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Cassazione Civile, Ordinanza n. 25700/2026 del 22/09/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (professionista)

La controversia

La società committente si oppose al decreto ingiuntivo con cui le era stato intimato di pagare al professionista € 48.372,13, oltre interessi, per attività di progettazione, direzione dei lavori e coordinamento relative a lavori di ristrutturazione, ampliamento e accorpamento di immobili. Chiese anche il risarcimento dei danni per i vizi dell’opera e la restituzione, ai sensi dell’art. 2033 c.c., di somme che riteneva versate in eccedenza. Il professionista contestò l’opposizione e chiamò in garanzia la propria compagnia assicuratrice. Il Tribunale ritenne sussistente una concorrente responsabilità della committente nella produzione del danno, compensò il credito professionale e il credito risarcitorio, revocò il decreto ingiuntivo e rigettò la domanda di indebito. In appello, la Corte d’appello di Firenze, con sentenza n. 1666/2021 del 1° settembre 2021, rigettò la domanda risarcitoria della committente, condannandola a pagare il compenso di € 48.372,13 oltre interessi; ritenne inoltre giustificato lo scostamento dalle conclusioni del consulente tecnico d’ufficio quanto alla quantificazione del compenso, sulla base dell’esame comparativo della documentazione. La società ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi. Primo: ha denunciato omessa pronuncia e omesso esame di fatti decisivi, violazione degli artt. 112 e 115 c.p.c. e illegittima quantificazione del compenso, lamentando duplicazioni tra le parcelle preventive e quella integrativa, inclusione di attività già ricomprese nel compenso forfettario per la direzione dei lavori, contabilizzazione di prestazioni non eseguite e ingiustificato scostamento dalle conclusioni del consulente. Secondo: ha denunciato violazione degli artt. 115 c.p.c., 2697 e 2222 e seguenti c.c., sostenendo che la documentazione e ammissioni stragiudiziali dimostrassero la negligenza professionale, che il professionista dovesse provare la non imputabilità dei danni e che fosse dovuta la riduzione del compenso o la restituzione dell’eccedenza. Terzo: ha denunciato violazione degli artt. 345 e 116 c.p.c. e 2729 e 2697 c.c., nonché delle norme sulla responsabilità del progettista e direttore dei lavori; ha contestato che la cessione a terzi dell’attività e dell’immobile escludesse il danno, sostenendo che la relativa circostanza e la documentazione fossero state introdotte tardivamente in appello e che la vendita non trasferisse all’acquirente il diritto al risarcimento.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato tutti e tre i motivi. Il primo è stato ritenuto in parte inammissibile e comunque infondato: non vi era omessa pronuncia, perché la Corte d’appello aveva esaminato comparativamente le prestazioni indicate nelle parcelle; le parcelle e la consulenza tecnica erano state considerate, mentre per gli altri fatti la ricorrente non aveva indicato in modo specifico quando e come fossero stati discussi né dimostrato la loro decisività. Inoltre, la sentenza d’appello aveva esposto le ragioni per discostarsi dalle conclusioni del consulente. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile: la censura investiva la valutazione delle risultanze di causa, non l’interpretazione o applicazione delle norme; non era stata dedotta una violazione dei limiti legali di acquisizione o valutazione delle prove, le questioni di eccezione d’inadempimento e riduzione del corrispettivo non risultavano dalla sentenza impugnata e non era stato indicato dove fossero state sollevate nei precedenti gradi; quanto all’art. 2697 c.c., non era individuata un’erronea ripartizione dell’onere probatorio, mentre l’art. 2222 c.c. era stato soltanto menzionato in rubrica. Il terzo motivo è stato rigettato: la cessione dell’azienda e dell’immobile risultava già menzionata nella sentenza di primo grado, sicché l’appello incidentale non era fondato su una questione nuova; la contestazione della tardività della produzione documentale non era stata specificamente proposta nel giudizio d’appello e non poteva essere introdotta per la prima volta in cassazione. Quanto al danno, la vendita dell’immobile poteva essere valorizzata, in assenza di ulteriori elementi, per ritenere che la società non avrebbe sostenuto i costi di ripristino e che non fosse provata una riduzione del prezzo dovuta ai vizi; la stessa società aveva dichiarato nell’atto di cessione che i locali erano in buono stato di manutenzione e idonei all’uso. La Corte ha quindi confermato la condanna al pagamento del compenso di € 48.372,13 oltre interessi. Nulla ha disposto sulle spese di cassazione, non avendo gli intimati svolto attività difensiva. Ha dato atto dei presupposti per il versamento, se dovuto, dell’ulteriore contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.

    costituisce un "fatto", agli effetti della norma citata, non una "questione" o un "punto", ma un vero e proprio "fatto", in senso storico e normativo, un preciso accadimento ovvero una precisa circostanza naturalistica, un dato materiale, un episodio fenomenico rilevante

    Il vizio di omesso esame previsto dalla norma riguarda un fatto storico, principale o secondario, e non questioni, argomentazioni difensive, elementi istruttori o il complesso dei materiali di causa.

  • art. 112 c.p.c.

    Va pertanto escluso che sussista il vizio di omessa pronuncia.

    Non ricorre omessa pronuncia quando la decisione impugnata ha affrontato la questione, anche attraverso l’analisi comparativa delle prestazioni indicate nelle parcelle.

