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Cassazione Civile, Ordinanza n. 21115/2025 del 24/07/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

Un notaio impugnava due avvisi di accertamento relativi agli anni d’imposta 2009 e 2011, con cui l’Ufficio aveva recuperato a tassazione alcuni costi ritenuti indebitamente dedotti dal reddito professionale a seguito di accesso e verifica presso lo studio. In primo grado la C.T.P. aveva annullato gli atti per un vizio formale; in appello la C.T.R. aveva accolto solo parzialmente il gravame dell’Ufficio, esaminando nel merito almeno il rilievo relativo al canone di locazione e mantenendo la ripresa su altre poste. Il contribuente ricorreva per cassazione con due motivi: (1) violazione dell’art. 2697 c.c. e dell’art. 360, n. 3, c.p.c., sostenendo che il giudice d’appello avesse erroneamente ritenuto provato il recupero fiscale sulla base di un campione di fatture statisticamente non significativo e che spettasse all’Amministrazione provare l’evasione; (2) omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360, n. 5, c.p.c., per non avere la C.T.R. esaminato la documentazione e le difese difensive sulle spese anticipate in nome e per conto del cliente e sulla tassa archivio. Nel corso del giudizio di legittimità il contribuente depositava documentazione attestante l’adesione alla definizione agevolata ex art. 6, comma 2-ter, d.l. 119/2018, con pagamento della prima rata, riferita all’avviso per l’anno 2011; risultava inoltre che non era stata presentata istanza di trattazione entro il 31 dicembre 2020 e non era intervenuto diniego della definizione.

La decisione

La Corte ha preso atto dell’avvenuta definizione agevolata della controversia limitatamente alla posizione ancora controversa, cioè quella relativa all’anno 2011, e ha dichiarato l’estinzione del giudizio per intervenuta definizione agevolata. Ha precisato che, per effetto del mancato deposito dell’istanza di trattazione entro il termine previsto e dell’assenza di diniego, il processo si era estinto quanto alla parte residua della lite, restando fermo il giudicato interno favorevole al contribuente sul rilievo relativo al canone di locazione per l’anno 2009, non impugnato incidentalmente dall’Ufficio. Le spese sono state poste a carico di chi le aveva anticipate.

Norme richiamate

  • art. 2697 c.c.

    richiamato dal ricorrente per contestare la ripartizione dell’onere della prova in materia tributaria, ma la Corte non entra nel merito della censura perché dichiara l’estinzione del giudizio

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    norma invocata per denunciare violazione di legge in relazione all’onere probatorio e al metodo di accertamento

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    norma invocata per omesso esame di fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti

  • art. 6, comma 2-ter, d.l. n. 119/2018

    base della definizione agevolata alla quale il contribuente aveva aderito nel corso del giudizio

  • art. 6, commi 8, 9, 10 e 13, d.l. n. 119/2018

    la Corte rileva che, in assenza di istanza di trattazione entro il 31 dicembre 2020 e di diniego impugnato, il processo si estingue per la parte ancora rilevante

  • art. 391 c.p.c.

    richiamato per precisare la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell’udienza

Massime di principio

  • Quando una controversia tributaria rientra nella definizione agevolata prevista dalla legge e la parte dimostra l’adesione con la documentazione richiesta e il pagamento nei termini della prima rata, il processo, per la parte definita, si estingue se nessuna parte chiede la trattazione entro il termine previsto e non interviene un diniego tempestivamente impugnato.
  • La dichiarazione di estinzione per definizione agevolata assorbe l’esame dei motivi di ricorso, che restano privi di decisione nel merito.
  • Se in appello una parte non impugna specificamente il capo della decisione a sé favorevole, su quel capo si forma il giudicato interno, che delimita l’oggetto residuo della controversia in cassazione.
  • In sede di legittimità, la verifica preliminare dell’intervenuta definizione agevolata può rendere irrilevante ogni censura sull’applicazione dell’onere della prova o sull’omesso esame di fatti decisivi.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamentoImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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