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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 27138/2026 del 17/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La vicenda riguarda un provvedimento cautelare custodiale emesso nei confronti di un indagato per plurimi reati aggravati dal metodo/agevolazione mafiosa e per partecipazione ad associazione mafiosa e ad associazione finalizzata al traffico di stupefacenti. Il Tribunale del riesame di Lecce aveva già rigettato l’istanza ex art. 309 c.p.p. contro l’ordinanza del GIP che disponeva la custodia in carcere per fatti ricondotti, in sintesi, alla partecipazione a un sodalizio mafioso, a un tentativo di estorsione, all’usura aggravata e al concorso nel traffico di droga. Con il ricorso per cassazione l’indagato ha dedotto cinque censure: 1) inutilizzabilità delle intercettazioni telefoniche, ambientali e telematiche per asserita mancanza di motivazione dei decreti autorizzativi e di proroga; 2) insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, fondati solo su intercettazioni ritenute inutilizzabili e comunque travisate, con contestazione della prova dell’associazione mafiosa e del ruolo attribuito all’indagato, oltre alla mancanza di elementi sul tentativo di estorsione; 3) insussistenza del ruolo organizzativo e finanziario nell’associazione e, al più, emersione di una occasionale attività di procacciamento di droghe leggere; 4) erroneo riconoscimento dell’aggravante di agevolazione mafiosa in relazione al reato associativo in materia di stupefacenti; 5) insussistenza delle esigenze cautelari, sia per il tempo trascorso, sia per la mancata valutazione di misure meno afflittive e della specifica posizione individuale.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Ha ritenuto infondate tutte le censure: i decreti di autorizzazione e proroga delle intercettazioni erano adeguatamente motivati, con indicazione degli indizi di reato e del collegamento tra indagine e soggetti intercettati; la doglianza sui gravi indizi si risolveva in una diversa lettura del materiale probatorio, non consentita in sede di legittimità, mentre il Tribunale aveva valorizzato in modo logico e unitario intercettazioni, dichiarazioni di collaboratori, servizi di osservazione e analisi dei flussi finanziari; l’aggravante di cui all’art. 416-bis.1 c.p. era correttamente riconosciuta per la consapevole agevolazione del sodalizio mafioso; infine, le esigenze cautelari erano sorrette dalla presunzione relativa prevista per i reati associativi di tipo mafioso e non erano superate dal solo decorso del tempo, non essendo emerso un recesso dal sodalizio, ma anzi una perduranza dei contatti associativi.

Norme richiamate

  • art. 309 c.p.p.

    norma che disciplina l’impugnazione al tribunale del riesame avverso le misure cautelari personali

  • art. 416-bis c.p.

    contestato come partecipazione ad associazione di tipo mafioso; la Corte ne conferma la gravità indiziaria quale reato permanente

  • art. 56 c.p.

    richiamato in combinazione con l’art. 629 c.p. per il tentativo di estorsione

  • art. 629 c.p.

    contestato in forma tentata; il motivo difensivo sulla carenza di indizi è respinto

  • art. 416-bis.1 c.p.

    aggravante di agevolazione mafiosa riconosciuta perché il quadro indiziario mostrava la consapevolezza del ruolo criminale degli affiliati

  • art. 644 c.p.

    contestato per usura, richiamato nel capo cautelare

  • art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990

    associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, ritenuta sorretta da gravi indizi

  • art. 192 c.p.p.

    richiamato dai motivi ma ritenuto non decisivo in sede cautelare, perché i gravi indizi ex art. 273 c.p.p. non coincidono con la prova piena del giudizio di merito

  • art. 273 c.p.p.

    per la custodia cautelare è sufficiente un quadro di qualificata probabilità, non la prova piena richiesta nel giudizio di colpevolezza

  • art. 267 c.p.p.

    la motivazione del decreto autorizzativo delle intercettazioni deve esplicitare la specifica vicenda criminosa e il collegamento con la persona intercettata

  • art. 15 Cost.

    tutela del segreto delle comunicazioni come parametro della necessaria motivazione dei decreti intercettativi

  • art. 13 d.l. n. 152 del 1991

    nei delitti di criminalità organizzata l’onere motivazionale e il presupposto indiziario per le intercettazioni si attenuano

  • art. 275 c.p.p.

    per i delitti di partecipazione ad associazione mafiosa opera la presunzione cautelare sulla necessità e adeguatezza della custodia in carcere

  • art. 274 c.p.p.

    richiamato nel motivo sulla insussistenza delle esigenze cautelari

  • art. 292 c.p.p.

    richiamato nel motivo sulla motivazione dell’ordinanza cautelare

Massime di principio

  • In materia cautelare, i "gravi indizi di colpevolezza" non coincidono con gli indizi richiesti per il giudizio di merito: è sufficiente un quadro probatorio idoneo a fondare una qualificata probabilità di responsabilità, purché la motivazione del giudice sia logicamente coerente e non manifestamente illogica.
  • Nel giudizio di legittimità sulla misura cautelare, la Corte di cassazione non rivaluta il merito degli elementi indiziari, ma controlla soltanto che il giudice del riesame abbia spiegato in modo adeguato e non illogico le ragioni della decisione; non sono ammissibili censure che mirino solo a ottenere una diversa lettura del materiale probatorio.
  • La motivazione del decreto autorizzativo delle intercettazioni deve indicare la specifica vicenda criminosa, la base indiziaria e il collegamento tra indagine e utenza/persona da intercettare; tuttavia, l’inutilizzabilità consegue alla mancanza assoluta di motivazione, non alla mera insufficienza o inadeguatezza della stessa.
  • Nei procedimenti per criminalità organizzata, il controllo sui presupposti delle intercettazioni e sui gravi indizi può essere compiuto con riguardo all’indagine nel suo complesso e non necessariamente con riferimento a ciascun singolo indagato, essendo attenuato l’onere motivazionale in ragione delle peculiari esigenze di contrasto al fenomeno mafioso.
  • Per i delitti di partecipazione ad associazione mafiosa, la presunzione di adeguatezza della custodia in carcere e quella relativa sulle esigenze cautelari possono essere superate solo da elementi concreti che dimostrino il recesso dal sodalizio o l’esaurimento dell’attività associativa; il mero decorso del tempo non basta.
  • L’aggravante dell’agevolazione mafiosa può essere ritenuta quando il quadro indiziario mostri la consapevolezza, da parte dell’agente, del ruolo e della caratura criminale del sodalizio agevolato e del contributo arrecato alla sua operatività.
  • In presenza di più fonti convergenti di prova indiziaria, il giudice può valorizzarle unitariamente, purché dia conto della loro concordanza e del loro reciproco riscontro; la contestazione difensiva che attacchi solo singoli segmenti non è sufficiente a scardinare una motivazione complessiva coerente.

Come è indicizzato

MaterieIntercettazioniEsigenze cautelariCustodia cautelareAssociazione finalizzata al traffico
RamiProcesso penaleMisure cautelariReati contro la PAStupefacenti
SottomaterieInutilizzabilitàCaptatore informatico
IstitutiNesso di causalitàOnere della provaInutilizzabilità della prova

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