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Cassazione Civile, Ordinanza n. 05320/2023 del 21/02/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (professionista)

La controversia

La controversia nasce dall’opposizione proposta avverso il decreto di liquidazione del compenso spettante a un difensore che aveva assistito una parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato in un giudizio civile di divisione. Il professionista lamentava che il decreto originario avesse liquidato il compenso solo per la fase istruttoria e non anche per la fase decisionale, sostenendo che la lite si fosse conciliata prima della decisione e che quindi spettasse anche il compenso correlato a tale fase, con l’aumento previsto per la conciliazione giudiziale o transazione. Nel ricorso per cassazione il difensore deduceva, con un primo motivo, la nullità dell’ordinanza di opposizione per violazione dell’art. 112 c.p.c. e delle norme sul regime delle impugnazioni/corrispondenza tra chiesto e pronunciato, assumendo che il Tribunale avesse in sostanza riformato in peius l’importo già riconosciuto per la fase istruttoria, applicandovi una ulteriore riduzione del 50% già implicitamente considerata nel primo decreto. Con un secondo motivo denunciava la violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., perché il Tribunale, pur accogliendo l’opposizione, aveva poi escluso la condanna alle spese affermando che il Ministero non aveva svolto difese; il ricorrente chiariva di avere chiesto almeno il rimborso delle spese vive (contributo unificato e bollo iscrizione).

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il primo motivo, ritenendo che nel procedimento di opposizione ex art. 170 d.P.R. n. 115/2002 il giudice non sia vincolato alle prospettazioni dell’istante e possa verificare d’ufficio la correttezza della liquidazione, con il solo limite di non superare la somma richiesta; pertanto, la riduzione finale operata dal Tribunale non integra violazione dell’art. 112 c.p.c. Ha invece accolto il secondo motivo, rilevando che la motivazione del Tribunale sulla mancata liquidazione delle spese vive era erronea in diritto, poiché la condanna alle spese segue la soccombenza e non richiede un’attività difensiva della controparte. La Corte ha cassato l’ordinanza nei limiti del motivo accolto e, decidendo nel merito, ha liquidato in favore del ricorrente le spese vive del procedimento di opposizione, pari a euro 98,00 per contributo unificato e euro 27,00 per bollo iscrizione, ponendole a carico del Ministero; ha inoltre compensato integralmente le spese del giudizio di cassazione.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato

    nel procedimento di opposizione alla liquidazione del compenso il giudice non viola il principio quando ridetermina il compenso secondo i criteri legali, purché non oltrepassi la somma domandata; non è necessario restare vincolati alle specifiche voci prospettate dall’opponente.

  • artt. 329, 345, 346, 434 e 437 c.p.c.

    richiamati dal ricorrente come norme violate, ma non decisivi ai fini dell’accoglimento, perché l’opposizione ex art. 170 d.P.R. 115/2002 non è qualificata come impugnazione a critica vincolata.

  • art. 82 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    osservando la tariffa professionale in modo che, in ogni caso, non risultino superiori ai valori medi delle tariffe professionali vigenti

    il riferimento ai valori medi tariffari opera come limite massimo della liquidazione, non come criterio inderogabile di liquidazione media; il compenso può essere liquidato anche in misura inferiore, purché non al di sotto dei minimi tariffari.

  • art. 170 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    l’opposizione al decreto di liquidazione del compenso del difensore ammesso al patrocinio a spese dello Stato è un procedimento contenzioso autonomo, non una impugnazione a critica vincolata; il giudice deve verificare la correttezza della liquidazione secondo i criteri legali, anche a prescindere dalle specifiche deduzioni dell’istante, salvo il limite del petitum.

  • art. 130 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    nel patrocinio a spese dello Stato le somme spettanti al difensore sono ridotte della metà rispetto al compenso determinato secondo i criteri applicabili.

  • art. 4, comma 6, d.m. n. 55/2014

    per la conciliazione giudiziale o transazione della controversia è previsto un aumento del compenso base nella misura indicata dalla norma richiamata.

  • art. 91 c.p.c.

    la condanna alle spese è conseguenza obiettiva della soccombenza e non dipende dall’effettivo svolgimento di difese da parte del soccombente.

  • art. 92 c.p.c.

    la norma è richiamata per evidenziare che la compensazione riguarda la negazione del rimborso delle spese effettivamente sopportate; se la parte non ha sostenuto spese, la statuizione va correttamente costruita come esclusione della ripetizione, non come compensazione in senso tecnico.

  • art. 287 c.p.c.

    l’errore relativo alla liquidazione di spese vive può essere emendato con il procedimento di correzione, non con il ricorso per cassazione.

  • art. 375, comma 2, c.p.c.

    norma processuale richiamata per la trattazione in camera di consiglio nel rito applicabile.

  • art. 380 bis.1 c.p.c.

    norma processuale richiamata per la trattazione in camera di consiglio nel rito applicabile.

  • art. 35 del d.lgs. n. 149 del 2022

    richiamato per l’applicazione ratione temporis del testo processuale sulla trattazione in camera di consiglio.

Massime di principio

  • Nel procedimento di opposizione al decreto di liquidazione del compenso del difensore ammesso al patrocinio a spese dello Stato, il giudice non è vincolato dalle sole prospettazioni del ricorrente, ma deve verificare la correttezza della liquidazione alla luce dei criteri normativi, con il solo limite di non attribuire più di quanto richiesto.
  • Il riferimento ai valori medi delle tariffe professionali nel patrocinio a spese dello Stato opera come limite massimo della liquidazione e non impone la liquidazione al valore medio; il compenso può essere riconosciuto anche in misura inferiore, purché resti nei limiti minimi applicabili.
  • La censura di violazione dell’art. 112 c.p.c. non sussiste quando il giudice dell’opposizione ridetermina il compenso secondo la legge, anche se ciò comporta una diversa quantificazione delle singole voci rispetto al decreto opposto, purché non venga superato il petitum.
  • La condanna alle spese processuali consegue alla soccombenza e non presuppone lo svolgimento di difese da parte della controparte; il comportamento meramente inerte non esclude, di regola, la soccombenza ai fini dell’art. 91 c.p.c.
  • Gli errori meramente materiali o di calcolo nella liquidazione di spese vive possono essere emendati con i rimedi propri della correzione o, se del caso, della revocazione, non mediante ricorso per cassazione.
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Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di lite
RamiProcesso civileBancario e finanziario
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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