Cassazione Civile, Ordinanza n. 36277/2021 del 23/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (condominio)
La controversia
La controversia nasce da un decreto ingiuntivo per il pagamento di un corrispettivo relativo a lavori di manutenzione straordinaria sull'impianto di riscaldamento centralizzato di un edificio condominiale. In primo grado l'opposizione del condominio era stata respinta; in appello il tribunale ha invece ritenuto che il condominio fosse carente di legittimazione passiva, perché dalla documentazione risultava che il committente dei lavori era una condomina società, non il condominio, e ha quindi revocato il decreto ingiuntivo. La società che aveva eseguito i lavori ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: 1) violazione dell'art. 342 c.p.c., sostenendo che l'appello del condominio fosse inammissibile perché privo di specifiche richieste di modifica della sentenza e di una critica adeguata; 2) violazione degli artt. 1117 e 1655 c.c., assumendo che il tribunale avesse mal valutato i documenti, dai quali sarebbe emerso un appalto concluso proprio con il condominio per il rifacimento dell'impianto di riscaldamento condominiale.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondati entrambi i motivi. Quanto al primo, ha richiamato il principio delle Sezioni Unite secondo cui l'appello è ammissibile se contiene una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati e le relative doglianze, senza che sia necessario un progetto alternativo di decisione o formule sacramentali. Quanto al secondo, ha rilevato che la valutazione del tribunale si fondava su documenti che indicavano un rapporto contrattuale diretto tra la ricorrente e la società condomina, nell'ambito di lavori eseguiti da quest'ultima per il recupero del sottotetto di sua proprietà esclusiva; da ciò la correttezza della conclusione per cui il condominio non era legittimato passivamente e non doveva pagare il corrispettivo. Il ricorso è stato quindi rigettato. Non sono state liquidate spese per la mancata attività difensiva dell'intimato; è stato inoltre dichiarato il raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
L'atto di appello è inammissibile solo se non consente la chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata; non è richiesta una forma sacramentale né la formulazione di un progetto alternativo di decisione.
Richiamato dalla ricorrente come norma sui beni comuni condominiali, ma ritenuto non idoneo a sovvertire l'accertamento in fatto del giudice di merito sulla titolarità del rapporto contrattuale.
Richiamato come norma definitoria dell'appalto; la Corte ha confermato che il giudice di merito può desumere dalla documentazione chi sia il committente effettivo e, quindi, chi sia tenuto al pagamento del corrispettivo.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
In caso di rigetto del ricorso, la Corte dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
È il parametro richiamato per la quantificazione dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Nel giudizio di appello, ai fini dell'ammissibilità dell'impugnazione, è necessario che l'atto contenga una specifica critica alla sentenza di primo grado, con chiara indicazione dei punti contestati e delle ragioni della censura; non occorre, però, la redazione di un progetto alternativo di decisione.
- La valutazione del contenuto dei documenti e l'individuazione del soggetto effettivamente obbligato al pagamento del corrispettivo contrattuale costituiscono apprezzamenti di merito insindacabili in cassazione se logicamente e congruamente motivati.
- In materia di lavori eseguiti su beni o impianti condominiali, la legittimazione passiva al pagamento dipende dall'effettiva pattuizione contrattuale risultante dalla documentazione, non dalla mera utilità dell'intervento per il condominio.
- La Corte di cassazione non può essere investita di una rivalutazione del materiale probatorio, se il giudice di merito ha già tratto dalle prove una conclusione coerente e non illogica.
- Il rigetto del ricorso comporta, quando ne ricorrano i presupposti, la declaratoria del raddoppio del contributo unificato.
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