Cassazione Civile, Ordinanza n. 19467/2023 del 10/07/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (erede)
La controversia
La lite nasce dalla domanda di un fratello che ha chiesto di essere dichiarato erede testamentario della madre con riferimento a un immobile e, conseguentemente, di ottenere il rilascio del bene da parte della sorella e del di lei coniuge, ritenuti occupanti senza titolo, oltre al risarcimento del danno da occupazione. I convenuti hanno resistito: la sorella ha dedotto di non essere legittimata passivamente perché il bene sarebbe stato detenuto dal marito; il marito ha proposto domanda riconvenzionale di usucapione, sostenendo di avere posseduto il bene per il tempo utile. In appello sono state proposte impugnazioni principali e incidentali. In cassazione il soccombente principale ha articolato sette motivi, denunciando: violazione dell'art. 112 c.p.c. per asserito omesso esame della domanda di usucapione; violazione dell'art. 115 c.p.c. e del principio di non contestazione; motivazione apparente o inferiore al minimo costituzionale; violazione di norme in tema di possesso, usucapione e onere della prova; omissione di motivazione su un ulteriore profilo ex art. 112 c.p.c.; nonché violazione degli artt. 2043 e 2697 c.c. in relazione alla liquidazione del danno da occupazione, ritenuta erroneamente in re ipsa. La coerede ha proposto due motivi, contestando la propria legittimazione passiva e la condanna al risarcimento del danno, sostanzialmente sovrapponibile alla censura del coniuge.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato entrambi i ricorsi. Ha ritenuto inammissibili i motivi con cui si sollecitava una nuova valutazione del compendio probatorio sotto le vesti della violazione di legge o del vizio motivazionale, chiarendo che il sindacato di legittimità non consente di rivalutare prove, deposizioni e giudizio di fatto del merito. Ha escluso il vizio di motivazione apparente, osservando che la sentenza d'appello conteneva una giustificazione logicamente comprensibile e riferita al caso concreto. Quanto al danno da occupazione senza titolo, ha ritenuto la decisione conforme al principio per cui il proprietario deve allegare e provare la concreta perdita di godimento e lo specifico pregiudizio, anche tramite presunzioni, non essendo sufficiente un automatismo in re ipsa; nel caso concreto, la Corte territoriale aveva fondato il risarcimento sulla perdita della concreta possibilità di godimento, con adeguato supporto presuntivo e senza efficace prova contraria. È stata inoltre confermata la legittimazione passiva della coerede, valorizzando il suo stretto legame con l'immobile e il vantaggio che avrebbe tratto dall'eventuale acquisto del marito. Sono state poste a carico dei ricorrenti le spese del giudizio di legittimità e disposto il raddoppio del contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
La Corte ha ritenuto inammissibili le censure formulate come omesso esame o violazione dell'articolo, perché la sentenza d'appello aveva comunque esaminato la domanda di usucapione e gli altri profili decisivi, sicché la doglianza mirava in realtà a ottenere una nuova valutazione del fatto.
La violazione è configurabile solo se il giudice fonda la decisione su prove non introdotte dalle parti o esercita poteri officiosi fuori dai casi consentiti; non quando si limita a valutare diversamente le prove ritualmente acquisite.
La censura è ammissibile solo se il giudice attribuisce a una prova un valore diverso da quello previsto dalla legge o dichiara di applicare il prudente apprezzamento dove invece la prova ha valore legale; non è invece censurabile in cassazione la mera insoddisfazione per il peso attribuito alle prove.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
Dopo la riforma, il controllo di legittimità sulla motivazione è ridotto al minimo costituzionale, con sindacato ammesso solo per anomalie motivazionali radicali e non per insufficienza o semplice non condivisibilità del ragionamento.
Richiamato dalla parte ricorrente per contestare l'accertamento del possesso utile all'usucapione; la Corte ha osservato che la censura implicava una ricostruzione fattuale alternativa e quindi era inammissibile.
Invocato nel contesto delle regole sul possesso e sulla sua qualificazione; la Corte ha ritenuto che il motivo mirasse a un riesame del fatto già compiuto dal giudice di merito.
Richiamato dalla parte ricorrente insieme alle norme sul possesso, senza che ciò consentisse di superare l'accertamento di fatto compiuto nei gradi di merito.
Richiamato dalla parte ricorrente nel tentativo di rimettere in discussione la valutazione del possesso, ma senza rilievo decisivo in sede di legittimità.
Invocato in relazione all'usucapione; la Corte ha confermato che il possesso ventennale non era stato provato secondo il giudizio di merito.
Richiamato dal ricorrente nella critica sull'usucapione, ma senza incidere sull'accertamento di fatto sfavorevole.
Richiamato in connessione con l'usucapione e le regole del possesso, senza che la censura superasse il vaglio di ammissibilità.
La Corte ha ribadito che la deduzione della violazione dell'onere della prova non può trasformarsi in una richiesta di nuovo esame delle risultanze istruttorie; quanto al danno da occupazione, ha affermato che il proprietario deve allegare e provare il pregiudizio concretamente subito.
Richiamato dalla ricorrente per contestare la propria legittimazione passiva; la Corte ha tuttavia ritenuto che il legame con l'immobile e le risultanze testimoniali giustificassero la sua partecipazione passiva al giudizio.
Usato per il risarcimento del danno da occupazione senza titolo: il danno non è presunto in modo astratto, ma deve essere allegato e provato in termini di concreta perdita di godimento o di lucro cessante specifico.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
La Corte ha dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato a carico dei ricorrenti, se dovuto, trattandosi di ricorso proposto nel periodo di applicabilità della norma.
art. 13, comma 1-bis, D.P.R. n. 115/2002
Richiamato in relazione al meccanismo del raddoppio del contributo unificato conseguente al rigetto del ricorso.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione, la denuncia di violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. è ammissibile solo se si contesta l'utilizzo di prove non introdotte dalle parti o l'attribuzione di un valore probatorio giuridicamente scorretto; non è invece consentito censurare la mera ricostruzione del fatto o la diversa valutazione delle prove.
- Il vizio di motivazione denunciabile in cassazione è limitato alle sole anomalie radicali che rendono la motivazione inesistente, apparente, perplessa o incomprensibile; non è più deducibile il semplice difetto di sufficienza o di persuasività della motivazione.
- La censura di violazione di legge non può essere usata per ottenere una nuova valutazione del materiale istruttorio: se la doglianza presuppone un accertamento di fatto diverso da quello compiuto dal giudice di merito, essa è inammissibile.
- In tema di usucapione, il ricorrente deve confrontarsi con l'accertamento di fatto sul possesso utile e ventennale compiuto dal giudice di merito; in cassazione non è possibile sostituire tale accertamento con una ricostruzione alternativa dei fatti.
- Nel caso di occupazione senza titolo di un immobile, il danno risarcibile non è automaticamente in re ipsa: il proprietario deve allegare e provare la concreta perdita di godimento del bene e, se del caso, lo specifico lucro cessante, anche mediante presunzioni e nozioni di comune esperienza.
- L'onere di contestazione opera solo rispetto ai fatti allegati e noti; per i fatti ignoti al danneggiante permane l'onere probatorio del danneggiato.
- La legittimazione passiva può essere affermata anche in presenza di una detenzione mediata o di un collegamento sostanziale con l'immobile, quando le circostanze di causa e le risultanze istruttorie mostrino un coinvolgimento effettivo nella disponibilità del bene.
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