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Cassazione Civile, Ordinanza n. 07246/2024 del 18/03/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

Una società in liquidazione e alcuni soci avevano impugnato un avviso di accertamento relativo all'anno d'imposta 2008, con cui venivano contestati maggior imponibile e maggior valore della produzione ai fini IRAP, oltre a maggior volume d'affari ai fini IVA e l'omessa regolarizzazione di acquisti senza fattura; le risultanze erano state poi trasferite ai soci per la rettifica dei tributi personali in ragione della ristretta base sociale. In primo grado i ricorsi erano stati accolti per difetto di delega e di qualifica del funzionario firmatario. In appello l'amministrazione finanziaria aveva ottenuto il riconoscimento della regolarità della sottoscrizione, ma la CTR aveva comunque annullato le riprese ritenendo, in sintesi, che la contribuente avesse dato puntuali giustificazioni dei movimenti bancari, che le riprese residue fossero di importo modesto e non sintomatiche di evasione, e che dovessero essere considerate anche perdite fiscali pregresse, comprese quelle dell'anno 2007 e quelle del 2008. L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha denunciato motivazione apparente ex art. 36 d.lgs. 546/1992, sostenendo che la CTR avesse omesso il concreto esame della documentazione giustificativa; con il secondo ha dedotto violazione dell'art. 84 TUIR per avere la CTR consentito l'utilizzo della perdita 2007 nonostante fosse ancora sub iudice e quindi non definitivamente certa, con rischio di duplicazione del riporto delle perdite.

La decisione

La Corte ha rigettato il primo motivo, ritenendo che la motivazione della CTR, pur sintetica, non fosse apparente perché esprimeva una ratio decidendi comprensibile e superiore al minimo costituzionale. Ha invece accolto il secondo motivo, affermando che il riporto/utilizzo della perdita fiscale presuppone la sua effettiva certezza e che, se il giudizio sulla rettifica dell'anno di formazione della perdita è ancora pendente, quella perdita non può essere utilizzata in diminuzione del reddito di annualità successive. La sentenza impugnata è stata quindi cassata limitatamente al motivo accolto e la causa rinviata al giudice d'appello. È stato assorbito il ricorso incidentale dei contribuenti, perché attinente alla statuizione sulle spese, travolta dalla cassazione.

Norme richiamate

  • art. 36 d.lgs. n. 546 del 1992

    la motivazione è censurabile solo se manca in modo sostanziale; una motivazione sintetica ma intellegibile non integra motivazione apparente

  • art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.

    il vizio dedotto riguarda la nullità della sentenza per motivazione apparente

  • art. 84 TUIR

    la perdita è "determinata con le stesse norme valevoli per la determinazione del reddito"

    la perdita deve essere determinata con le stesse regole del reddito ed è utilizzabile in diminuzione dei redditi successivi solo se effettivamente esistente e certa; non è consentito un utilizzo duplicato o anticipato di perdite ancora sub iudice

  • Cass. SS.UU. n. 8053/2014

    richiamata come parametro del "minimo costituzionale" della motivazione

  • Cass. SS.UU. n. 4835/2023

    richiamata per affermare che la cassazione della sentenza travolge anche le statuizioni accessorie, come quelle sulle spese

Massime di principio

  • La motivazione della sentenza è apparente solo quando non consente di individuare la ratio decidendi; una motivazione concisa ma dotata di un nucleo argomentativo comprensibile è sufficiente e non integra nullità.
  • Nel processo tributario, il giudice può ritenere giustificate le movimentazioni bancarie se valorizza una spiegazione plausibile delle operazioni e dei relativi importi, purché la decisione esponga comunque le ragioni del convincimento.
  • Le perdite fiscali possono essere riportate agli esercizi successivi solo se la loro esistenza è effettiva e definitiva; se la perdita è ancora oggetto di contenzioso sulla rettifica dell'annualità in cui è sorta, essa non può essere già utilizzata in diminuzione del reddito di anni successivi.
  • Il riporto delle perdite non attribuisce al contribuente un potere libero di scelta sul loro ammontare da utilizzare in ciascun esercizio: la perdita rileva nei limiti della capienza del reddito imponibile e secondo il meccanismo legale di riporto a nuovo fino a esaurimento.
  • L'accoglimento di un motivo di ricorso che comporti cassazione con rinvio travolge anche le statuizioni accessorie della sentenza impugnata, incluse quelle sulle spese di lite.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamento
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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