Cassazione Civile, Ordinanza n. 33925/2024 del 22/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (coniuge)
La controversia
Un soggetto aveva convenuto in giudizio l'ex coniuge per ottenere, in via principale, l'accertamento della proprietà esclusiva di un immobile sito in Milano, sostenendo che la compravendita fosse simulata soggettivamente ovvero che l'intestazione del bene fosse fiduciaria; in via subordinata chiedeva l'applicazione dell'azione generale di arricchimento ex art. 2041 c.c. per recuperare le risorse personali impiegate nel pagamento delle rate del mutuo. Il Tribunale aveva respinto la domanda di proprietà e aveva condannato la convenuta alla restituzione della quota di debito di sua spettanza. In appello il ricorrente aveva insistito sulla prova dell'accordo simulatorio o fiduciario, valorizzando dichiarazioni rese dall'ex coniuge in un giudizio di separazione e in altro procedimento, nonché chiedendo l'ammissione di prove testimoniali. La Corte d'appello aveva ritenuto non provata la simulazione per difetto di controdichiarazione scritta e di prova della partecipazione del terzo all'accordo simulatorio, aveva escluso la prova del pactum fiduciae e, al contempo, aveva accertato il diritto di regresso dell'attore per l'intera somma versata in esecuzione del mutuo cointestato. Nel ricorso per cassazione venivano proposti cinque motivi: omessa motivazione e violazione delle norme sulla simulazione e sulla prova scritta; violazione di legge per mancato riconoscimento del valore confessorio delle dichiarazioni dell'ex coniuge e per mancata ammissione della prova testimoniale; violazione delle norme processuali sulla prova; motivazione apparente; violazione dell'art. 219 c.c. per mancata applicazione della disciplina sulla proprietà tra coniugi.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che i primi tre motivi mirassero, in sostanza, a una rivalutazione del materiale probatorio e fossero quindi inammissibili o manifestamente infondati; ha condiviso l'impostazione della Corte d'appello secondo cui la simulazione soggettiva relativa di un immobile richiede, tra le parti, la controdichiarazione scritta, e le dichiarazioni rese in altro giudizio non possono supplire al difetto di tale documento. Ha inoltre confermato che il negozio fiduciario può essere anche orale, ma nel caso concreto mancava la prova dell'obbligo di ritrasferimento, essendo emerso solo che il prezzo era stato pagato dal ricorrente, circostanza compatibile anche con una diversa qualificazione, come la donazione indiretta. Quanto ai motivi quarto e quinto, la Corte ha ribadito che l'art. 219 c.c. opera essenzialmente per i beni mobili e come regola probatoria speciale, ma non deroga alla disciplina formale degli acquisti immobiliari; inoltre la presunzione di indivisione si applica solo quando non sia possibile accertare la proprietà esclusiva dell'uno o dell'altro coniuge, situazione non ricorrente perché il bene risultava acquistato e intestato alla resistente in forza di valido titolo. Nulla è stato disposto sulle spese per mancata costituzione dell'intimata; la Corte ha inoltre dato atto dei presupposti per la condanna ex art. 96, comma 4, c.p.c. e per l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
richiamato per l'azione generale di arricchimento proposta in via subordinata, rimasta assorbita dal rigetto delle censure principali e non accolta nel merito della pretesa proprietaria
utilizzato dal ricorrente per sostenere la possibilità di provare la simulazione; la Corte ha invece ribadito che, tra le parti, la simulazione soggettiva relativa richiede la controdichiarazione scritta
invocato per ammettere la prova testimoniale in presenza di principio di prova scritta; la Corte ha escluso che i documenti prodotti integrassero un valido principio idoneo a superare il difetto di controdichiarazione
art. 132, comma 1, n. 4, c.p.c.
dedotto per omessa o apparente motivazione; la Corte ha ritenuto la motivazione della sentenza impugnata sufficiente e coerente
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
norma processuale posta a fondamento dei motivi di nullità della sentenza per omessa motivazione o motivazione apparente
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
norma posta a fondamento dei motivi di violazione e falsa applicazione di legge
artt. 1322, 1706, 2725, 2732, 2735 c.c.
richiamati dal ricorrente per sostenere la validità e la prova del patto fiduciario e il valore confessorio delle dichiarazioni rese in altro giudizio; la Corte ne ha escluso la violazione nel caso concreto
invocato per sostenere che il giudice avrebbe dovuto valutare i fatti di causa sulla base delle prove dedotte; la Corte ha ritenuto che il giudizio di merito avesse correttamente valutato le risultanze istruttorie
richiamato per affermare il valore probatorio delle dichiarazioni rese dall'ex coniuge; la Corte le ha considerate meri indizi, non sufficienti a dimostrare l'obbligo di ritrasferimento
richiamato in relazione alla mancata ammissione della prova testimoniale
la Corte ha precisato che la norma riguarda essenzialmente controversie su beni mobili e opera come deroga alla regola dell'onere della prova, ma non incide sulla disciplina formale degli acquisti immobiliari; la presunzione del secondo comma opera solo se non sia accertabile la proprietà esclusiva di uno dei coniugi
richiamato per la definizione accelerata del ricorso in camera di consiglio
richiamato per la trattazione in camera di consiglio
applicato, in ragione della decisione conforme alla proposta ex art. 380-bis c.p.c., con condanna del ricorrente a una ulteriore somma in favore della cassa delle ammende
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002
richiamato per dare atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato
Massime di principio
- Nella simulazione soggettiva relativa di un contratto immobiliare, la prova tra le parti richiede la controdichiarazione scritta; le dichiarazioni rese in altri giudizi non sono idonee a sostituire tale documento.
- La confessione o le dichiarazioni confessorie non possono colmare il difetto di forma richiesta per il negozio dissimulato quando la legge esige la prova scritta dell'accordo simulatorio.
- Il negozio fiduciario può anche essere concluso oralmente, ma chi lo invoca deve provare in modo rigoroso l'esistenza dell'obbligo di ritrasferimento; la sola dimostrazione del pagamento del prezzo non basta.
- Quando le risultanze probatorie sono suscettibili di una diversa qualificazione fattuale, la censura di legittimità non può tradursi in una richiesta di nuova valutazione delle prove da parte della Cassazione.
- L'art. 219 c.c. non deroga alla disciplina formale degli acquisti immobiliari: la presunzione di comunione o indivisione opera solo se non sia possibile accertare la proprietà esclusiva dell'uno o dell'altro coniuge e, comunque, non supera i requisiti di forma previsti per i diritti immobiliari.
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