Cassazione Civile, Ordinanza n. 31316/2023 del 10/11/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (lavoratore)
La controversia
Un lavoratore aveva agito per ottenere differenze retributive maturate nei confronti del proprio datore di lavoro, società appaltatrice poi fallita, chiedendo la condanna anche della società committente in base al regime di responsabilità solidale previsto per l'appalto. In primo grado la domanda era stata accolta anche nei confronti della committente; la Corte d'appello, invece, aveva escluso l'applicabilità della solidarietà ritenendo che la committente, per la sua natura pubblica e per il collegamento con l'esercizio di poteri autoritativi, dovesse essere assimilata a una pubblica amministrazione esclusa dall'art. 29 d.lgs. 276/2003. Il ricorrente ha dedotto in cassazione violazione e falsa applicazione degli artt. 1, comma 2, d.lgs. 165/2001 e 9 d.l. 76/2013 conv. in l. 99/2013, sostenendo che la committente era un organismo di diritto pubblico e non rientrava nella nozione tassativa di pubblica amministrazione rilevante ai fini dell'esclusione dalla solidarietà ex art. 29, comma 2, d.lgs. 276/2003.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso, cassando la sentenza impugnata e rinviando la causa alla Corte d'appello di Firenze in diversa composizione anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità. Ha ritenuto erronea l'esclusione del regime di solidarietà nei confronti della committente, affermando che la responsabilità solidale del committente opera anche quando il committente sia un soggetto privato, pure se affidatario di appalti pubblici, e che l'esenzione prevista per le pubbliche amministrazioni riguarda solo i soggetti espressamente ricompresi nella nozione dell'art. 1, comma 2, d.lgs. 165/2001. La Corte ha richiamato il diverso piano in cui si collocano le regole di evidenza pubblica del codice degli appalti rispetto alla tutela dei lavoratori perseguita dall'art. 29 d.lgs. 276/2003.
Norme richiamate
art. 29 d.lgs. 276/2003
La responsabilità solidale del committente per trattamenti retributivi e contributi dovuti nell'appalto opera nei confronti dei soggetti privati, anche se operanti in appalti pubblici; l'esclusione vale solo per le pubbliche amministrazioni secondo la nozione normativa richiamata.
art. 1, secondo comma d.lgs. 165/2001
La nozione di pubblica amministrazione qui richiamata è tassativa ed è l'unica rilevante per l'esenzione dalla responsabilità solidale prevista dall'art. 29 d.lgs. 276/2003.
art. 9 d.l. 76/2013 conv. con legge n. 99/2013
È richiamato come norma che ribadisce l'esclusione della responsabilità solidale per le amministrazioni pubbliche, ma tale esclusione non si estende oltre i soggetti qualificabili come pubbliche amministrazioni secondo la disciplina applicabile.
art. 380bis1 c.p.c.
secondo comma, ult. parte
Norma processuale richiamata per la riserva di motivazione in camera di consiglio.
Massime di principio
- La responsabilità solidale del committente nell'appalto, prevista a tutela dei lavoratori, si applica anche ai committenti privati coinvolti in appalti pubblici, salvo che il soggetto rientri nella specifica nozione normativa di pubblica amministrazione esentata dalla legge.
- La verifica dell'esenzione dalla solidarietà va compiuta in base alla qualificazione giuridica del committente secondo la disciplina speciale richiamata, senza confondere il regime sostanziale della tutela del lavoro con le regole di evidenza pubblica dell'affidamento dell'appalto.
- L'azione del lavoratore per crediti retributivi e contributivi può essere proposta direttamente contro il committente nei limiti della solidarietà legale, anche quando l'appaltatore sia insolvente o fallito.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza giuslavoristica
- ordinanza_civile_lavoro · 10 nov 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 31293/2023 del 10/11/2023
- ordinanza_civile_lavoro · 10 nov 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 31304/2023 del 10/11/2023
- ordinanza_civile_lavoro · 10 nov 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 31334/2023 del 10/11/2023
- ordinanza_civile_lavoro · 10 nov 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 31346/2023 del 10/11/2023
- ordinanza_civile_lavoro · 10 nov 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 31352/2023 del 10/11/2023
- ordinanza_civile_lavoro · 10 nov 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 31358/2023 del 10/11/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza giuslavoristica →