Cassazione Civile, Ordinanza n. 10525/2025 del 22/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
Una infermiera, impiegata presso un reparto ospedaliero con lavoro a turni, aveva chiesto il pagamento del c.d. "tempo tuta" (tempo necessario per indossare e togliere la divisa), sostenendo che tale attività non fosse retribuita e che, almeno per il turno notturno, non vi fosse stata una compensazione tramite riduzione dell'orario. Il tribunale aveva riconosciuto le differenze retributive limitatamente al turno notturno; la corte d'appello aveva respinto sia l'appello principale della struttura sanitaria sia quello incidentale della lavoratrice, ritenendo che l'accordo aziendale del 6 marzo 2008 non fosse stato stipulato per compensare il tempo di vestizione/svestizione, ma per gestire un diverso mutamento dell'organizzazione dei turni. In cassazione la struttura sanitaria ha dedotto: 1) violazione dell'art. 437, comma 2, c.p.c., per avere la corte territoriale trattato come nuove e quindi inammissibili le difese sulla natura di miglior favore dell'orario di 35 ore; 2) violazione delle norme sull'interpretazione del contratto, sostenendo che l'accordo aziendale dovesse essere letto come compensazione complessiva dei disagi del lavoro a turni, incluso il tempo tuta; 3) violazione degli artt. 2099 e 2103 c.c. e dell'art. 27, comma 12, CCNL Sanità, per l'erronea esclusione della riassorbibilità delle condizioni economiche di miglior favore; 4) omesso esame di un fatto decisivo, sempre relativo alla riassorbibilità del beneficio orario/economico rispetto al tempo tuta.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che tutti i motivi, pur formalmente diversi, non colpissero la reale ratio decidendi della sentenza d'appello: la corte territoriale aveva infatti compiuto un accertamento in fatto, fondato anche sulle risultanze dell'audizione delle parti sociali, escludendo che l'accordo aziendale del 6 marzo 2008 fosse stato concepito come misura compensativa del tempo tuta. Secondo tale ricostruzione, l'accordo si spiegava invece con l'introduzione di un diverso assetto dei turni, sgradito ai dipendenti, mentre la questione della remunerazione del tempo di vestizione/svestizione era emersa solo successivamente per effetto della disciplina contrattuale collettiva del 2016/2018. Poiché il ricorso pretendeva di sovrapporre una lettura alternativa dell'accordo senza confrontarsi con questo accertamento preliminare, le censure sono state giudicate inammissibili. La ricorrente è stata condannata alle spese ed è stato dato atto dell'obbligo del versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
la censura sulla novità delle difese è stata respinta perché il ricorso non si confrontava con la ratio decidendi basata sull'accertamento in fatto dell'accordo aziendale
artt. 1362, commi 1 e 2, 1369 e 1371 c.c.
invocati per sostenere una diversa interpretazione dell'accordo aziendale, ma la Corte ha ritenuto la censura inammissibile per mancato confronto con l'accertamento fattuale della sentenza impugnata
richiamati per sostenere la natura economica del beneficio e la sua riassorbibilità, ma senza incidere sulla ratio decidendi
art. 27, comma 12, CCNL Sanità 2016/2018
prevede, secondo la ricostruzione riportata, il riconoscimento fino a 15 minuti complessivi per vestizione, svestizione e passaggi di consegne, rilevante per la domanda di pagamento del tempo tuta
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato ai fini del raddoppio del contributo unificato in conseguenza dell'inammissibilità del ricorso
Cass., Sez. Un., 20 febbraio 2020, n. 4315
richiamata per l'accertamento dei presupposti processuali del raddoppio del contributo unificato
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando le censure, pur formalmente articolate su diversi profili, non si confrontano con la ratio decidendi effettiva della sentenza impugnata, specie se questa si fonda su un accertamento di fatto autonomo e decisivo.
- L'interpretazione di un accordo collettivo o aziendale, una volta sorretta da un accertamento in fatto compiuto dal giudice di merito, non può essere utilmente contestata in cassazione con una diversa lettura meramente contrappositiva, se non si censura specificamente il percorso argomentativo seguito.
- La deduzione della novità di una questione in appello non è decisiva quando il ricorso si risolva, in realtà, nella contestazione di un accertamento di fatto già compiuto dal giudice territoriale sulla finalità dell'accordo e sulla non riconducibilità del beneficio al tempo tuta.
- Quando la corte di merito accerta che un beneficio contrattuale è stato previsto per una ragione organizzativa diversa dalla compensazione di una specifica prestazione non retribuita, la tesi della compensazione o della riassorbibilità di tale prestazione non può essere accolta se non si scardina quel preliminare accertamento fattuale.
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