Cassazione Civile, Ordinanza n. 31334/2023 del 10/11/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
La controversia nasce dalla soppressione, da parte della ex datrice di lavoro, del beneficio dell'agevolazione tariffaria sulla fornitura di energia elettrica riconosciuto a pensionati e superstiti. I ricorrenti avevano chiesto l'accertamento dell'illegittimità della soppressione del beneficio e dell'inefficacia dell'accordo del 27 novembre 2015, con cui si prevedeva la cessazione delle agevolazioni a fronte della corresponsione di un importo una tantum, subordinando l'adesione alla firma di una transazione novativa inoppugnabile in sede sindacale entro il 31 dicembre 2016, a pena di decadenza. In subordine avevano domandato la condanna della società al ripristino del beneficio e alla restituzione delle somme pagate dal 1 gennaio 2016 per i consumi elettrici, oppure il pagamento di un indennizzo commisurato all'aspettativa di vita. La Corte d'appello aveva già rigettato l'appello avverso il diniego di primo grado. In Cassazione i lavoratori avevano proposto due motivi, ma nelle more hanno comunicato rinuncia non notificata al ricorso, con richiesta di compensazione delle spese.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato estinto il processo per rinuncia al ricorso. Ha precisato che la rinuncia al ricorso per cassazione produce l'estinzione anche senza accettazione della controparte, non avendo natura accettizia, e comporta il passaggio in giudicato della sentenza impugnata e il venir meno dell'interesse a contrastare l'impugnazione. Ha inoltre condannato i ricorrenti alla rifusione delle spese di lite in favore della controricorrente, ritenendo non sussistenti i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
richiamato per la trattazione camerale e per la memoria della controricorrente
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
escluso il raddoppio del contributo unificato per difetto dei presupposti
non citato espressamente nel testo, ma la decisione applica il principio secondo cui la rinuncia al ricorso estingue il processo anche senza accettazione
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso per cassazione determina l'estinzione del processo anche in assenza di accettazione della controparte, poiché non ha natura di atto accettizio.
- La rinuncia al ricorso comporta il passaggio in giudicato della sentenza impugnata e fa venir meno l'interesse della controparte a resistere all'impugnazione.
- In caso di estinzione del giudizio di cassazione per rinuncia, il rinunciante può essere condannato alla rifusione delle spese del giudizio in favore della parte resistente.
- Il raddoppio del contributo unificato non opera automaticamente, ma solo ove ricorrano i presupposti normativamente previsti.
Come è indicizzato
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