Cassazione Civile, Ordinanza n. 30184/2023 del 31/10/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia trae origine da un avviso di accertamento emesso nei confronti di una società, in seguito a processo verbale di constatazione, con recupero di maggiori Ires e Iva per l’anno d’imposta 2006 sulla base dell’assunto che la società avesse acquistato materiale inerte senza fattura e avesse quindi realizzato maggiori ricavi e vendite in evasione. In parallelo, nei confronti della socia persona fisica era stato emesso un separato avviso di accertamento ai fini Irpef, fondato sulla presunzione di distribuzione ai soci degli utili extracontabili in una società a ristretta base. La contribuente aveva impugnato il solo accertamento a lei notificato e i giudici tributari di merito avevano accolto il ricorso. In cassazione l’Agenzia deduceva un unico motivo, denunciando la nullità della sentenza d’appello per motivazione apparente, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c. e per violazione dell’art. 132 c.p.c. Successivamente, la contribuente chiedeva dichiararsi l’estinzione del giudizio per avere aderito alla definizione agevolata delle liti pendenti ex legge n. 197 del 2022 e per avere versato la prima rata.
La decisione
La Corte ha preso atto della documentata adesione della contribuente alla definizione agevolata della lite pendente, con deposito della domanda e del pagamento della prima rata, ritenendo integrati i presupposti previsti dall’art. 1, commi 197 e 198, della legge n. 197 del 2022. Di conseguenza ha dichiarato estinto il giudizio di cassazione. Le spese sono state poste a carico delle parti che le avevano anticipate, secondo la disciplina richiamata. È stato inoltre precisato che, trattandosi di causa di inammissibilità sopravvenuta al ricorso per cassazione, non sussistevano i presupposti per il raddoppio del contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
viene richiamato come parametro del motivo di ricorso per dedurre la nullità della sentenza per vizio di motivazione apparente
è indicato come norma violata per asserita motivazione apparente della sentenza impugnata
art. 1, comma 197, legge 29 dicembre 2022, n. 197
«le controversie definibili non sono sospese, salvo che il contribuente faccia apposita richiesta al giudice, dichiarando di volersi avvalere della definizione agevolata. In tal caso il processo è sospeso fino al 10 ottobre 2023 ed entro la stessa data il contribuente ha l'onere di depositare, presso l'organo giurisdizionale innanzi al quale pende la controversia, copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata»
la Corte ne desume che il deposito della domanda di definizione e della prova del pagamento della prima rata entro il termine previsto comporta la sospensione e, poi, l'estinzione della controversia definibile
art. 1, comma 198, legge 29 dicembre 2022, n. 197
«Nelle controversie pendenti in ogni stato e grado, in caso di deposito ai sensi del comma 197, secondo periodo, il processo è dichiarato estinto con decreto del presidente della sezione o con ordinanza in camera di consiglio se è stata fissata la data della decisione»
la Corte applica la disposizione nel senso che, una volta documentati i presupposti della definizione agevolata, il processo deve essere dichiarato estinto con ordinanza
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
la Corte esclude il raddoppio del contributo unificato perché la causa di inammissibilità è sopravvenuta alla proposizione del ricorso
Cass. 07/12/2018, n. 31732
è richiamata a sostegno del principio secondo cui, se la causa di inammissibilità è sopravvenuta alla proposizione del ricorso, non è dovuto il doppio contributo unificato
Massime di principio
- Nelle controversie tributarie definibili, la produzione della domanda di definizione agevolata e della prova del versamento della prima rata entro il termine stabilito impone la declaratoria di estinzione del giudizio pendente, anche in cassazione.
- La definizione agevolata della lite pendente opera come causa sopravvenuta che rende superfluo l’esame dei motivi di ricorso e determina l’arresto del processo secondo la disciplina speciale.
- Quando l’estinzione o l’inammissibilità del giudizio di cassazione deriva da un fatto sopravvenuto successivo alla proposizione del ricorso, non è applicabile il raddoppio del contributo unificato.
- In caso di estinzione del giudizio per definizione agevolata, le spese restano a carico delle parti che le hanno anticipate secondo quanto previsto dalla disciplina speciale.
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