Cassazione Penale, Sentenza n. 23407/2025 del 24/06/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso in Cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame di Firenze che aveva confermato la custodia cautelare in carcere disposta dal GIP. Il ricorrente ha sollevato cinque motivi: 1) violazione del criterio di competenza territoriale (sostenendo che la pianificazione si sarebbe perfezionata a Vicovaro Mandela, competenza Tribunale di Roma); 2) insufficienza e scarsa valutazione della gravità indiziaria, con eccessiva affidamento sulle dichiarazioni del collaboratore Errico D'Ambrosio senza adeguati riscontri e mancanza di prove della presenza del ricorrente a Livorno; 3) illegittima applicazione dell'aggravante di cui all'art. 416‑bis cod. pen. per presunta appartenenza o collegamento ad associazione mafiosa, senza prova di abitualità; 4) illegittima applicazione dell'aggravante ex art. 61‑bis cod. pen. relativa a forme di criminalità transnazionale, ritenuta meramente congetturale; 5) carenza delle esigenze cautelari e mancata proporzionalità/adeguatezza della misura rispetto al ruolo presumibilmente episodico e all'età del ricorrente.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il primo motivo sulla competenza territoriale ritenendolo generico e non confrontato con le risultanze che indicano direzione e pianificazione in Toscana. Tuttavia ha accolto il secondo motivo relativo alla gravità indiziaria, ritenendo che la posizione personale del ricorrente non sia stata adeguatamente illustrata e che mancino riscontri certi alle dichiarazioni del collaboratore D'Ambrosio circa la presenza del ricorrente a Livorno. Per tali ragioni la Corte ha annullato l'ordinanza impugnata e disposto il rinvio al Tribunale del riesame di Firenze per un nuovo giudizio volto ad approfondire i riscontri probatori (in particolare verifiche sulle dichiarazioni del collaboratore e sull'effettivo apporto causale del ricorrente all'importazione del carico). L'accoglimento della censura sulla gravità indiziaria è stato ritenuto assorbente rispetto alle altre doglianze. La cancelleria è stata incaricata degli adempimenti previsti.
Norme richiamate
art. 110 cod. pen.
Norma sul concorso di persone nel reato; utilizzata per inquadrare la partecipazione del ricorrente nell'operazione di importazione ma la Corte richiede prova concreta del contributo causale personale.
art. 416‑bis cod. pen.
Aggravante per associazione di tipo mafioso; i giudici cautelari l'avevano richiamata nella fase di applicazione della misura, ma la Cassazione evidenzia che per l'imputato non risultano accertati elementi di abitualità o di piena appartenenza tali da giustificarne l'applicazione senza ulteriori riscontri.
art. 61‑bis cod. pen.
Circostanza aggravante legata a forme aggravate di criminalità (tranazionalità/organizzazione); la Corte richiama la necessità di elementi concreti e non meri ragionamenti congetturali per fondare la misura cautelare sulla sua applicazione.
art. 73, comma 1‑bis, d.P.R. n. 309/1990
Norma che disciplina l'importazione di sostanze stupefacenti; il contesto generale dell'accusa (importazione di oltre 400 kg di cocaina) è stato ritenuto delineato, ma per la custodia cautelare serve prova del ruolo concreto del singolo indagato.
art. 80, comma 2, d.P.R. n. 309/1990
Aggravanti previste per i delitti in materia di stupefacenti; la loro applicazione richiede un collegamento probatorio con la condotta specifica dell'indagato.
art. 309, comma 7, cod. proc. pen.
Norma procedurale richiamata per determinare la competenza e per il rinvio al giudice competente; la Cassazione ha disposto il rinvio al Tribunale del riesame di Firenze ai sensi di questa disposizione.
art. 94, comma 1‑ter, disp. att. cod. proc. pen.
Disposizione sulle formalità e adempimenti della cancelleria a seguito della decisione; la Corte ha ordinato gli adempimenti di competenza.
Massime di principio
- La competenza territoriale si valuta sul luogo in cui sono state programmate e dirette le attività criminose: atti accessori (es. consegna di strumenti) non sempre spostano la competenza se la direzione operativa è altrove.
- Le dichiarazioni di collaboratori di giustizia devono essere corroborate da riscontri oggettivi per fondare misure cautelari gravi; l'assenza di riscontri può rendere insufficiente la gravità indiziaria rispetto a un singolo indagato.
- Per applicare aggravanti come l'art. 416‑bis o l'art. 61‑bis è necessario dimostrare elementi di struttura, abitualità o effettiva partecipazione all'organizzazione, non basta il riferimento a legami o conoscenze pregresse.
- La misura della custodia cautelare richiede una valutazione concreta della pericolosità attuale e della proporzionalità rispetto al ruolo del singolo; coinvolgimenti episodici e giovani età possono richiedere maggiore cautela probatoria.
- In caso di dubbio significativo sulla gravità indiziaria la Cassazione può annullare e rinviare per consentire un esame più approfondito dei riscontri investigativi prima di confermare misure cautelari.
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