Cassazione Civile, Ordinanza n. 31304/2023 del 10/11/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (lavoratore)
La controversia
La controversia nasce dalla domanda di un lavoratore diretta a ottenere differenze retributive maturate nei confronti della propria datrice di lavoro, società appaltatrice poi fallita, e, in solido, nei confronti della società committente dell'appalto. Il Tribunale aveva accolto la domanda anche verso la committente applicando l'art. 29 d.lgs. 276/2003; la Corte d'appello, invece, aveva riformato la decisione escludendo la solidarietà passiva in capo alla committente, ritenendola sottratta alla disciplina in quanto soggetto pubblico per natura e quindi assimilabile alle pubbliche amministrazioni escluse dall'art. 1, comma 2, d.lgs. 276/2003, anche richiamando l'art. 9 d.l. 76/2013 conv. in l. 99/2013. Con il ricorso per cassazione il lavoratore ha dedotto violazione e falsa applicazione degli artt. 1, comma 2, d.lgs. 165/2001 e 9 d.l. 76/2013 conv. in l. 99/2013, sostenendo che la società committente fosse un organismo di diritto pubblico e non una pubblica amministrazione in senso tassativo, con conseguente erronea esclusione del regime di responsabilità solidale previsto per il committente dall'art. 29, comma 2, d.lgs. 276/2003.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto fondato l'unico motivo di ricorso. Ha affermato che la responsabilità solidale del committente ex art. 29 d.lgs. 276/2003 opera nei confronti dei soggetti privati, anche quando siano committenti di appalti pubblici, e che l'esenzione prevista per le pubbliche amministrazioni dall'art. 1, comma 2, d.lgs. 165/2001 non si estende a tali soggetti. La Corte ha quindi cassato la sentenza impugnata e ha rinviato la causa alla Corte d'appello di Firenze in diversa composizione anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
La responsabilità solidale del committente per trattamenti retributivi e contributi dovuti nell'ambito dell'appalto si applica ai soggetti privati, compresi i committenti di appalti pubblici, salvo l'esenzione espressamente prevista per le pubbliche amministrazioni.
art. 1, secondo comma, d.lgs. 165/2001
La norma individua in modo tassativo le pubbliche amministrazioni escluse dall'applicazione della solidarietà di cui all'art. 29 d.lgs. 276/2003; l'esclusione non può essere estesa a soggetti che non rientrano in tale nozione.
art. 9 d.l. 76/2013 conv. con legge n. 99/2013
La disposizione conferma l'esclusione del regime di solidarietà per le pubbliche amministrazioni, senza incidere sulla posizione dei soggetti privati committenti di appalti pubblici.
secondo comma, ult. parte
La decisione è stata assunta all'esito del procedimento camerale con motivazione riservata.
Massime di principio
- La responsabilità solidale del committente ex art. 29 d.lgs. 276/2003 tutela il lavoratore e si estende anche al committente privato che affidi un appalto in ambito pubblico, consentendo l'azione diretta per crediti retributivi e contributivi.
- L'esenzione dal regime di solidarietà prevista per le pubbliche amministrazioni ha natura tassativa e non può essere applicata per analogia a soggetti che, pur svolgendo attività di interesse pubblico o essendo partecipati pubblicamente, non rientrino nella definizione normativa di pubblica amministrazione.
- La qualificazione del committente come organismo di diritto pubblico o come soggetto a partecipazione pubblica non è di per sé sufficiente a escludere la solidarietà ex art. 29 d.lgs. 276/2003, se la norma di esenzione riguarda solo le pubbliche amministrazioni in senso stretto.
- La disciplina sugli appalti pubblici e quella sulla responsabilità solidale del committente operano su piani diversi: il rispetto delle regole di evidenza pubblica non elide la protezione dei lavoratori per i crediti maturati nell'esecuzione dell'appalto.
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