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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 23408/2025 del 24/06/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente, detenuto al regime dell'art. 41‑bis in espiazione di ergastolo, aveva chiesto la concessione della liberazione anticipata per più semestri. Il Tribunale di sorveglianza ha accolto il reclamo solo per il semestre 5/11/2021‑4/5/2022 e ha rigettato il reclamo per gli altri semestri ritenendo che plurime sanzioni disciplinari (saluti rivolti a detenuti di altri gruppi di socialità, conversazioni, consegna/ricezione di pacchi, partecipazione a proteste/isolation, rifiuto di entrare in cella, battiture sulle inferriate, interventi in difesa di compagni) costituissero un insieme di comportamenti reiterati che esprimevano solidarietà e riconoscimento reciproco tra soggetti sottoposti allo stesso regime, interferendo con il percorso rieducativo. Il ricorrente ha censurato l'applicazione dell'art. 54 Ord. pen. e sostenuto che alcuni comportamenti (es. il saluto e la battitura) sono neutri e, secondo giurisprudenza, non possono essere sanzionati disciplinarmente né precludere la liberazione anticipata. In cassazione il Procuratore generale ha chiesto il rigetto del ricorso.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso come infondato. Ha ritenuto le censure in gran parte aspecifiche e, nel merito, ha condiviso la valutazione del Tribunale secondo cui non si trattava di singoli atti neutri ma di una serie di infrazioni reiterate che, valutate congiuntamente, dimostrano un atteggiamento di vicinanza/solidarietà tra detenuti di diversi gruppi sociali e un rifiuto del programma di risocializzazione. Si è inoltre rilevato che le sanzioni disciplinari richiamate non risultavano annullate o estinte. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. Decisione resa il 19 marzo 2025.

Norme richiamate

  • art. 41‑bis Ord. pen.

    La Corte applica il principio che, nel regime speciale dell'art. 41‑bis, le restrizioni alle comunicazioni tra gruppi di socialità hanno rilievo ai fini della valutazione della liberazione anticipata; la 'comunicazione' è intesa come trasmissione di un contenuto significativo, ma atti ripetuti e contestuali possono assumere valenza comunicativa.

  • art. 54 Ord. pen.

    Richiamato dal ricorrente come norma cui sarebbe stata erroneamente applicata; la Corte ritiene che il Tribunale abbia correttamente valutato gli effetti disciplinari delle condotte ai fini dell'articolazione del beneficio.

  • art. 38, comma 1, Ord. pen.

    Il ricorrente invocava il principio secondo cui i detenuti possono essere sanzionati solo per fatti previsti come illeciti dal regolamento; la Corte osserva però che le infrazioni contestate sono state oggetto di provvedimenti disciplinari non annullati, e pertanto rilevanti.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma richiamata per la condanna alle spese processuali a carico del ricorrente; applicata a seguito del rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • In regime 41‑bis la valutazione della liberazione anticipata è frazionata per semestri, ma condotte reiterate possono essere valutate congiuntamente e incidere su più semestri se dimostrano un complessivo rifiuto alla risocializzazione.
  • Un singolo saluto o gesto neutro può essere considerato non comunicativo, ma se inserito in una serie di comportamenti (conversazioni, scambi di pacchi, proteste, ecc.) può assumere valenza di comunicazione illecita tra gruppi di socialità.
  • Le sanzioni disciplinari rilevano ai fini della concessione del beneficio se non sono state annullate o estinte: l'efficacia disciplinare perdura e può giustificare il diniego.
  • La mera invocazione di precedenti che tutelano atti isolati (es. saluto, battiture) non è sufficiente; occorre dimostrare che si trattava realmente di episodi isolati e privi di significato comunicativo o contestuale rilevante.
  • La Corte valuta la coerenza logica e la completezza del ragionamento del giudice di merito: se il Tribunale espone motivazione ragionevole e non manifestamente illogica, la sua decisione tende ad essere confermata in Cassazione.
  • Per contestare efficacemente il rilievo disciplinare ai fini della liberazione anticipata è utile ottenere l'annullamento o l'estinzione dei provvedimenti disciplinari impugnati, o dimostrare l'isolamento e la natura neutra del singolo comportamento.

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