni del diverso convincimento.

Testo integrale

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