Cassazione Civile, Ordinanza n. 28928/2022 del 05/10/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (vettore aereo)
La controversia
Il passeggero aveva agito per ottenere il risarcimento dei danni asseritamente subiti a seguito della cancellazione del volo Roma/Olbia del 4 giugno 2014. La domanda era stata respinta in primo grado e il tribunale aveva confermato il rigetto, ritenendo che la cancellazione fosse dipesa da un'improvvisa agitazione del personale della società di handling, qualificata come circostanza eccezionale idonea a escludere la responsabilità del vettore. In cassazione il ricorrente ha proposto tre motivi: 1) violazione o falsa applicazione dell'art. 19 della Convenzione di Montreal, sostenendo che il vettore fosse soggetto a responsabilità presunta e che avrebbe dovuto provare di avere adottato tutte le misure necessarie e possibili; 2) violazione o falsa applicazione dell'art. 953 cod. nav. e del d.lgs. n. 21850 del 2017, deducendo una responsabilità oggettiva del vettore per i servizi connessi al trasporto, anche se affidati a terzi; 3) omesso esame di un fatto decisivo, contestando il mancato riconoscimento del danno morale da ritardo/cancellazione del volo e richiamando la Convenzione di Montreal.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha rilevato che il giudice di merito aveva già accertato in fatto che la cancellazione del volo era dovuta all'improvvisa agitazione del personale della società di handling, evento eccezionale ritenuto idoneo a escludere la responsabilità del vettore. I motivi del ricorso, pur formalmente prospettati come violazioni di legge e omesso esame di fatto decisivo, miravano in realtà a una nuova valutazione del materiale probatorio e degli accertamenti di fatto, attività preclusa al giudice di legittimità. Inoltre, il ricorso richiamava documenti e atti di causa senza rispettare gli oneri di specifica indicazione e riproduzione richiesti dall'art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c. La Corte ha anche osservato che il vizio motivazionale era dedotto oltre i limiti dell'art. 360, n. 5, c.p.c., poiché riguardava la valutazione delle prove e non l'omesso esame di un fatto storico decisivo.
Norme richiamate
art. 19 Convenzione di Montreal
"in caso di ritardo o cancellazione il vettore è sempre responsabile per il danno ... a meno che non provi che egli stesso e i suoi dipendenti e preposti hanno preso tutte le misure necessarie e possibili"
La Corte non accoglie la lettura del ricorrente come responsabilità automatica in ogni caso; nel giudizio di merito è stato valorizzato l'accertamento dell'evento eccezionale che esclude la responsabilità del vettore.
Richiamato dal ricorrente per sostenere una responsabilità del vettore per i servizi collegati al trasporto, anche se affidati a terzi; la Corte non entra nel merito della censura perché il ricorso è inammissibile.
d.lgs. n. 21850 del 2017
Richiamato dal ricorrente a sostegno della tesi sulla responsabilità del vettore; il riferimento è riportato nel ricorso, ma la Corte non ne svolge un esame sostanziale.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
È il parametro formale invocato per le censure di violazione di legge.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
La Corte ribadisce che il vizio è configurabile solo come omesso esame di un fatto storico decisivo oggetto di discussione, non come omessa o errata valutazione delle prove.
art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.
Il ricorso è inammissibile anche perché richiama documenti e atti di causa senza trascriverli o specificarne adeguatamente collocazione e riferibilità nel fascicolo.
art. 348, ultimo comma, c.p.c.
La Corte richiama la doppia conforme di rigetto come ulteriore elemento che limita il sindacato sul vizio motivazionale.
art. 13, comma 1-quater, d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115
La Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Richiamata quale norma modificativa dell'art. 13, comma 1-quater, d.p.r. n. 115 del 2002.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito ottenere una nuova valutazione del materiale istruttorio o una diversa ricostruzione del fatto storico già apprezzato dai giudici di merito.
- Il vizio di cui all'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. riguarda solo l'omesso esame di un fatto storico decisivo e discusso tra le parti, non l'omessa o errata valutazione di prove o documenti.
- Il ricorso per cassazione è inammissibile se fonda le censure su documenti o atti di causa senza rispettare l'onere di specifica indicazione, trascrizione o localizzazione richiesto dall'art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.
- Quando il giudice di merito accerta che la cancellazione del volo è dipesa da un evento eccezionale riferibile a soggetto terzo addetto all'handling, la censura di responsabilità del vettore non può risolversi in una mera contrapposizione alla valutazione fattuale già compiuta.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 5 ott 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 28843/2022 del 05/10/2022
- ordinanza_civile · 5 ott 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 28844/2022 del 05/10/2022
- ordinanza_civile · 5 ott 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 28845/2022 del 05/10/2022
- ordinanza_civile · 5 ott 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 28846/2022 del 05/10/2022
- ordinanza_civile · 5 ott 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 28847/2022 del 05/10/2022
- ordinanza_civile · 5 ott 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 28848/2022 del 05/10/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →