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Cassazione Civile, Ordinanza n. 36277/2021 del 23/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (condominio)

La controversia

La controversia nasce da un decreto ingiuntivo per il pagamento di un corrispettivo relativo a lavori di manutenzione straordinaria sull'impianto di riscaldamento centralizzato di un edificio condominiale. In primo grado l'opposizione del condominio era stata respinta; in appello il tribunale ha invece ritenuto che il condominio fosse carente di legittimazione passiva, perché dalla documentazione risultava che il committente dei lavori era una condomina società, non il condominio, e ha quindi revocato il decreto ingiuntivo. La società che aveva eseguito i lavori ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: 1) violazione dell'art. 342 c.p.c., sostenendo che l'appello del condominio fosse inammissibile perché privo di specifiche richieste di modifica della sentenza e di una critica adeguata; 2) violazione degli artt. 1117 e 1655 c.c., assumendo che il tribunale avesse mal valutato i documenti, dai quali sarebbe emerso un appalto concluso proprio con il condominio per il rifacimento dell'impianto di riscaldamento condominiale.

La decisione

La Corte ha ritenuto infondati entrambi i motivi. Quanto al primo, ha richiamato il principio delle Sezioni Unite secondo cui l'appello è ammissibile se contiene una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati e le relative doglianze, senza che sia necessario un progetto alternativo di decisione o formule sacramentali. Quanto al secondo, ha rilevato che la valutazione del tribunale si fondava su documenti che indicavano un rapporto contrattuale diretto tra la ricorrente e la società condomina, nell'ambito di lavori eseguiti da quest'ultima per il recupero del sottotetto di sua proprietà esclusiva; da ciò la correttezza della conclusione per cui il condominio non era legittimato passivamente e non doveva pagare il corrispettivo. Il ricorso è stato quindi rigettato. Non sono state liquidate spese per la mancata attività difensiva dell'intimato; è stato inoltre dichiarato il raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 342 c.p.c.

    L'atto di appello è inammissibile solo se non consente la chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata; non è richiesta una forma sacramentale né la formulazione di un progetto alternativo di decisione.

  • art. 1117 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente come norma sui beni comuni condominiali, ma ritenuto non idoneo a sovvertire l'accertamento in fatto del giudice di merito sulla titolarità del rapporto contrattuale.

  • art. 1655 c.c.

    Richiamato come norma definitoria dell'appalto; la Corte ha confermato che il giudice di merito può desumere dalla documentazione chi sia il committente effettivo e, quindi, chi sia tenuto al pagamento del corrispettivo.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    In caso di rigetto del ricorso, la Corte dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002

    È il parametro richiamato per la quantificazione dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Nel giudizio di appello, ai fini dell'ammissibilità dell'impugnazione, è necessario che l'atto contenga una specifica critica alla sentenza di primo grado, con chiara indicazione dei punti contestati e delle ragioni della censura; non occorre, però, la redazione di un progetto alternativo di decisione.
  • La valutazione del contenuto dei documenti e l'individuazione del soggetto effettivamente obbligato al pagamento del corrispettivo contrattuale costituiscono apprezzamenti di merito insindacabili in cassazione se logicamente e congruamente motivati.
  • In materia di lavori eseguiti su beni o impianti condominiali, la legittimazione passiva al pagamento dipende dall'effettiva pattuizione contrattuale risultante dalla documentazione, non dalla mera utilità dell'intervento per il condominio.
  • La Corte di cassazione non può essere investita di una rivalutazione del materiale probatorio, se il giudice di merito ha già tratto dalle prove una conclusione coerente e non illogica.
  • Il rigetto del ricorso comporta, quando ne ricorrano i presupposti, la declaratoria del raddoppio del contributo unificato.

Come è indicizzato

MaterieAppaltoImpugnazioniSpese condominialiParti comuni
RamiContrattiProcesso civileCondominio
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

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