Cassazione Civile, Ordinanza n. 20269/2024 del 22/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (erede)
La controversia
Nel corso di una trasmissione radiofonica andata in onda su un canale nazionale della radio pubblica, nel 2014, vennero diffuse affermazioni ritenute diffamatorie sulla figura di un noto politico e manager ormai deceduto, attribuendogli un ruolo di mandante in vicende criminose storiche e collegandolo al sequestro e omicidio di un giornalista e alla morte di un presidente di ente petrolifero. Un suo fratello, che agiva anche quale erede universale, convenne in giudizio l'emittente e alcuni soggetti della trasmissione chiedendo il risarcimento del danno morale e reputazionale derivante dalla diffamazione. I giudici di merito avevano riconosciuto la potenziale natura diffamatoria dei fatti, ma avevano respinto la domanda ritenendo non provato un effettivo danno conseguenza in capo all'attore, in particolare per difetto di allegazione e prova di un rapporto così qualificato con il defunto da giustificare il pregiudizio lamentato. Con il ricorso per cassazione il danneggiato deduceva: violazione delle norme sulla responsabilità aquiliana, sul danno non patrimoniale e sul regime delle presunzioni; errata esclusione del danno morale e reputazionale dei prossimi congiunti; omesso esame di fatti decisivi relativi alla notorietà delle vicende, alla diffusione radiofonica nazionale, alla posizione professionale e territoriale dell'attore e al persistente rifiuto di rettifica; nonché, in via finale, l'erroneità della negazione della natura lesiva delle condotte. I resistenti chiedevano il rigetto del ricorso.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il quinto motivo, ma ha ritenuto fondati, per quanto di ragione, il primo, il terzo e il quarto motivo, con assorbimento del secondo. Ha cassato la sentenza impugnata e rinviato alla Corte di appello in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese. La Corte ha affermato che il giudice di merito aveva correttamente posto la questione sul piano del danno conseguenza, ma aveva errato nel negare rilievo alla relazione familiare tra il defunto e il fratello attore quale fonte presuntiva di sofferenza morale e possibile pregiudizio reputazionale; tale relazione, specie nell'ambito della famiglia originaria, consente una presunzione iuris tantum di esistenza del pregiudizio, superabile solo con prova contraria della sostanziale indifferenza o inimicizia tra le parti. La Corte ha inoltre ritenuto che la lontananza geografica, la mancata convivenza e l'elemento dell'erede universale non bastano, da soli, a escludere il danno, mentre alcuni altri elementi allegati erano inammissibili o irrilevanti ai fini decisori.
Norme richiamate
richiamato dal ricorrente tra le norme asseritamente violate, senza che la Corte ne facesse applicazione decisoria autonoma nel merito della censura
norma evocata quale fondamento della responsabilità risarcitoria per fatto illecito diffamatorio
richiamato quale base del danno non patrimoniale lamentato per la sofferenza morale e il pregiudizio reputazionale
citato nel ricorso come disposizione penale correlata alla diffamazione, senza specifica statuizione della Corte sulla sua applicazione
richiamato per sostenere il ricorso alle presunzioni semplici nella prova del danno
richiamato per la prova presuntiva del rapporto qualificato e del pregiudizio
richiamato in tema di ripartizione dell'onere della prova, con affermazione che la prova contraria del difensore/danneggiante grava sulla parte che contesta la presunzione
citato quale fonte del risarcimento dei danni derivanti da reato
art. 5, comma primo bis, d.lgs. n. 28 del 2010
menzionato per il procedimento di mediazione svolto prima della domanda giudiziale
Massime di principio
- In tema di diffamazione nei confronti di una persona deceduta, il pregiudizio lamentato dal congiunto può essere provato anche mediante presunzioni semplici fondate sul rapporto familiare e sulla gravità oggettiva dell'attribuzione offensiva, senza che sia necessario dimostrare in modo analitico ogni singolo riflesso lesivo.
- Nella famiglia originaria, la relazione tra fratelli può integrare una presunzione iuris tantum di sofferenza morale e, nei casi appropriati, di pregiudizio reputazionale, salvo prova contraria dell'inesistenza di un concreto legame affettivo o della reciproca indifferenza/inimicizia.
- La mancata convivenza, la distanza geografica o l'autonomia delle rispettive vite non escludono di per sé il danno da lesione dell'onore o della memoria del congiunto; tali circostanze possono incidere sulla quantificazione, ma non cancellano automaticamente la presunzione del pregiudizio.
- Il fatto che il danneggiato sia erede universale del defunto non è, da solo, un dato idoneo a fondare o escludere il danno da diffamazione; rileva invece la concreta qualità e intensità del rapporto familiare.
- Il giudice, nel valutare il danno conseguenza da diffamazione, può fare ricorso alla ragione più liquida, ma non può negare il risarcimento solo perché manchi una prova diretta del pregiudizio quando la struttura del fatto consente inferenze presuntive secondo l'id quod plerumque accidit.
- L'onere di contrastare la presunzione di danno derivante dalla relazione familiare e dalla gravità della condotta ricade sulla parte convenuta, che deve allegare e provare fatti impeditivi o modificativi, come l'assenza di legami affettivi significativi.
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