Sentenza del 19/06/2024 n. 16934 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava le spese del giudizio promosso da A.A. contro un’intimazione di pagamento, fondata su una cartella di 884,04 euro relativa a un ruolo poi annullato giudizialmente. Dopo l’annullamento della cartella e il successivo sgravio, il giudizio era stato dichiarato estinto per cessata materia del contendere, con compensazione delle spese di primo grado. La CTR Puglia aveva confermato tale compensazione e condannato il contribuente alle spese d’appello per 6.000 euro. A.A. ha proposto ricorso per cassazione con 48 motivi, contestando, tra l’altro, la legittimazione e i poteri dei rappresentanti delle controparti, vizi della cartella, la tempestività della sospensione, la compensazione delle spese di primo grado e la condanna alle spese d’appello.
La decisione
La Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che i 48 motivi, esposti in 73 pagine, fossero ripetitivi, confusi e privi di chiarezza e specificità, con sovrapposizione di censure riferite a diversi vizi di impugnazione. I motivi 1-27 erano formulati con parametri non pertinenti ai dedotti vizi processuali; i motivi 28-29 non indicavano dove e quando le questioni fossero state tempestivamente sollevate nei gradi di merito e riguardavano inoltre una cartella già annullata; il motivo 30 chiedeva una non consentita rivalutazione di merito sulla sospensione del pagamento. Le censure sulle spese di primo grado erano inammissibili perché dirette a ottenere un nuovo esame di valutazioni di merito: la compensazione era stata motivata anche con la tempestiva reazione dell’Amministrazione dopo l’annullamento e con la valutazione negativa della condotta processuale del contribuente. La condanna alle spese d’appello era invece conseguenza della soccombenza. Il controricorso di Equitalia Sud S.p.A. è stato dichiarato inammissibile per mancato deposito della procura speciale notarile necessaria a verificare i poteri del rappresentante. A.A. è stato condannato a pagare all’Agenzia delle Entrate 800 euro per competenze, oltre accessori, nonché le spese prenotate a debito; inoltre, ai sensi dell’art. 96, terzo comma, c.p.c., 1.600 euro, oltre interessi legali dalla pubblicazione. È stato infine dato atto dell’obbligo di versare l’ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
In tali termini, l'esposizione del ricorso non risponde ai requisiti di chiarezza, sinteticità e di precisa riferibilità alla decisione impugnata, come imposti dall' art. 366 cod. proc. civ.
Il ricorso per cassazione deve esporre le censure in modo chiaro, sintetico e specificamente riferito alla decisione impugnata, così da consentire alla Corte un controllo di legittimità immediato e circoscritto.
Risulta del tutto inammissibile la mescolanza e la sovrapposizione di mezzi d'impugnazione eterogenei, facenti riferimento alle diverse ipotesi contemplate dall' art. 360 , primo comma, n. 3 e n. 5 cod. proc. civ., non essendo consentita la prospettazione di una medesima questione sotto profili incompatibili.
Ogni censura deve essere ricondotta con precisione al pertinente motivo di ricorso previsto dall’art. 360 c.p.c.; non spetta alla Cassazione ricostruire e classificare doglianze formulate in modo confuso o incompatibile.
Art. 15, comma 2, D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, nel testo applicabile ratione temporis
La compensazione delle spese di lite del giudizio di primo grado [...] è frutto di una valutazione di merito che si è posta in linea con i criteri di cui all' art. 15 , comma 2, D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 , ratione temporis applicabile.
La disciplina delle spese del processo tributario applicabile ratione temporis consente al giudice di valutare se ricorrano i presupposti per compensarle, senza che la cessazione della materia del contendere comporti automaticamente la condanna di una parte.
Art. 92, secondo comma, c.p.c., nel testo applicabile ratione temporis
Se... concorrono altre gravi ed eccezionali ragioni, esplicitamente indicate nella motivazione, il giudice può compensare, parzialmente o per intero, le spese tra le parti.
Nel testo applicabile alla controversia, la compensazione poteva essere disposta in presenza di gravi ed eccezionali ragioni esplicitate in motivazione; la valutazione è discrezionale e può considerare anche la condotta processuale delle parti.
Ravvisando, al contrario, sulla base, anche stavolta di accertamenti fattuali non sindacabili nella sede che occupa, il negativo comportamento processuale del contribuente, considerato per le ragioni suddette, non conforme al principio di lealtà, ai sensi dell' art. 88 cod. proc. civ.
Il dovere di lealtà processuale può essere considerato dal giudice nella valutazione delle spese; nel caso concreto l’accertamento della condotta del contribuente era di merito e non poteva essere riesaminato in cassazione.
L' art. 96 , terzo comma, cod. proc. civ., nel disporre che il soccombente può essere condannato a pagare alla controparte una "somma equitativamente determinata", non fissa alcun limite quantitativo per la condanna alle spese della parte soccombente.
La norma consente una condanna equitativa a carico del soccombente che abbia abusato dello strumento processuale; la somma può essere determinata in modo ragionevole anche in rapporto alle spese processuali o al valore della controversia.
Art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Dà atto che ricorrono i presupposti di cui all' art 13 , comma 1-quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 , per il versamento da parte della ricorrente, di una somma pari a quella eventualmente dovuta a titolo di contributo unificato per la proposizione del ricorso.
Quando ricorrono i presupposti previsti dalla norma, la declaratoria d’inammissibilità comporta l’obbligo per il ricorrente di versare un ulteriore importo pari al contributo unificato dovuto per l’impugnazione.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione deve individuare con ordine ciascun errore della sentenza e indicare il pertinente motivo previsto dall’art. 360 c.p.c.; un’esposizione prolissa, ripetitiva o che mescola censure eterogenee può comportare l’inammissibilità.
- Le questioni non esaminate dal giudice di merito devono essere accompagnate dall’indicazione specifica degli atti e dei passaggi processuali in cui furono tempestivamente sollevate; non basta riproporle per la prima volta in cassazione.
- La Cassazione non può essere utilizzata per ottenere una nuova valutazione dei fatti, come la tempestività di un’attività amministrativa o l’apprezzamento della condotta processuale, quando tali valutazioni siano motivate e attengano al merito.
- La cessazione della materia del contendere non determina automaticamente la condanna alle spese secondo la soccombenza virtuale: il giudice può disporne la compensazione nei limiti della disciplina applicabile, considerando le ragioni della definizione e il comportamento delle parti.
- Per agire in giudizio in nome di una società tramite un procuratore speciale, occorre che la procura da cui derivano i poteri rappresentativi sia prodotta o comunque presente nel fascicolo, affinché il giudice possa verificarne la legittimazione.
- Un ricorso per cassazione manifestamente sproporzionato rispetto alla questione e articolato in censure inammissibili può essere valutato come abuso dello strumento processuale e comportare una condanna pecuniaria ex art. 96, terzo comma, c.p.c., oltre alle ordinarie spese.
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