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Cassazione Civile, Ordinanza n. 05793/2025 del 04/03/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce da un precedente giudizio in cui era stato rigettato il ricorso per cassazione proposto da una società agricola contro la sentenza di merito che aveva respinto la domanda di risarcimento dei danni a colture provocati da animali selvatici. Nel giudizio di revocazione della successiva ordinanza della Cassazione, la società deduce due errori: primo, una presunta contraddizione interna dell'ordinanza, che prima avrebbe affermato la fondatezza di un motivo di ricorso e poi lo avrebbe dichiarato infondato, integrando così errore di fatto revocatorio o, in subordine, errore materiale; secondo, l'erroneità della condanna alle spese in favore dell'ente resistente, poiché quest'ultimo non aveva depositato un controricorso ma solo un atto di costituzione e non avrebbe sostenuto spese né maturato compensi. In subordine, la ricorrente chiedeva anche la correzione dell'errore materiale.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibili sia il ricorso per revocazione sia l'istanza di correzione di errore materiale. Ha ritenuto che il primo motivo non integrasse alcuna vera contraddizione revocatoria, poiché il passo indicato dalla ricorrente si limitava a riassumere il contenuto del motivo originariamente proposto. Ha inoltre escluso che la condanna alle spese costituisse errore di fatto o errore materiale, trattandosi semmai di una censura di diritto sulla correttezza della liquidazione e sulla spettanza delle spese, estranea al rimedio revocatorio. Ne è seguita la condanna della ricorrente alle spese del giudizio di revocazione e l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

Massime di principio

  • La revocazione per errore di fatto è ammissibile solo quando la decisione sia stata determinata da una svista percettiva immediatamente rilevabile, e non da un errore di valutazione o di interpretazione giuridica.
  • Non sussiste errore revocatorio se il passaggio dell'ordinanza contestato si limita a riportare o sintetizzare la tesi del ricorrente, senza costituire una effettiva affermazione della Corte in contrasto con il dispositivo.
  • L'errore di fatto revocatorio deve riguardare un fatto non controverso e non discusso tra le parti; se la doglianza investe la qualificazione giuridica della statuizione sulle spese o la sua conformità alla legge, il rimedio corretto non è la revocazione ma gli ordinari mezzi di impugnazione ove esperibili.
  • La correzione dell'errore materiale non può essere utilizzata per rimettere in discussione una valutazione di diritto o una scelta decisoria della Corte, anche se riferita al capo sulle spese.
  • In presenza di inammissibilità dell'impugnazione, va dichiarata la soccombenza della parte impugnante con condanna alle spese e con applicazione dell'ulteriore contributo unificato quando ne ricorrano i presupposti.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di lite
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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