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Cassazione Civile, Ordinanza n. 13064/2026 del 06/05/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ente locale)

La controversia

La controversia trae origine da un verbale di contestazione elevato dalla Polizia Municipale per avere un veicolo della società proseguito la marcia nonostante il semaforo rosso. La società ha proposto opposizione davanti al Giudice di Pace deducendo la tardività della notifica del verbale. Il Giudice di Pace ha accolto l’opposizione, annullato il verbale e compensato integralmente le spese. La società, rimasta soccombente sul solo capo delle spese, ha impugnato la decisione limitatamente alla compensazione, sostenendo che il Tribunale avesse erroneamente ravvisato "gravi ed eccezionali ragioni" per derogare al principio di soccombenza ex artt. 91 e 92 c.p.c.; in particolare, contesta che possano integrare tale clausola la brevità del procedimento, la natura della lite, il principio di causalità legato all’esternalizzazione della notifica, il comportamento processuale della P.A. e la mancata previa attivazione di rimedi amministrativi o alternativi.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto corretta la decisione del giudice di merito che aveva compensato le spese, valorizzando sia il comportamento processuale dell’amministrazione, che aveva agevolato la definizione del giudizio, sia la tardiva notificazione del verbale dovuta a un anomalo ritardo di un servizio esternalizzato, non direttamente controllabile dal Comune. La Corte ha richiamato l’interpretazione costituzionalmente orientata dell’art. 92, co. 2, c.p.c. successiva a Corte cost. n. 77/2018, secondo cui la compensazione è possibile anche in presenza di ragioni gravi ed eccezionali analoghe a quelle tipizzate, con ampia discrezionalità motivata del giudice. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità, al pagamento di somme ex art. 96 c.p.c. e all’ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 91 c.p.c.

    richiamato come regola generale secondo cui le spese seguono la soccombenza

  • art. 92, co. 2, c.p.c.

    consente la compensazione delle spese in presenza di gravi ed eccezionali ragioni, lette in senso non tassativo e analogico rispetto alle ipotesi tipizzate

  • Corte cost. n. 77/2018

    ha dichiarato l’illegittimità della precedente restrizione legislativa e ha ricondotto la compensazione a una clausola generale di gravi ed eccezionali ragioni

  • art. 203 c.d.s.

    richiamato dalla ricorrente come rimedio alternativo non attivato, ma ritenuto non decisivo ai fini della compensazione

  • art. 380 bis c.p.c.

    norma processuale sulla definizione accelerata richiamata nella trattazione del ricorso

  • art. 380 bis.1 c.p.c.

    norma richiamata per la fissazione dell’adunanza in camera di consiglio

  • art. 15 d.lgs. n. 546/1992

    evocato come disciplina speciale del processo tributario in tema di compensazione delle spese, usata in chiave sistematica

  • d.lgs. n. 156/2015, art. 9, co. 1, lett. f)

    richiamato per la modifica dell’art. 15 del processo tributario e per il raffronto sistematico

  • art. 96, co. 3, c.p.c.

    fondamento della condanna al pagamento di somma ulteriore in favore della controparte

  • art. 96, co. 4, c.p.c.

    fondamento della condanna al pagamento di somma ulteriore in favore della cassa delle ammende

  • art. 13, co. 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    fondamento dell’obbligo di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto

  • art. 1-bis, d.P.R. n. 115/2002

    richiamato in relazione al contributo unificato ulteriore

Massime di principio

  • La compensazione delle spese di lite può essere disposta non solo nelle ipotesi espressamente tipizzate, ma anche in presenza di altre ragioni gravi ed eccezionali analoghe, purché specificamente motivate.
  • La valutazione delle "gravi ed eccezionali ragioni" è frutto di un apprezzamento discrezionale del giudice di merito, sindacabile in cassazione solo se la motivazione manca o è giuridicamente errata.
  • Nella valutazione sulle spese può rilevare il comportamento processuale della parte pubblica, quando abbia contribuito ad agevolare la definizione della controversia.
  • Può essere valorizzata, ai fini del riparto delle spese, anche una causa del vizio o della soccombenza connessa a fattori organizzativi esterni e non direttamente controllabili dalla parte, pur senza escludere la sua responsabilità sostanziale.
  • L’interpretazione dell’art. 92 c.p.c. deve essere coerente con la clausola generale ricavata dalla giurisprudenza costituzionale e con gli orientamenti sistematici desumibili da discipline speciali affini.
  • rami

Come è indicizzato

MaterieSpese di lite
RamiProcesso civile
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