Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza del 19/06/2024 n. 1772 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Impugnazione dell'avviso di accertamento per gli anni 2016-2019: gli appellanti contestavano che l'Ufficio non avesse tenuto conto dei componenti negativi (costi) deducibili nella determinazione del reddito, violando l'art. 109 DPR n. 917/1986 in relazione all'art. 39 DPR 600/1973 e il principio costituzionale della capacità contributiva (art. 53 Cost.). Si sosteneva inoltre che, anche in caso di omessa dichiarazione, l'Amministrazione dovesse determinare la base imponibile considerando i costi, anche induttivamente (richiamando la Cassazione, ord. n. 2581/2021). Nell'appello si deduceva altresì vizio di motivazione (art. 7 D.Lgs. 212/2000) perché la sentenza di primo grado avrebbe fatto ricadere conseguenze fiscali sulla base di accertamenti penali non definitivi e si contestava che una successiva pronuncia penale favorevole (assoluzione in appello) potesse avere efficacia vincolante nel processo tributario richiamando la legge n. 130/2022 e l'art. 20 della legge n. 111/2023.

La decisione

La Corte ha respinto l'appello e confermato la sentenza di primo grado. Ha ritenuto assente il vizio di motivazione, ha osservato che la delega prevista dall'art. 20 della legge n. 111/2023 non è ancora esercitata e quindi non produce nella sostanza norme vincolanti sui rapporti fra processo penale e tributario. Anche ove si volesse riconoscere efficacia al dettato della delega, essa vincolerebbe solo sui "fatti materiali accertati in sede dibattimentale" e non produrrebbe automaticamente l'inesistenza dell'obbligo tributario. Poiché la sentenza di assoluzione non è risultata ancora pubblicata non è possibile farne derivare effetti vincolanti nel processo tributario. Esaminando le risultanze, inclusi elementi indiziari e dichiarazioni della legale rappresentante, la Corte ha ritenuto che l'attività esercitata fosse riconducibile ad attività astrattamente delittuose e, ai sensi dell'art. 8, comma 1, D.L. 162/2012, ha escluso la deducibilità dei costi direttamente utilizzati per il compimento di atti o attività qualificabili come delitto non colposo, confermando pertanto l'accertamento fiscale. Ha condannato l'appellante al pagamento delle spese e liquidato le spese processuali in euro 5.000,00 a carico dell'appellante.

Norme richiamate

  • art. 109 DPR n. 917/1986

    Contestata dai ricorrenti come norma sulla determinazione dell'imponibile e deducibilità, richiamata per sostenere che l'Ufficio avrebbe dovuto considerare i costi nella determinazione del reddito

  • art. 39 DPR n. 600/1973

    Richiamato in relazione alla determinazione dell'imponibile e alla necessità di considerare componenti negativi di reddito

  • art. 53 Costituzione

    Richiamato dai ricorrenti sul principio di capacità contributiva per sostenere che l'accertamento fiscale non avrebbe tenuto conto dei costi deducibili

  • art. 7 D.Lgs. n. 212/2000

    Invocato per vizio di motivazione; la Corte ha ritenuto non sussistente il vizio, ritenendo intellegibile il percorso logico del primo giudice

  • art. 8, comma 1, D.L. 162/2012

    Interpretata dalla Corte nel senso che non sono ammessi in deduzione i costi e le spese dei beni o delle prestazioni di servizio direttamente utilizzati per il compimento di atti o attività qualificabili come delitto non colposo, quando il pubblico ministero ha esercitato l'azione penale o siano intervenute determinate pronunce procedurali

  • art. 14, comma 4-bis, legge 537/1993 (richiamata)

    Citata quale previsione normativa collegata al divieto di deduzione dei costi riconducibili a fatti qualificabili come reato

  • Legge n. 111/2023 (art. 20)

    Si tratta di una norma di delega che fissa criteri direttivi per rivedere i rapporti tra processo penale e tributario; la Corte ha rilevato che la delega non è stata ancora esercitata e quindi non ha prodotto effetti vincolanti nell'ordinamento

  • Legge n. 130/2022

    Richiamata dagli appellanti in tema di efficacia della sentenza penale nel processo tributario; la Corte ha considerato che non è configurabile per la fattispecie, soprattutto in assenza di sentenza di assoluzione pubblicata

  • art. 651 c.p.c.

    Richiamato per confronto: disciplina l'efficacia di giudicato della sentenza penale irrevocabile di condanna nel giudizio civile o amministrativo quanto all'accertamento del fatto; la Corte usa l'analogia per spiegare che ciò che può fare stato sono i fatti materiali accertati

  • art. 424 e art. 425 c.p.p.; art. 157 c.p.

    Richiamati in relazione alle ipotesi in cui il giudizio penale produce specifici effetti processuali (decreto che dispone il giudizio, sentenza di non luogo a procedere per causa di estinzione), che il legislatore con D.L. 162/2012 ha collegato al divieto di deduzione

Massime di principio

  • Il giudice tributario può valorizzare le risultanze investigative e gli elementi indiziari anche in assenza di una pronuncia penale definitiva: l'assenza di una sentenza penale favorevole pubblicata non impedisce automaticamente l'accertamento fiscale.
  • La norma che limita la deducibilità dei costi "da reato" (art. 8 D.L. 162/2012 e correlati) impedisce la deduzione dei costi direttamente utilizzati per atti qualificabili come delitto non colposo quando sussistono atti di esercizio dell'azione penale o pronunce processuali previste; ciò comporta che, sul piano fiscale, la riconducibilità di spese a attività illecite può essere valutata autonomamente.
  • Una sentenza penale irrevocabile di assoluzione per 'non sussiste' o 'non lo ha commesso' può, secondo il dettato della delega normativa citata, incidere sui fatti materiali accertati in sede dibattimentale e quindi avere rilevanza nel processo tributario; tuttavia, fino a che la norma delegata non sia emanata ed entrata in vigore, non vige una regola automatica di vincolo tra giudicato penale e decisione tributaria.
  • Esiste una distinzione fra rilevanza penale e rilevanza tributaria: un fatto penalmente non integrato o non punibile (ad esempio per soglie o cause estintive) può comunque avere effetti ai fini fiscali; viceversa, l'esito penale non determina automaticamente l'inesistenza del tributo.
  • In situazioni analoghe è importante documentare e provare i costi dedotti (esibizione di documentazione contabile, giustificativi, contratti) e, se vi è un procedimento penale in corso, seguire l'esito definitivo del giudizio penale: una pronuncia penale definitiva favorevole può costituire elemento molto rilevante nella fase tributaria, se e nella misura prevista dalla normativa applicabile.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.