Cassazione Civile, Ordinanza n. 31352/2023 del 10/11/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha preso atto dell'intervenuta conciliazione tra le parti e ha dichiarato cessata la materia del contendere. Non ha pronunciato sulle spese, in considerazione della volontà manifestata congiuntamente dalle parti di compensarle. Ha inoltre escluso il raddoppio del contributo unificato, rilevando la non ricorrenza del relativo presupposto.
Esito
Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
La controversia nasce da un giudizio promosso da un lavoratore nei confronti della società datrice di lavoro per ottenere il pagamento di euro 526.800,00 a titolo di indennità di risoluzione contrattuale e di euro 438.999,00 a titolo di indennità supplementare. La Corte d'appello aveva accolto l'appello principale della società e rigettato sia la domanda del lavoratore sia il suo appello incidentale. Il lavoratore ha quindi proposto ricorso per cassazione con tre motivi, ma nelle more le parti hanno depositato un'istanza congiunta di cessazione della materia del contendere, fondata su un verbale di conciliazione sindacale ex art. 411 c.p.c. intervenuto successivamente.
Norme richiamate
Viene richiamato quale base del verbale di conciliazione sindacale intervenuto tra le parti e posto a fondamento dell'istanza di cessazione della materia del contendere.
Consente di prendere atto della volontà manifestata dalle parti in ordine alla regolazione delle spese, senza adottare un autonomo provvedimento sulle spese di lite.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
La Corte esclude il raddoppio del contributo unificato perché, nel caso di cessazione della materia del contendere, non ne ricorre il presupposto.
art. 1, comma 17, L. n. 228 del 2012
Norma richiamata per l'introduzione del comma 1-quater dell'art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002.
Massime di principio
- Quando, nelle more del giudizio di cassazione, interviene una conciliazione tra le parti che definisce la controversia, la Corte deve dichiarare la cessazione della materia del contendere.
- La cessazione della materia del contendere esclude la decisione sul merito del ricorso e consente di limitarsi a prendere atto dell'accordo intervenuto tra le parti.
- Se le parti concordano anche sulla compensazione delle spese, la Corte può non adottare un provvedimento autonomo sulle spese, dandone semplice atto.
- Il raddoppio del contributo unificato non è dovuto quando il giudizio si estingue per cessazione della materia del contendere a seguito di conciliazione.
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