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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 23409/2025 del 24/06/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Caracciolo ha chiesto la remissione del debito per spese di giustizia pari a euro 3.902,40; il Magistrato di sorveglianza ha respinto l'istanza per mancato requisito delle disagiate condizioni economiche e per assenza di fatti nuovi rispetto al precedente provvedimento. Il ricorrente ha dedotto violazione degli artt. 6 DPR n.115/2002 e 125 cod. proc. pen. e vizio di motivazione, sostenendo che le disagiate condizioni economiche non richiedono l'assoluta indigenza ma una seria difficoltà a far fronte al debito, e lamentando che il giudice si è limitato a considerare il possesso di un antico motociclo e la retribuzione per attività lavorativa in istituto senza valutare concretamente la capacità di pagamento e gli esiti favorevoli di altri procedimenti.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso ritenendolo infondato. Ha richiamato la consolidata giurisprudenza sul requisito delle disagiate condizioni economiche (che comprende sia l'assoluta indigenza sia la situazione che determina grave squilibrio del bilancio domestico) e sui parametri per valutare la regolarità della condotta (art.30-ter Ord. pen.). Ha ritenuto che il giudice di merito abbia motivato in modo coerente il diniego, valorizzando l'attività lavorativa svolta in carcere e gli elementi probatori, osservando che le deduzioni del ricorrente non si confrontano con la condanna per reato lucrogenetico richiamata in atti e che i provvedimenti favorevoli allegati dal ricorrente non erano stati prodotti in sede di merito e pertanto non potevano essere valutati. Ha inoltre dichiarato inammissibile la produzione tardiva del provvedimento di altro Magistrato di sorveglianza che avrebbe concesso la remissione. Conseguentemente ha confermato il rigetto dell'istanza e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen.

Norme richiamate

  • artt. 666, 667 comma 4, 678 comma 1-bis cod. proc. pen.

    artt. 666, 667 comma 4, 678 comma 1-bis c.p.p.

    norme che disciplinano l'opposizione e la decisione in sede di opposizione: il Magistrato di sorveglianza è competente a decidere sull'istanza di remissione e ha adeguatamente motivato il diniego

  • art. 6 DPR n.115/2002

    richiamata dal ricorrente come presunta violata, ma la Corte ha ritenuto infondate le censure collegate a tale norma

  • art. 125 cod. proc. pen.

    norma richiamata dal ricorrente in tema di motivazione; la Corte ha accertato che la motivazione del giudice di merito era logica e sufficiente

  • art. 30-ter Ord. pen.

    usata per definire i parametri della regolarità della condotta durante la detenzione (comportamento personale, attività organizzate, lavoro o attività culturali) e per escludere l'esigenza di un ravvedimento retrospettivo

  • art. 416-bis cod. pen.

    menzionato quale reato lucrogenetico ricompreso nelle risultanze di condanna, utile a valutare la posizione economica del condannato

  • art. 616 cod. proc. pen.

    applicato per condannare il ricorrente al pagamento delle spese processuali a seguito del rigetto del ricorso

Massime di principio

  • La remissione del debito per spese di giustizia richiede la prova delle 'disagiate condizioni economiche', che non implicano necessariamente l'assoluta indigenza ma possono sussistere quando il pagamento determinerebbe grave squilibrio del bilancio familiare e pregiudizio delle esigenze vitali.
  • Il giudice può valutare, anche su base indiziaria, elementi quali lavoro svolto in carcere, possesso di beni, e risultanze di precedenti procedimenti per valutare la capacità economica; indizi concreti possono smentire la richiesta anche in assenza di dichiarazioni formali di reddito.
  • La 'regolarità della condotta' si valuta in base al comportamento durante la detenzione (partecipazione alle attività organizzate, lavoro, atteggiamento personale) e non richiede necessariamente una confessione o un ravvedimento formale.
  • Documenti e provvedimenti non prodotti in sede di merito non possono essere utilmente adoperati in Cassazione per fondare una nuova richiesta: la mancata produzione in primo grado o in sede di opposizione può renderli inammissibili in sede di legittimità.
  • La presentazione di provvedimenti favorevoli disomogenei resa da altro giudice non vincola automaticamente il giudicante; occorre che tali provvedimenti siano prodotti e valutati nel corretto momento procedurale.
  • In presenza di valutazioni plausibili del giudice di merito, la Corte di Cassazione è refrattaria a rinnovate valutazioni di merito: il ricorso per cassazione non è il luogo per svolgere una rivalutazione dei fatti se la motivazione del giudice di merito è logica e coerente.

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