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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 38476/2023 del 21/09/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

I ricorrenti impugnano la sentenza di patteggiamento del GIP per: 1) erronea qualificazione giuridica del fatto (sostengono che la fattispecie avrebbe dovuto rientrare nell'ipotesi lieve del comma V dell'art. 73 DPR 309/1990); 2) carenza di motivazione (dedotta da El Bouardi Abdellatif) per presunte mere formule di stile; 3) illegittimità della confisca del denaro e dei telefoni cellulari per mancata dimostrazione del nesso di collegamento tra il denaro/telefoni e il reato, quindi violazione dei presupposti normativi per la confisca.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il motivo di El Bouardi relativo alla carenza di motivazione, perché l'art. 448, comma 2-bis cod. proc. pen. limita le impugnazioni nelle sentenze di patteggiamento. Ha ritenuto infondato il motivo di errore di qualificazione per tutti i ricorrenti, avendo il provvedimento motivato il quadro fattuale (quantitativi, purezza, numero di dosi, tipi di sostanze, concorso fra più persone). Ha invece accolto parzialmente i ricorsi di El Wahdani Radouane e Ouarid Mohamed con riferimento esclusivo alla confisca dei telefoni cellulari, ritenendo che non fosse adeguatamente motivato il nesso di strumentalità fra telefoni e reato; ha annullato la statuizione sulla confisca dei telefoni e ha rinviato al Tribunale di Como per nuovo giudizio su quel punto. Ha invece confermato la legittimità della confisca del denaro, richiamando la norma che rende obbligatoria la confisca dei proventi salvo l'ipotesi lieve. Il ricorso di El Bouardi è stato dichiarato inammissibile e lo stesso è condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 444 cod. proc. pen.

    Disciplina del patteggiamento; il GIP ha applicato la pena ai sensi di questa norma

  • art. 448, comma 2-bis cod. proc. pen.

    Limita l'impugnabilità delle sentenze di patteggiamento alle sole ipotesi tassativamente indicate; ne deriva l'inammissibilità dei motivi basati su vizi motivazionali non previsti

  • art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.

    Ground di cassazione relativo alla motivazione: nel caso di sentenze di patteggiamento tale vizio non è automaticamente ammissibile alla luce dell'art. 448(2-bis)

  • art. 73 DPR 309/1990, comma V

    Prevede la 'ipotesi lieve' per i reati di stupefacenti; se ricorre può escludersi l'applicazione di alcune misure come la confisca obbligatoria dei proventi

  • art. 85-bis DPR 309/1990

    Richiama l'art. 240-bis c.p. e consente la confisca delle somme ritenute profitto del reato nei reati di detenzione di stupefacenti, salvo l'ipotesi lieve

  • art. 240-bis cod. pen.

    Regola la confisca obbligatoria del profitto del reato; applicabile quando non ricorre l'ipotesi lieve, giustificando la confisca del denaro sequestrato

  • art. 240 cod. pen.

    Disciplina la confisca facoltativa degli strumenti del reato; richiede la dimostrazione del nesso di strumentalità tra cosa e reato (non basta l'occasionalità)

  • art. 7-bis art. 73 DPR 309/1990

    Norma citata dalla sentenza in relazione alla confisca degli strumenti; nel caso concreto il richiamo è stato ritenuto non sufficientemente motivato

Massime di principio

  • Nelle sentenze di patteggiamento l'impugnabilità in Cassazione è fortemente limitata dall'art. 448(2-bis): i vizi motivazionali generici non costituiscono di per sé motivo ammissibile di ricorso.
  • L'erronea qualificazione giuridica del fatto è un motivo ammesso in Cassazione anche dopo il patteggiamento, ma solo se l'errore è manifesto e risulta chiaramente dal testo del provvedimento; non è sufficiente una mera contestazione generica della qualificazione.
  • La confisca delle somme di denaro ritenute profitto del reato è legittima quando operano le norme che la prevedono (art. 85-bis DPR 309/90 e art. 240-bis c.p.), salvo che ricorra l'ipotesi lieve di cui all'art. 73 DPR 309/90: l'onere di provare l'eccezione grava su chi la invoca.
  • La confisca degli 'strumenti' del reato (es. telefoni) è discrezionale ma richiede motivazione specifica che dimostri un nesso di strumentalità stretto e non occasionale fra lo strumento e l'attività criminosa; l'assenza di tale motivazione rende la statuizione annullabile.
  • Se un motivo di ricorso è dichiarato inammissibile nelle condizioni previste dalla legge, il ricorrente può essere condannato alle spese processuali e a somma a favore della cassa delle ammende.

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