  • art. 115 c.p.c.

    non essendo stato denunciato che il giudice, in contraddizione espressa o implicita con la prescrizione della norma, abbia posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli

    La violazione dell’art. 115 c.p.c. non coincide con la contestazione della ricostruzione dei fatti o della valutazione delle prove: occorre denunciare che il giudice abbia fondato la decisione su prove non introdotte dalle parti né acquisite nell’esercizio dei poteri officiosi.

  • art. 116 c.p.c.

    non essendo stato allegato che il giudice, nel valutare una prova o, comunque, una risultanza probatoria, non abbia operato - in assenza di diversa indicazione normativa - secondo il suo "prudente apprezzamento", pretendendo di attribuirle un altro e diverso valore oppure il valore che il legislatore attribuisce ad una differente risultanza probatoria, oppure, qualora la prova sia soggetta ad una specifica regola di valutazione, abbia dichiarato di valutare la stessa secondo il suo prudente apprezzamento

    La violazione dell’art. 116 c.p.c. è configurabile se il giudice disattende i criteri legali di valutazione della prova, attribuendo a una prova un valore diverso da quello previsto dalla legge o applicando il prudente apprezzamento a una prova soggetta a valutazione legale.

  • art. 345 c.p.c.

    la violazione del divieto di produzione di nuovi documenti in appello è rilevabile d'ufficio e può essere eccepita dalla parte per tutta la durata del giudizio di appello, ma, se non rilevata né eccepita in tale fase, non può essere prospettata quale motivo di ricorso per cassazione, dovendosi ritenere consumato il potere di far valere la relativa questione in ragione della mancata previsione della sua rilevabilità in ogni stato e grado del processo

    La tardività della produzione documentale in appello, se non rilevata d’ufficio né eccepita nel corso del giudizio di appello, non può essere dedotta per la prima volta con ricorso per cassazione.

  • art. 2697 c.c.

    il vizio in questione è configurabile soltanto nell'ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l'onere della prova ad una parte diversa da quella che ne era onerata secondo le regole di scomposizione delle fattispecie basate sulla differenza tra fatti costitutivi ed eccezioni

    La violazione dell’onere della prova sussiste soltanto quando il giudice lo attribuisce alla parte diversa da quella onerata secondo la distinzione tra fatti costitutivi ed eccezioni; non è sufficiente contestare l’apprezzamento delle prove.

  • art. 2729 c.c.

    in tema di presunzioni semplici, gli elementi assunti a fonte di prova non debbono essere necessariamente più d'uno, ben potendo il giudice fondare il proprio convincimento su uno solo di essi, purché grave e preciso, dovendo il requisito della "concordanza" ritenersi menzionato dalla legge solo in previsione di un eventuale, ma non necessario, concorso di più elementi presuntivi

    Il giudice può fondare una presunzione semplice anche su un solo elemento, purché grave e preciso; la concordanza è richiesta quando concorrono più elementi presuntivi, ma non è condizione necessaria se l’elemento è unico.

  • art. 13, commi 1-bis e 1-quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Sussistono i presupposti processuali, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/02, inserito dall’art. 1, comma 17, legge n. 228/12, per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.

    In caso di rigetto del ricorso, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il pagamento dell’ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, se dovuto.

Massime di principio

  • Il vizio di omesso esame previsto dall’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. riguarda un fatto storico, principale o secondario, e non consente di rimettere in discussione argomentazioni difensive, elementi istruttori o la complessiva valutazione dei materiali di causa. Chi denuncia l’omesso esame deve inoltre indicare quando e come il fatto sia stato discusso e dimostrarne la decisività.
  • Il giudice di merito può discostarsi dalle conclusioni del consulente tecnico d’ufficio se espone una valutazione critica congruamente motivata e ancorata alle risultanze processuali, indicando gli elementi e i criteri che giustificano la diversa conclusione.
  • La denuncia di violazione di legge non può essere usata per contestare la ricostruzione della fattispecie concreta compiuta dal giudice sulla base delle risultanze istruttorie: tale contestazione attiene alla valutazione di merito e, in cassazione, deve rispettare i limiti propri del vizio di motivazione.
  • La violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non ricorre per il solo fatto che la parte contesti l’esito della valutazione probatoria; occorre, rispettivamente, dedurre l’uso di prove non introdotte dalle parti fuori dai poteri officiosi oppure il mancato rispetto delle regole legali di valutazione della prova.
  • Le questioni non risultanti dalla sentenza impugnata non possono essere introdotte per la prima volta in cassazione: il ricorrente deve indicare specificamente l’atto del giudizio di merito nel quale le ha sollevate, così da consentire il controllo sulla loro precedente deduzione.
  • La violazione dell’art. 2697 c.c. è configurabile quando il giudice distribuisce l’onere probatorio in modo difforme dalle regole sui fatti costitutivi e sulle eccezioni; non basta contestare che le prove siano state apprezzate in modo sfavorevole.
  • La contestazione della tardività della produzione documentale in appello deve essere proposta nel giudizio d’appello; se non è stata allora rilevata o eccepita, non può essere fatta valere per la prima volta in cassazione.
  • La prova del danno-conseguenza, anche presuntiva, grava su chi domanda il risarcimento. La vendita del bene può costituire, in assenza di ulteriori elementi, una base presuntiva per escludere costi di ripristino non più sostenuti o una diminuzione di valore non dimostrata nel prezzo di cessione.
  • Una presunzione semplice può fondarsi anche su un solo elemento, purché grave e preciso; la pluralità e la concordanza degli indizi non sono requisiti necessari quando la presunzione si basa su un unico elemento.

Come è indicizzato

MaterieResponsabilità professionaleImpugnazioniProve
RamiContrattiResponsabilità civileProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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