Cassazione Civile, Ordinanza n. 31346/2023 del 10/11/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato l’estinzione del processo per rinuncia al ricorso accettata dalla parte resistente. Ha escluso una pronuncia di condanna alle spese, in applicazione dell’art. 391, ultimo comma, c.p.c., e ha inoltre escluso il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002.
Esito
Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
La controversia nasce dalla soppressione, da parte della società, di un’agevolazione tariffaria sulla fornitura di energia elettrica riconosciuta ai propri dipendenti e poi ai pensionati. I lavoratori, dipendenti dal 1969 al 2012, avevano fruito dapprima di uno sconto dell’80% fino a un certo consumo annuo, poi trasformato in assegno mensile ad personam. La società aveva quindi comunicato la disdetta del beneficio e, con successivo accordo del 27 novembre 2015, aveva previsto la cessazione delle agevolazioni per pensionati e superstiti, subordinando il riconoscimento di un importo una tantum alla sottoscrizione di una transazione novativa entro un termine, pena decadenza. In appello era stata rigettata la domanda dei pensionati volta ad accertare l’illegittimità della soppressione del beneficio, l’inefficacia dell’accordo del 2015 e la condanna della società al ripristino dell’agevolazione o, in subordine, al pagamento di un indennizzo. Nel ricorso per cassazione gli interessati hanno proposto tre motivi, ma nelle more del giudizio hanno rinunciato al ricorso, con accettazione della rinuncia da parte della società e richiesta di compensazione delle spese.
Norme richiamate
art. 391, ultimo comma, c.p.c.
consente la declaratoria di estinzione del processo in caso di rinuncia al ricorso accettata dalla controparte, senza pronuncia di condanna alle spese
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
la Corte esclude l’applicazione del raddoppio del contributo unificato
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso per cassazione, se accettata dalla controparte, determina l’estinzione del processo.
- In caso di estinzione del giudizio di cassazione per rinuncia accettata, la Corte può escludere la condanna alle spese ove ricorrano i presupposti indicati dalla norma richiamata.
- Quando il processo si estingue per rinuncia, non opera automaticamente il raddoppio del contributo unificato se la Corte ne esclude i presupposti.
- Le questioni di merito prospettate con il ricorso restano assorbite dall’estinzione del processo e non formano oggetto di decisione nel merito.
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