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Sentenza

Sentenza del 19/06/2024 n. 472 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Liguria

CImposta di registro - benefici prima casa - terreno con fabbricato in corso di costruzione - lavori non ultimati

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Il notaio ha applicato le agevolazioni "prima casa" (imposta di registro 2%) per la vendita di un fabbricato in corso di costruzione insistente sul mappale 349 e dei relativi terreni pertinenziali, scomputando altresì un credito d'imposta per riacquisto prima casa. L'Ufficio riteneva invece che l'oggetto fossero terreni (fabbricabili o agricoli) non riconoscendo la pertinenzialità né l'esistenza di un fabbricato in corso di costruzione, e ha emesso avvisi di liquidazione per la maggior imposta e per il recupero del credito d'imposta. Il notaio ha impugnato gli avvisi fornendo documentazione (contratto definitivo e preliminare, perizia asseverata, autorizzazione del Giudice Tutelare, fotografie, indicazione del prezzo separato per fabbricato e terreni) a sostegno che l'immobile era un fabbricato in corso di costruzione alla data del rogito.

La decisione

La Commissione Tributaria Regionale ha respinto l'appello dell'Agenzia e confermato la sentenza di primo grado che aveva annullato gli avvisi di liquidazione. Il Collegio ha ritenuto provato che, alla data del rogito (13/10/2020), sul mappale 349 sussisteva un fabbricato in corso di costruzione (anche alla luce della presentazione di una SCIA di completamento nel luglio 2020 e della documentazione tecnica e fotografica prodotta). Sulla base di prassi e giurisprudenza consolidata (ricomprendendo la Cass. n. 9150/2000 e la Circolare 19/E/2001), ha confermato che le agevolazioni prima casa si applicano anche ai fabbricati non ultimati purché sussistano i requisiti di legge (Nota II-bis). L'Agenzia è stata condannata alle spese del grado.

Norme richiamate

  • D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 - art. 1, Tariffa Parte I (Nota II-bis)

    art. 1, Tariffa Parte I, Nota II-bis

    La Nota II-bis individua le condizioni per fruire delle agevolazioni "prima casa" (imposta di registro al 2%). La Corte ha interpretato che, se le condizioni della Nota II-bis sono soddisfatte, il beneficio si estende anche ai fabbricati in corso di costruzione.

  • Circolare Agenzia delle Entrate 19/E/2001

    La circolare conferma l'applicabilità delle agevolazioni anche agli immobili non ultimati, a condizione che siano presenti tutti i requisiti previsti dalla normativa, richiamando la giurisprudenza della Cassazione.

  • Cassazione Civile, sentenza n. 9150/2000

    Cass. Civ. n. 9150 del 7 luglio 2000

    La Suprema Corte ha esteso l'applicazione dei benefici "prima casa" ai fabbricati in corso di costruzione; decisione richiamata come consolidamento giurisprudenziale a favore dell'agevolazione anche per immobili non ultimati.

  • Codice Civile - art. 2697

    Norma sull'onere della prova. L'Ufficio aveva contestato che il soggetto acquirente non avesse provato la natura di fabbricato in corso di costruzione; il Collegio ha invece ritenuto sufficiente la documentazione prodotta dal notaio per assolvere l'onere probatorio a carico del ricorrente.

  • Legge 23 dicembre 1998, n. 448 - art. 7

    Disciplina il credito d'imposta per il riacquisto della prima casa. Poiché la C.T.R. ha riconosciuto l'applicabilità dell'agevolazione principale, è venuta meno la pretesa dell'Ufficio di recuperare il credito scomputato in atto.

  • Risoluzione Agenzia Entrate 86E/2010 (riferimento catastale F/3)

    La categoria catastale F/3 è usata per immobili in corso di costruzione; tuttavia la mancata accatastamento in F/3 non è necessariamente decisiva e non preclude di per sé il riconoscimento delle agevolazioni se altra documentazione attesta lo stato di costruzione.

Massime di principio

  • Le agevolazioni "prima casa" (imposta di registro 2%) possono applicarsi anche ai fabbricati in corso di costruzione o non ultimati, a condizione che siano soddisfatti i requisiti della Nota II-bis dell'art. 1, Tariffa Parte I del D.P.R. 131/1986.
  • La prova dello stato di costruzione può essere data con una documentazione composita (contratto preliminare/definitivo che descrive l'immobile, perizia asseverata, fotografie, autorizzazioni comunali o SCIA, autorizzazioni del giudice tutelare se necessarie, distinta indicazione del prezzo tra fabbricato e terreni).
  • L'assenza di accatastamento nella categoria F/3 non è automatica indicazione che l'immobile sia terreno: la classificazione catastale è elemento rilevante ma non esclusivo; occorre valutare l'insieme probatorio e gli interventi amministrativi (permessi, SCIA, ecc.).
  • L'onere della prova è a carico della parte che afferma la circostanza: il contribuente che chiede l'agevolazione deve documentare lo stato dell'immobile; se tale documentazione è sufficiente, l'Ufficio deve fornire elementi contrari per sostenere la pretesa.
  • Se l'Ufficio contesta l'agevolazione e notifica avvisi di liquidazione o di recupero di crediti d'imposta, il contribuente/notaio può impugnare gli atti producendo la documentazione tecnica e amministrativa; la giurisprudenza favorisce una valutazione pragmatica basata sul contenuto probatorio complessivo.
  • Prassi consigliata (preventiva): in caso di rogito su immobile in corso di costruzione, inserire espressamente nell'atto la qualificazione dell'immobile, allegare la documentazione tecnica e amministrativa utile e, se possibile, indicare la distinta quantificazione del prezzo per l'edificio e per i terreni pertinenziali.

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