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Cassazione Civile, Ordinanza n. 31358/2023 del 10/11/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (avvocato)

La controversia

Un avvocato aveva promosso davanti al Tribunale di Bologna un ricorso ex art. 702-bis c.p.c. per ottenere il pagamento, da parte dell'ex assistito, dei compensi professionali relativi alla difesa d'ufficio prestata in vari procedimenti penali celebrati davanti agli uffici giudiziari bolognesi. Il Tribunale aveva declinato la propria competenza territoriale in favore del Tribunale di Ferrara, ritenendolo foro esclusivo del consumatore, poiché il convenuto risiedeva in quella circoscrizione. L'avvocato ha quindi proposto regolamento necessario di competenza ex art. 42 c.p.c. deducendo: 1) tardività del rilievo officioso dell'incompetenza territoriale ex art. 38 c.p.c., perché assunto dopo la prima udienza; 2) nullità per violazione del contraddittorio ex art. 101 c.p.c., per mancata previa sollecitazione del contraddittorio sulla questione rilevata d'ufficio; 3) erroneità della qualificazione del rapporto come consumistico e conseguente incompetenza del Tribunale di Bologna, sostenendo che la prestazione del difensore d'ufficio sarebbe un'obbligazione ex lege e che quindi sarebbe competente anche il foro del luogo di adempimento ex art. 20 c.p.c.

La decisione

La Corte ha rigettato il primo motivo, ritenendo tempestivo il rilievo officioso dell'incompetenza territoriale perché effettuato nel corso della prima udienza di trattazione, anche se con riserva. Ha dichiarato assorbito il secondo motivo. Ha invece accolto il terzo motivo, affermando che nel caso di difesa d'ufficio non sussiste un rapporto di incarico professionale tra assistito e difensore, ma un rapporto che coinvolge il difensore e lo Stato; di conseguenza non può operare il foro esclusivo del consumatore, mentre la controversia sui compensi resta attratta dal foro alternativo delle obbligazioni ex art. 20 c.p.c., radicando così la competenza del Tribunale di Bologna. La Corte ha quindi regolato la competenza in favore del Tribunale di Bologna e ha riservato al merito la decisione sulle spese del giudizio.

Norme richiamate

  • art. 702-bis c.p.c.

    Norma processuale utilizzata per introdurre il procedimento sommario di cognizione relativo al credito professionale.

  • art. 42 c.p.c.

    Fondamento del regolamento necessario di competenza proposto dall'avvocato.

  • art. 38 c.p.c.

    Il rilievo d'ufficio dell'incompetenza territoriale è ritenuto tempestivo se avviene entro la prima udienza di trattazione, anche mediante riserva.

  • art. 20 c.p.c.

    La controversia sui compensi del difensore d'ufficio viene ricondotta al foro alternativo delle obbligazioni, in quanto obbligazione ex lege.

  • art. 101 c.p.c.

    Il secondo motivo denunciava la violazione del contraddittorio per mancata previa segnalazione della questione rilevata d'ufficio.

  • art. 33, primo comma e secondo, lett. u) d.lgs. 206/2005

    La Corte esclude che nel caso concreto fosse applicabile il foro esclusivo del consumatore, mancando un contratto di incarico tra assistito e difensore d'ufficio.

  • art. 13 legge n. 533/1973

    Richiamato per affermare che, nel patrocinio/difesa d'ufficio, il rapporto si instaura tra difensore e Stato e non tra difensore e parte assistita.

  • art. 380ter c.p.c.

    Norma sul deposito della requisitoria scritta del P.G.

  • art. 380bis1 c.p.c.

    Norma richiamata per la decisione in camera di consiglio con riserva di motivazione.

Massime di principio

  • Nel giudizio di competenza, il rilievo officioso dell'incompetenza territoriale è tempestivo se avviene nel corso della prima udienza di trattazione, anche quando il giudice si riservi la decisione al suo esito.
  • La difesa d'ufficio non configura, di regola, un rapporto contrattuale di mandato tra assistito e difensore ai fini dell'applicazione del foro esclusivo del consumatore; il compenso del difensore va invece ricondotto al regime delle obbligazioni ex lege.
  • Quando manca un vero rapporto professionale contrattuale tra le parti, non può applicarsi il foro del consumatore; la competenza va determinata secondo i criteri ordinari o alternativi pertinenti alla specifica obbligazione.
  • La mancata previa sollecitazione del contraddittorio su una questione rilevata d'ufficio può integrare motivo autonomo di censura, ma resta assorbita se la questione principale di competenza viene decisa in base ad altro motivo risolutivo.

Come è indicizzato

MaterieCompetenzaMandatoInadempimentoClausole vessatorie
RamiProcesso civileContrattiObbligazioniConsumatori
SottomaterieAppello
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

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