Sentenza del 19/06/2024 n. 16946 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguarda l’avviso di liquidazione con cui l’Agenzia delle Entrate ha richiesto, per la vendita del 26 ottobre 2016 di cinque unità immobiliari, imposte ipotecaria e catastale proporzionali (rispettivamente 3% e 1%) invece delle imposte in misura fissa già versate. Gli immobili, già accatastati nelle categorie C e D, risultavano classificati F/4 al momento del trasferimento. La contribuente sosteneva che la tassazione dovesse essere determinata considerando la classificazione vigente alla data del rogito e la natura effettiva dei beni, non le categorie catastali precedenti; denunciava inoltre che la Commissione tributaria regionale avesse omesso di esaminare lo stato degli immobili. La sentenza regionale aveva rigettato l’appello, ritenendo corretto fare riferimento alle precedenti categorie e non ravvisando elementi sufficienti sulla ristrutturazione o sulla mancata ultimazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo: la classificazione catastale rilevante è quella vigente al momento del trasferimento, quindi la precedente classificazione C e D non può essere mantenuta con effetti ultrattivi dopo il censimento in F/4. Tale categoria non comporta automaticamente che i beni siano non strumentali, ma impone di accertarne la natura considerando la classificazione F/4 e le condizioni dei beni alla data del rogito. Il secondo motivo, relativo all’omesso esame di un fatto decisivo, è stato dichiarato assorbito. La sentenza della Commissione tributaria regionale del Piemonte è stata cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Piemonte, in diversa composizione, perché accerti se i beni fossero strumentali o meno e applichi il regime fiscale conseguente. Al giudice di rinvio spetta anche liquidare le spese del giudizio di cassazione.
Norme richiamate
Art. 10, primo comma, n. 8-ter, d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
L'art. 10, primo comma, num. 8-ter, d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 stabilisce che sono esenti da IVA "le cessioni di fabbricati o di porzioni di fabbricato strumentali che per le loro caratteristiche non sono suscettibili di diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni".
La disposizione individua i fabbricati strumentali per natura attraverso le loro caratteristiche e la loro non suscettibilità a un diverso utilizzo senza radicali trasformazioni. In questa controversia, la natura strumentale è decisiva per stabilire se le imposte ipotecaria e catastale siano dovute in misura proporzionale, anche quando la cessione è soggetta a IVA.
Nota all’art. 1 della Tariffa allegata al d.lgs. 31 ottobre 1990, n. 347
La nota all'art. 1 della Tariffa allegata al D.Lgs. 31 ottobre 1990, n. 347 (relativa all'imposta ipotecaria) prevede l'applicazione di una imposta fissa di 200,00 Euro per i trasferimenti di beni immobili soggetti ad IVA.
Per i trasferimenti soggetti a IVA di immobili non ricadenti nel regime proporzionale previsto per i beni strumentali, l’imposta ipotecaria è dovuta in misura fissa. La misura fissa non si applica invece alle cessioni di immobili strumentali per natura soggette alla disciplina proporzionale specifica.
Art. 10, comma 2, d.lgs. 31 ottobre 1990, n. 347
L'art. 10, comma 2, del medesimo decreto stabilisce l'imposta catastale in misura fissa (di 129,11 Euro) per le volture di atti soggetti ad IVA.
La disposizione prevede l’imposta catastale fissa per gli atti soggetti a IVA, salvo che ricorra il regime proporzionale specificamente previsto per il trasferimento di immobili strumentali per natura.
Art. 1-bis della Tariffa allegata al d.lgs. 31 ottobre 1990, n. 347
Invece, l'art. 1-b/s della Tariffa allegata al D.Lgs. 31 ottobre 1990, n. 347 contempla l'imposta ipotecaria proporzionale del 3% per la trascrizione di atti che importano il trasferimento della proprietà degli immobili strumentali di cui all'art. 10, primo comma, num. 8-ter, d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 (vale a dire i beni strumentali per natura) anche se soggetti ad IVA.
L’imposta ipotecaria proporzionale del 3% si applica ai trasferimenti di immobili strumentali per natura anche se assoggettati a IVA. Per stabilire se tale regime opera occorre accertare la natura del bene secondo la classificazione catastale vigente al momento del trasferimento.
Art. 10, comma 1, d.lgs. 31 ottobre 1990, n. 347
L'art. 10, comma 1, del medesimo decreto prescrive, sui medesimi beni, l'applicazione dell'imposta catastale del 10 x mille sul valore dei cespiti.
Per gli immobili strumentali per natura, l’imposta catastale è proporzionale nella misura del 10 per mille, anche se la cessione è soggetta a IVA.
Art. 360, primo comma, n. 3, codice di procedura civile
Sussistono, quindi, le lamentate violazioni di legge di cui al primo motivo di impugnazione, non avendo il Giudice d'appello applicato i predetti principi, nella valutazione del presupposto della diversa imposizione fiscale, con conseguente errata applicazione delle suindicate norme, sotto il profilo della erronea ricognizione della fattispecie astratta di cui alle menzionate disposizioni.
La Corte accoglie la censura di violazione di legge perché il giudice regionale aveva applicato il regime fiscale sulla base di categorie catastali non più vigenti alla data della vendita, omettendo di valutare la classificazione F/4 ai fini della natura strumentale.
Art. 360, primo comma, n. 5, codice di procedura civile
La censura per omesso esame di un fatto decisivo, riferita allo stato di ristrutturazione e di definizione degli immobili, è stata dichiarata assorbita dopo l’accoglimento del primo motivo; la Corte non ne ha quindi deciso il merito.
Art. 378 codice di procedura civile
La norma è richiamata quale base per il deposito della memoria della ricorrente in cassazione; la decisione non enuncia un principio interpretativo specifico sul suo contenuto.
Massime di principio
- Ai fini della tassazione dei trasferimenti immobiliari, la categoria catastale da considerare è quella vigente alla data del trasferimento; una classificazione precedente non può continuare a determinare il regime fiscale dopo una variazione catastale.
- La classificazione F/4 indica una categoria provvisoria e non determina da sola che il bene sia strumentale o non strumentale. Il giudice deve accertare la natura del bene alla data della cessione tenendo conto di tale classificazione, senza presumere la sopravvivenza delle categorie precedenti.
- La presenza di lavori di ristrutturazione o la mancata ultimazione, considerate isolatamente, non sostituiscono l’accertamento della natura strumentale ai fini delle imposte ipotecaria e catastale: è decisivo verificare se il bene rientri nella categoria degli immobili strumentali per natura.
- Se l’immobile è strumentale per natura, le imposte ipotecaria e catastale sono proporzionali anche quando la cessione è soggetta a IVA; se non è strumentale e la cessione è soggetta a IVA, si applicano le imposte in misura fissa previste per tale regime.
- La Cassazione ha rinviato per un accertamento di fatto: l’accoglimento del ricorso non ha stabilito definitivamente che gli immobili fossero non strumentali né ha determinato in via conclusiva l’importo delle imposte dovute.
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