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Cassazione Civile, Ordinanza n. 12150/2026 del 30/04/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (banca)

La controversia

La controversia nasce da un contratto di locazione finanziaria avente ad oggetto un impianto fotovoltaico acquistato dalla concedente da un fornitore. L’utilizzatrice segnalava vizi dell’impianto e aveva avviato una causa contro il fornitore; nel frattempo la concedente escuteva una fideiussione bancaria a prima richiesta rilasciata in suo favore dalla banca. In un giudizio cautelare promosso dal fornitore per inibire l’escussione, la domanda ex art. 700 c.p.c. veniva inizialmente accolta, ma il reclamo della concedente portava al rigetto della cautela e all’escussione della garanzia. Nel giudizio di merito instaurato dall’utilizzatrice contro la concedente e il fornitore, il Tribunale condannava la concedente a restituire al fornitore la somma riscossa a titolo di garanzia. Successivamente la società bancaria/finanziaria emetteva fattura nei confronti dell’utilizzatrice per euro 84.859,36, qualificati come costi e oneri sostenuti in relazione al contenzioso cautelare e all’escussione della fideiussione; procedeva inoltre all’addebito automatico sul conto della società e alla segnalazione alla Centrale Rischi. L’utilizzatrice agiva allora davanti al Tribunale di Milano chiedendo di accertare l’assenza di titolo per l’emissione della fattura, l’illegittimità dell’appropriazione della somma e della segnalazione alla Centrale Rischi. Rigettata la domanda in primo grado, proponeva appello; la corte territoriale dichiarava sostanzialmente inammissibile l’appello e rigettava anche l’appello incidentale della banca. In cassazione la società ricorrente deduceva: 1) erronea dichiarazione di sostanziale inammissibilità dell’appello per difetto di specifico contrasto con la sentenza di primo grado e violazione delle norme sulle impugnazioni e sulla motivazione; 2) erronea ritenuta tardività della produzione documentale indicata come doc. 38, sostenendo che fosse stata prodotta tempestivamente come prova contraria; 3) erronea declaratoria di inammissibilità dell’esame delle singole voci della fattura per novità della questione in appello, con richiamo anche a norme sull’indebito, sull’arricchimento senza causa e sull’onere probatorio.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché la sentenza impugnata si fondava su più rationes decidendi autonome e la ricorrente non le aveva censurate tutte; il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile per difetto di specificità e autosufficienza, perché il documento richiamato non era stato adeguatamente trascritto o localizzato nel ricorso; il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile perché la censura era generica e non indicava se e dove la questione sulle singole voci della fattura fosse già stata dedotta nei gradi di merito. Conseguentemente, il ricorso è stato integralmente respinto in rito, con condanna della ricorrente alle spese e al versamento dell’ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 700 c.p.c.

    richiamato come base del procedimento cautelare volto a inibire l’escussione della garanzia

  • art. 669-terdecies c.p.c.

    richiamato in relazione al reclamo avverso l’ordinanza cautelare

  • art. 342 c.p.c.

    richiamato a sostegno del motivo sull’asserita carenza di specificità dell’appello

  • art. 111, comma 6, Cost.

    richiamato in relazione al vizio motivazionale denunciato contro la sentenza d’appello

  • art. 112 c.p.c.

    richiamato per la pretesa omessa pronuncia o extrapetizione sulla questione delle voci di fattura

  • art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    richiamato per contestare la motivazione della sentenza di merito

  • art. 1362 c.c. e ss.

    richiamati in relazione all’interpretazione del contenuto degli atti e dei rapporti tra le parti

  • art. 2909 c.c.

    richiamato con riferimento al giudicato formatosi sulle statuizioni del giudice di merito

  • art. 115 c.p.c.

    richiamato sia per la valutazione delle prove sia per la censura sulla considerazione del documento prodotto

  • art. 116 c.p.c.

    richiamato per contestare la valutazione probatoria compiuta dal giudice di merito

  • art. 360 c.p.c.

    richiamato nei diversi numeri come norma che delimita i motivi di ricorso per cassazione

  • art. 163, comma 2, n. 5, c.p.c.

    richiamato in relazione alla dedotta ritualità della produzione documentale

  • art. 183, comma 6, nn. 2-3, c.p.c.

    richiamato per sostenere la tempestività della produzione del documento come prova contraria

  • art. 345 c.p.c.

    richiamato per la dichiarata novità/inammissibilità in appello di questioni non dedotte prima

  • art. 2033 c.c.

    richiamato con riferimento all’indebito e alla restituzione delle somme

  • art. 2041 c.c.

    richiamato con riferimento all’azione di arricchimento senza causa

  • art. 2697 c.c.

    richiamato per i profili di riparto dell’onere probatorio

  • art. 366 c.p.c., n. 4

    la Corte ne ribadisce l’esigenza di specificità del ricorso e di chiara esposizione delle censure

  • art. 366 c.p.c., n. 6

    la Corte afferma che è necessario trascrivere o almeno indicare con precisione atti e documenti su cui si fonda il ricorso

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato per l’obbligo di versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di inammissibilità

  • art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012

    richiamato quale norma che ha introdotto il comma 1-quater dell’art. 13 d.P.R. n. 115/2002

Massime di principio

  • Quando una decisione di merito si fonda su più rationes decidendi autonome e ciascuna è idonea da sola a sorreggerla, il ricorso per cassazione è inammissibile se non le censura tutte, perché l’omessa impugnazione di una ratio autonoma rende comunque definitiva la decisione.
  • Il ricorso per cassazione deve rispettare rigorosamente il principio di specificità e autosufficienza: il ricorrente che invochi documenti o atti del giudizio di merito deve trascriverli o almeno indicarli con precisione, localizzandoli nel fascicolo, altrimenti la censura è inammissibile.
  • La deduzione in cassazione di un errore sulla qualificazione processuale di un documento o sulla sua tardività richiede che il ricorrente indichi in modo puntuale il contenuto del documento e il contesto processuale in cui esso è stato prodotto; non basta un richiamo assertivo alla sua rilevanza.
  • In appello non possono essere introdotte questioni nuove: la censura che investe la declaratoria di novità deve dimostrare, con specifica indicazione, che il tema era già stato dedotto e trattato nei precedenti gradi.
  • La Corte ribadisce che il sindacato di legittimità non consente un nuovo apprezzamento del merito, ma solo la verifica della corretta sussunzione della fattispecie concreta nella norma astratta e della conformità della motivazione ai requisiti di legge.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di liteLocazione finanziaria
RamiProcesso civileContratti
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicatoNullità

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