Cassazione Penale, Sentenza n. 45302/2023 del 10/11/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della sentenza di assoluzione dall'art. 186 d.lgs. 30/04/1992 n.285 (guida in stato di ebbrezza). Il Procuratore deduce la violazione di norme processuali (artt. 178 e ss., 191, 356 e art.114 disp.att. c.p.p.) sostenendo che l'accertamento del tasso alcolemico non era inutilizzabile perché: a) l'avviso sulla facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia non sarebbe stato dovuto in assenza di indizi di reità; b) dal verbale risultava comunque che l'avviso era stato dato; c) l'eccezione sull'inutilizzabilità era comunque tardiva essendo il giudizio derivante da opposizione a decreto penale di condanna.
La decisione
La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Rigetta l'impugnazione perché essa censura solo una delle diverse e autonome rationes decidendi su cui si fonda la sentenza di proscioglimento: oltre all'eventuale inutilizzabilità del test per mancato avviso, il Tribunale aveva infatti fornito una autonoma e dettagliata motivazione di merito (sul presunto stato di assorbimento dell'etanolo e sull'impossibilità di determinare con certezza il tasso alcolemico) che esclude la condanna. Tale valutazione fattuale, sorretta da consulenza, non è sindacabile in Cassazione ex art.569 c.p.p.; di conseguenza il ricorso, limitato a contestare la sola questione dell'avviso, manca della specificità necessaria e viene dichiarato inammissibile.
Norme richiamate
art. 186 d.lgs. 30/04/1992 n.285
Norma sostanziale che punisce la guida in stato di ebbrezza; oggetto del procedimento per il quale l'imputato era stato assolto
art. 114 disp.att. c.p.p.
Prevede l'avviso sulla facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia prima di alcuni atti: la Corte discute se tale avviso fosse dovuto prima dell'accertamento alcolemico e rileva che la Procura ha contestato solo questo profilo, mentre il Tribunale ha adottato anche un autonomo giudizio di merito
artt. 178 e ss. c.p.p.
Richiamati come norme del procedimento di impugnazione e della motivazione contestata in cassazione
art. 191 c.p.p.
Norma processuale richiamata nel ricorso (connessa alla prova e relativi mezzi di prova); la decisione sottolinea la distinzione tra profili di diritto e valutazioni di fatto
art. 356 c.p.p.
Norma che regola i motivi di ricorso per cassazione; la Corte applica il principio di specificità richiesto per l'ammissibilità
art. 569 c.p.p.
Impedisce alla Corte di cassazione di riesaminare i fatti e le prove: la valutazione peritale sullo stato di assorbimento dell'etanolo, essendo valutazione di merito, non è sindacabile in Cassazione
Giurisprudenza (Sez. III, Ordinanza n.30021/2011 e Sez. III, n.2754/2017)
Sez. 3, Ordinanza n. 30021 del 14/07/2011; Sez. 3, n. 2754 del 06/12/2017, dep.2018
Principio secondo cui il ricorso per cassazione è inammissibile se censura solo una delle diverse rationes decidendi autonome e autosufficienti della decisione impugnata (difetto di specificità)
Massime di principio
- Se la sentenza di merito si fonda su più rationes decidendi autonome, il ricorso per cassazione deve contestarle specificamente tutte; criticare soltanto una di esse può rendere il ricorso inammissibile per difetto di specificità
- Le valutazioni di fatto e le conclusioni della consulenza tecnica (es. stato di assorbimento dell'alcool e incertezza nella misura del tasso alcolemico) costituiscono materia non sindacabile in Cassazione ai sensi dell'art.569 c.p.p.
- La mancata comunicazione dell'avviso sulla facoltà di farsi assistere da un difensore può determinare l'inutilizzabilità di accertamenti, ma l'incidenza di tale vizio va valutata nel contesto: se esiste un'altra autonoma e determinante ragione di proscioglimento, l'assenza dell'avviso non basta a far cassare la sentenza
- In procedimenti derivanti da opposizione a decreto penale di condanna è importante sollevare tempestivamente eventuali eccezioni procedurali: il mancato tempestivo esercizio può essere rilevante per la loro valutazione
- In giudizio è cruciale annotare nei verbali la consegna dell'avviso al soggetto sottoposto ad accertamento; la prova documentale della consegna può neutralizzare le eccezioni sull'inutilizzabilità degli esami
- Il pubblico ministero, quando impugna, deve formulare censure specifiche e complete rispetto a tutte le ragioni che hanno sorretto la decisione di merito; l'impugnazione generica o parziale rischia l'inammissibilità
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 10 nov 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 45294/2023 del 10/11/2023
- Sentenza penale · 10 nov 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 45295/2023 del 10/11/2023
- Sentenza penale · 10 nov 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 45296/2023 del 10/11/2023
- Sentenza penale · 10 nov 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 45297/2023 del 10/11/2023
- Sentenza penale · 10 nov 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 45298/2023 del 10/11/2023
- Sentenza penale · 10 nov 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 45299/2023 del 10/11/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →