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Cassazione Civile, Ordinanza n. 31293/2023 del 10/11/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (lavoratore)

La controversia

Una dipendente con profilo di ricercatrice di un ente pubblico di ricerca aveva partecipato a un concorso interno per l'accesso alla posizione di "primo ricercatore". La commissione le aveva attribuito un punteggio che la collocava di poco sotto la soglia utile in graduatoria; la lavoratrice aveva quindi contestato dinanzi al giudice ordinario la pretesa erronea sottovalutazione di due pubblicazioni scientifiche. I giudici di merito avevano però declinato la giurisdizione del giudice ordinario, ritenendo che la progressione da ricercatore a primo ricercatore integrasse una progressione verticale con novazione oggettiva del rapporto, e quindi una materia devoluta al giudice amministrativo. La ricorrente ha censurato tale decisione sotto vari profili: violazione delle norme sul riparto di giurisdizione nel lavoro pubblico contrattualizzato; errata qualificazione della procedura come concorso rilevante ai fini della giurisdizione amministrativa; omessa o insufficiente motivazione sulla valutazione dei titoli; erronea interpretazione del CCNL applicabile, che invece prevedeva un unico organico dei ricercatori articolato su tre livelli.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il ricorso nei limiti della censura sulla giurisdizione. Ha osservato che il CCNL applicabile al caso prevedeva per i ricercatori un "omogenea professionalità" e un "unico organico" articolato in tre livelli, sicché la progressione dal livello di ricercatore a quello di primo ricercatore va qualificata come sviluppo professionale interno alla medesima area omogenea, e non come mutamento di area con novazione del rapporto. Ha inoltre valorizzato un precedente delle Sezioni Unite del 2018 su una disciplina sostanzialmente identica, affermativo della giurisdizione ordinaria per controversie relative alle selezioni interne di progressione in profili professionali omogenei. Per questo la sentenza impugnata è stata cassata con rinvio al Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, anche per le spese. Il testo fornito si interrompe nel dispositivo finale, ma il senso decisorio è chiaramente di accoglimento con rinvio.

Norme richiamate

  • art. 15 CCNL 7 aprile 2006 Comparto Istituzioni e Enti di Ricerca e Sperimentazione

    "Il profilo dei ricercatori è caratterizzato da un'omogenea professionalità e quindi da un unico organico, articolato su tre livelli"

    La clausola contrattuale configura i ricercatori come appartenenti a un'unica area professionale omogenea, con progressione interna tra livelli e non mutamento di area.

  • art. 63, commi 1 e 4, d.lgs. n. 165 del 2001

    La giurisdizione ordinaria resta ferma per le controversie sulle progressioni interne che non comportano passaggio a un'area superiore; la giurisdizione amministrativa opera per le vere progressioni verticali con mutamento di area.

  • art. 374, comma 1, c.p.c.

    La decisione in sezione semplice è giustificata dal fatto che le Sezioni Unite si erano già pronunciate sulla medesima questione di giurisdizione.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Norma richiamata nel contesto procedurale della trattazione in camera di consiglio.

  • art. 360, comma 1, nn. 1, 3 e 5, c.p.c.

    Costituisce il fondamento formale dei motivi di ricorso dedotti contro la sentenza d'appello.

Massime di principio

  • Nel lavoro pubblico contrattualizzato, il riparto di giurisdizione dipende dal contenuto della contrattazione collettiva applicabile: se la selezione interna riguarda un passaggio di livello all'interno della medesima area professionale omogenea, la controversia appartiene al giudice ordinario.
  • Non è decisivo, di per sé, che la progressione interna avvenga tramite concorso riservato ai dipendenti dell'amministrazione; ciò che conta è se la selezione produca un semplice avanzamento di livello oppure un mutamento di area con novazione del rapporto.
  • Quando il contratto collettivo descrive il profilo professionale come caratterizzato da unica organizzazione organica e professionalità omogenea articolata in più livelli, le controversie sulla valutazione dei titoli e sull'esito della selezione per il livello superiore sono devolute al giudice del lavoro.
  • In presenza di una questione già risolta in modo conforme dalle Sezioni Unite su disciplina sostanzialmente identica, il giudice può decidere in sezione semplice facendo applicazione del principio già affermato.

Come è indicizzato

MaterieLavoro a termineImpugnazioniGiurisdizione
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoOnere della prova

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