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Sentenza

Sentenza del 19/06/2024 n. 16937 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

L'Agenzia aveva emesso un avviso di liquidazione per la registrazione dell'ordinanza del Tribunale per i minorenni di Roma del 21-22 maggio 2012, che aveva riformato il decreto di liquidazione degli onorari del difensore d'ufficio e condannato l'Amministrazione alle spese dell'opposizione. La CTR dell'Emilia-Romagna, con sentenza n. 954/2018, aveva accolto l'appello dell'Agenzia, ritenendo che l'opposizione fosse un procedimento di volontaria giurisdizione e che non si applicasse la registrazione a debito prevista dall'art. 59 del D.P.R. n. 131/1986. L'avvocato ha impugnato la decisione per violazione delle norme sulla liquidazione dei compensi del difensore d'ufficio e sulla registrazione a debito, sostenendo che l'opposizione tutela un proprio credito professionale e che, essendo soccombente l'Amministrazione, l'imposta dovesse essere prenotata a debito anziché anticipata dalla parte vittoriosa.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto l'unico motivo, cassato la sentenza della CTR e, decidendo nel merito, accolto il ricorso originario del contribuente contro l'avviso di liquidazione. Ha stabilito che l'opposizione del difensore d'ufficio alla liquidazione dei compensi è una controversia civile e contenziosa, promossa dal professionista in forza di una propria autonoma legittimazione a tutela di un diritto patrimoniale nei confronti dell'Amministrazione statale; l'ordinanza rientra quindi nell'art. 59, lett. b), del D.P.R. n. 131/1986 ed è registrabile a debito. Spese dei giudizi di merito compensate per l'assenza di precedenti di legittimità; l'Agenzia è stata condannata per il giudizio di cassazione a pagare 640 euro per compensi, 200 euro per esborsi e gli accessori di legge.

Norme richiamate

  • Art. 59, lett. b), del D.P.R. n. 131/1986

    L'opposizione al decreto di liquidazione degli onorari dovuti ai difensori d'ufficio ed emessi in forza delle disposizioni di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, in quanto introduce "una controversia di natura civile" per la tutela di un diritto spettante al professionista nei confronti di un'amministrazione dello Stato, che è "parte processuale" nel relativo procedimento, rientra nell'ambito dei "procedimenti contenziosi nei quali sono interessate le amministrazioni dello Stato" di cui al più volte richiamato art. 59, D.P.R. n. 131 del 1986.

    L'ordinanza che definisce l'opposizione del difensore d'ufficio è registrabile a debito quando il procedimento è contenzioso e coinvolge un'Amministrazione dello Stato. La natura civile della controversia e la partecipazione processuale dell'Amministrazione consentono l'applicazione dell'art. 59, lett. b), anche se l'onorario deriva da una difesa svolta in un procedimento penale.

  • Artt. 84 e 170 del D.P.R. n. 115/2002

    Il difensore di persona ammessa al patrocinio a spese dello Stato che, ai sensi degli artt. 84 e 170 D.P.R. n. 115 del 2002 (T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari delle spese di giustizia) proponga opposizione avverso il decreto di pagamento dei compensi, contestando l'entità delle somme liquidate, agisce in forza di una propria autonoma legittimazione a tutela di un diritto soggettivo patrimoniale, non rientrante nell'ambito delle "eventuali procedure derivate ed accidentali comunque connesse" di cui all'art. 75 del menzionato D.P.R.

    L'opposizione al decreto di pagamento è proposta dal difensore a tutela di un proprio diritto patrimoniale, non come parte di una procedura accessoria del processo penale. La controversia è quindi autonoma rispetto al procedimento in cui il difensore ha prestato attività.

  • Art. 118 del D.P.R. n. 115/2002

    Ne discende che l'avv. A.A., quale difensore d'ufficio di un imputato minore d'età in procedimento penale, nel pretendere la giusta liquidazione degli onorari, ha agito "in forza di una propria autonoma legittimazione a tutela di un diritto soggettivo patrimoniale" e cioè per il recupero di un credito professionale nei confronti dell'Amministrazione, come previsto dall'art. 118, D.P.R. n. 115 del 2002.

    La disciplina del difensore d'ufficio del minorenne riconosce il diritto alla liquidazione degli onorari a carico dello Stato, ferma la possibilità per lo Stato di recuperare successivamente le somme nei casi previsti. Il difensore può agire autonomamente per ottenere la corretta liquidazione del proprio credito.

  • Artt. 91 e 92, commi 1 e 2, c.p.c.

    Ne consegue che il diritto alla liquidazione degli onorari del procedimento medesimo e l'eventuale obbligo del pagamento delle spese sono regolati dalle disposizioni del codice di procedura civile relative alla "responsabilità delle parti per le spese" (artt. 91 e 92, commi 1° e 2°, cod. proc. civ.).

    Poiché l'opposizione costituisce una controversia civile autonoma, le spese del relativo procedimento seguono le regole civilistiche sulla soccombenza e sulla possibile compensazione.

  • Art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    È la disposizione processuale in base alla quale il ricorrente ha denunciato in cassazione la violazione e falsa applicazione di legge; la Corte ha esaminato e accolto la censura.

Massime di principio

  • L'opposizione del difensore d'ufficio contro la liquidazione dei propri compensi tutela un credito professionale autonomo: la natura penale del procedimento originario non trasforma l'opposizione in una fase penale o di volontaria giurisdizione.
  • Quando l'opposizione dà luogo a una controversia civile contenziosa in cui è parte un'Amministrazione dello Stato, l'atto giudiziario può essere registrato a debito ai sensi dell'art. 59, lett. b), del D.P.R. n. 131/1986.
  • La registrazione a debito evita che la parte vittoriosa debba anticipare l'imposta per poi chiederne il rimborso all'Amministrazione soccombente; non è però una regola automatica per ogni procedimento relativo a compensi, perché occorre verificare natura contenziosa, interesse dell'Amministrazione e condizioni previste dalla norma.
  • Le spese dell'opposizione alla liquidazione degli onorari sono regolate dalle norme del processo civile sulla responsabilità per le spese e sulla soccombenza.

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