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Cassazione Civile, Ordinanza n. 11959/2023 del 05/05/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha respinto integralmente il ricorso del lavoratore. Ha confermato la decisione di merito che aveva escluso la prova di un rapporto di lavoro subordinato nel periodo dedotto e, quindi, anche la conseguente domanda risarcitoria per omesso versamento contributivo. Ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità e ha dato atto dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato.

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (datore di lavoro)

La controversia

La controversia nasce dalla domanda di un soggetto che sosteneva di avere svolto, per un sindacato, attività di funzionario sindacale in regime di lavoro subordinato a tempo pieno nel periodo 1/5/1984-30/9/1987, chiedendo l’accertamento del rapporto di lavoro subordinato e la condanna al risarcimento del danno ex art. 2116, comma 2, c.c. per l’omesso versamento dei contributi previdenziali relativi a 69 settimane (1/5/1984-31/8/1985). I giudici di merito avevano respinto la domanda ritenendo non provata la subordinazione, cioè l’assoggettamento al potere direttivo, organizzativo e disciplinare, valorizzando la qualità sindacale del soggetto, la possibilità che l’attività fosse volontaristica o autonoma con rimborsi spese e la notevole distanza temporale tra i fatti e il giudizio. Con il ricorso per cassazione il ricorrente ha dedotto: 1) violazione degli artt. 2094 ss. e 1362 c.c. per mancato corretto esame degli indici della subordinazione e delle peculiarità del funzionario sindacale; 2) violazione dell’art. 437 c.p.c., sostenendo che non si trattasse di domanda nuova ma di allegazione già presente in primo grado, circa la prosecuzione senza soluzione di continuità della medesima attività anche nel periodo successivamente regolarizzato; 3) violazione degli artt. 2094 ss. e 1362 c.c. e nullità per motivazione omessa/apparente, per non avere la sentenza spiegato l’inidoneità delle circostanze dedotte a provare il rapporto subordinato; 4) ulteriore nullità per motivazione apparente e violazione delle stesse norme, assumendo che il rapporto, per curriculum, preparazione e formazione, avesse necessariamente caratteri di stabilità, continuità e dipendenza organica tipici del funzionario sindacale stabilmente occupato. La Corte di cassazione ha ritenuto inammissibili i motivi che miravano, sotto veste di violazione di legge o vizio motivazionale, a una rivalutazione del merito e degli elementi istruttori; ha ritenuto non fondato il vizio di motivazione perché la Corte d’appello aveva esplicitato in modo sufficiente il percorso logico seguito; ha giudicato non ammissibile il secondo motivo perché non decisivo e comunque diretto a contestare nuovamente la valutazione delle allegazioni e delle prove. Ha quindi rigettato integralmente il ricorso, con condanna del ricorrente alle spese e con declaratoria dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 2094 c.c.

    La subordinazione va ricostruita attraverso l’assoggettamento del lavoratore al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore; la sua sussistenza è accertamento di fatto basato su indici sintomatici complessivamente valutati.

  • art. 2116, comma 2, c.c.

    È stata evocata come base della domanda di risarcimento del danno da omissione contributiva conseguente all’asserito rapporto di lavoro subordinato.

  • art. 2729 c.c.

    La Corte richiama la possibilità di fondare l’accertamento della subordinazione anche su presunzioni, purché sorrette da indizi gravi, precisi e concordanti, la cui valutazione resta riservata al giudice di merito.

  • art. 437 c.p.c.

    È stata esclusa la fondatezza della doglianza sulla pretesa novità della deduzione in appello, che comunque si risolveva in una critica alla valutazione di merito.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    La denuncia di violazione di legge non può essere usata per ottenere una nuova valutazione dei fatti e delle prove.

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    La nullità per motivazione apparente è configurabile solo quando manchi un reale percorso argomentativo; nel caso concreto la motivazione è stata ritenuta sufficiente.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    Il sindacato è limitato nei casi consentiti e, in presenza di doppia conforme, è ulteriormente ristretto.

  • art. 132 c.p.c.

    Richiamato come parametro della motivazione della sentenza, ritenuta nel caso non mancante né apparente.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    Richiamato per il requisito della motivazione della decisione.

  • art. 276 c.p.c.

    Richiamato nel contesto della doglianza sulla motivazione della sentenza.

  • art. 111 Cost.

    La motivazione è sindacabile in cassazione solo per il rispetto del "minimo costituzionale".

  • art. 348-ter c.p.c.

    La conferma della sentenza di primo grado in appello integra doppia conforme, con effetti limitativi sul vizio motivazionale deducibile in cassazione.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Dopo il rigetto del ricorso, la Corte ha dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.

Massime di principio

  • La qualificazione di un rapporto come subordinato o autonomo è un accertamento di fatto riservato al giudice di merito e, in cassazione, può essere censurato solo nei limiti della corretta individuazione dei criteri legali di subordinazione o del vizio motivazionale nei ristretti confini consentiti.
  • Il ricorso per cassazione è inammissibile quando, pur formalmente prospettando violazione di legge o vizio di motivazione, mira in realtà a ottenere una nuova valutazione delle prove e degli indici fattuali già apprezzati dal giudice di merito.
  • La motivazione è solo apparentemente viziata quando il giudice espone, sia pure sinteticamente, il percorso logico-giuridico seguito per escludere la subordinazione e per ritenere non decisive le circostanze offerte dalla parte.
  • In presenza di doppia conforme, il controllo sulla motivazione è ulteriormente limitato e non può tradursi in una rivalutazione del materiale istruttorio.
  • Quando una doglianza processuale viene prospettata come error in procedendo, il motivo deve comunque evidenziare in modo univoco la nullità dedotta; altrimenti la censura è inammissibile se si risolve in una critica di merito.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFRImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

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