Cassazione Civile, Ordinanza n. 15632/2022 del 16/05/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (debitori)
La controversia
La controversia nasce da un’opposizione a decreto ingiuntivo emesso per il pagamento di crediti professionali e di altre somme pretese in base a un contratto preliminare di compravendita del maggio 2008. Il tribunale aveva definito il giudizio con sentenza pronunciata ex art. 281-sexies c.p.c.; gli opponenti proponevano appello, ma la Corte d’appello lo dichiarava inammissibile per tardività, ritenendo che, essendo la sentenza pubblicata il 24 gennaio 2017, il termine semestrale per impugnare ex art. 327 c.p.c. scadesse il 24 luglio 2017 e che la notifica dell’appello via PEC, inviata alle ore 21:03 dello stesso giorno, si perfezionasse per il notificante solo alle ore 7 del giorno successivo in applicazione dell’art. 16-septies d.l. 179/2012. La Corte territoriale negava anche la rimessione in termini, ritenendo insufficiente la prova del dedotto blocco dei sistemi informatici. Con il ricorso per cassazione è stata denunciata la violazione e falsa applicazione dell’art. 16-septies d.l. 179/2012, sostenendosi che la norma, nel frattempo, era stata dichiarata incostituzionale e che la notifica eseguita alle 21:03 del 24 luglio 2017 doveva comunque produrre effetti per il notificante in quella stessa data, impedendo così la decadenza rilevata dalla Corte d’appello.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso. Ha richiamato la sentenza della Corte costituzionale n. 75 del 2019, che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 16-septies d.l. 179/2012 nella parte in cui differiva al giorno successivo, per il notificante, il perfezionamento della notifica telematica eseguita dopo le 21 ed entro le 24. Applicando il principio della scindibilità soggettiva degli effetti della notificazione anche alle notifiche via PEC, la Corte ha affermato che, per il notificante, la notifica si perfeziona nel giorno stesso, anche se inviata dopo le 21. Ne consegue che, nel caso concreto, il termine per appellare è stato rispettato e la decadenza ex art. 327 c.p.c. non sussisteva. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d’appello di Venezia in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
sentenza pronunciata ex art. 281 sexies c.p.c.
la sentenza di primo grado, pubblicata in udienza, è stata posta a base del calcolo del termine semestrale per impugnare.
termine semestrale di cui all’art. 327 c.p.c.
il termine lungo per proporre appello scadeva, secondo il giudice di merito, il 24 luglio 2017; la Cassazione ha ritenuto che la notifica tempestiva via PEC avesse impedito la decadenza.
art. 16-septies d.l. 18 ottobre 2012, n. 179
notifica eseguita con modalità telematiche la cui ricevuta di accettazione è generata dopo le ore 21 ed entro le ore 24
la Corte, alla luce della declaratoria di illegittimità costituzionale, ha escluso che la notifica telematica oltre le 21 differisca per il notificante il perfezionamento alle ore 7 del giorno successivo.
art. 45-bis, comma 2, lettera b), d.l. 24 giugno 2014, n. 90
inserito dall'art. 45-bis, comma 2, lettera b), d.l. 24 giugno 2014, n. 90
norma richiamata come fonte dell’inserimento dell’art. 16-septies nel testo del d.l. 179/2012.
termine che l'art. 155 c.p.c. computa «a giorni»
il termine per impugnare scade allo spirare della mezzanotte dell’ultimo giorno, consentendo al notificante di utilizzare integralmente il dies ad quem.
art. 3-bis, comma 3, l. 21 gennaio 1994, n. 53
regola, del resto, recepita espressamente dall'art. 3-bis, comma 3, l. 21 gennaio 1994, n. 53
la scindibilità soggettiva degli effetti della notificazione vale anche per la notifica telematica.
art. 16-septies d.l. n. 179 del 2012
nella parte in cui prevede che la notifica eseguita con modalità telematiche ... si perfeziona per il notificante alle ore 7 del giorno successivo, anziché al momento di generazione della predetta ricevuta
la Corte costituzionale ha eliminato la fictio iuris solo nella parte lesiva del diritto di difesa del notificante.
Massime di principio
- La notificazione a mezzo PEC eseguita dopo le ore 21 ma entro la mezzanotte del termine di impugnazione si perfeziona, per il notificante, al momento di generazione della ricevuta di accettazione, non al giorno successivo.
- La disciplina del deposito/notificazione telematica non può comprimere irragionevolmente il diritto di difesa del notificante, sottraendogli una porzione del termine utile che il computo a giorni consente di utilizzare fino alle ore 24 dell’ultimo giorno.
- La regola della scissione degli effetti soggettivi della notificazione si applica anche alle notifiche telematiche, sicché il diverso momento di perfezionamento per il destinatario non incide sul perfezionamento per il mittente ai fini del rispetto del termine.
- Quando una norma processuale è stata dichiarata incostituzionale nel punto decisivo per la tempestività dell’impugnazione, il giudice di legittimità deve riesaminare la questione e cassare la decisione che abbia fondato l’inammissibilità sulla disciplina espunta.
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